Danno da nascita indesiderata e legittimazione del nato: Cass. 15921/2021
La sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI civile, ordinanza n. 15921 del 2021 1, interviene su un tema delicato e complesso: il cosiddetto danno da "nascita indesiderata" (wrongful birth) e la questione della legittimazione del nato con disabilità a ottenere il risarcimento (wrongful life).
Di seguito l'analisi dei principi stabiliti e del quadro normativo di riferimento.
1. Inquadramento normativo: la responsabilità del medico
Il rapporto tra la gestante e la struttura sanitaria (o il medico) è di natura contrattuale. L'omissione di una diagnosi prenatale corretta configura un inadempimento agli obblighi di diligenza professionale ex art. 1218 c.c. 2.
Tale omissione lede il diritto della donna di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), la cui disciplina è dettata dall'art. 6 della L. 194/1978 3. Secondo questa norma, dopo i primi novanta giorni, l'IVG è ammessa qualora siano accertati processi patologici, incluse rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna 3.
2. Il danno da nascita indesiderata (per i genitori)
La giurisprudenza consolidata riconosce ai genitori il diritto al risarcimento del danno quando l'omessa diagnosi impedisce alla madre di esercitare il suo diritto all'aborto terapeutico.
- Danno risarcibile: Ai sensi dell'art. 1223 c.c. 4, il risarcimento deve comprendere sia il danno emergente (le spese per la cura del figlio disabile) sia il lucro cessante, in quanto conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
- Onere della prova: La madre deve provare che, se fosse stata informata delle malformazioni, avrebbe scelto di interrompere la gravidanza in presenza delle condizioni di legge (grave pericolo per la sua salute) 3.
3. La questione della legittimazione del nato (il principio della sentenza 15921/2021)
Il punto focale dell'ordinanza n. 15921/2021 1 riguarda la possibilità per il figlio, nato con disabilità non rilevata in fase prenatale, di agire autonomamente per il risarcimento del danno contro il medico.
I principi cardine ribaditi dalla Cassazione sono:
- Esclusione del diritto a "non nascere se non sano": La Corte conferma l'orientamento secondo cui nell'ordinamento italiano non esiste un diritto a non nascere. Il sistema giuridico tutela il concepito e il diritto alla vita, ma non riconosce un danno nel fatto stesso di essere nati, anche se con gravi patologie, poiché l'alternativa sarebbe la non-esistenza, che non è un bene giuridicamente comparabile alla vita.
- Assenza di nesso causale: La disabilità del bambino è causata da fattori naturali o genetici preesistenti, non dall'errore del medico. L'errore del medico ha omesso di segnalare la patologia, non l'ha causata. Pertanto, non sussiste un nesso di causalità tra la condotta del medico e lo stato di salute del bambino ai fini del risarcimento ex art. 1223 c.c. 4.
- Differenza tra genitori e figlio: Mentre per i genitori il danno consiste nella lesione della libertà di autodeterminazione e nel gravame economico/esistenziale di una crescita non programmata 3 4, per il figlio il "danno" lamentato coinciderebbe con la sua stessa esistenza, che per il diritto non può essere considerata un pregiudizio.
4. Conclusione operativa
Secondo Cass. n. 15921/2021 1:
- I genitori sono legittimati a chiedere il risarcimento per l'omessa diagnosi, previa prova che la madre avrebbe abortito secondo le soglie previste dalla L. 194/1978 3.
- Il nato non è legittimato a richiedere il risarcimento del danno per essere nato disabile (wrongful life), in quanto l'ordinamento non riconosce il diritto di non nascere se non sano e non può configurare la vita stessa come un danno risarcibile.
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Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
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La sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI civile, ordinanza n. 15921 del 2021 , interviene su un tema delicato e complesso: il cosiddetto danno da "nascita indesiderata" (wrongful birth) e la questione della legittimazione del nato con disabilità a ottenere il risarcimento (wrongful life).
Il paragrafo identifica correttamente la sentenza n. 15921/2021 presente nella fonte [1] e il tema del danno da nascita indesiderata.
Di seguito l'analisi dei principi stabiliti e del quadro normativo di riferimento.(contesto generale)
Si tratta di una frase introduttiva di raccordo che non contiene affermazioni sostanziali o dati specifici.
1. Inquadramento normativo: la responsabilità del medico Il rapporto tra la gestante e la struttura sanitaria (o il medico) è di natura contrattuale. L'omissione di una diagnosi prenatale corretta configura un inadempimento agli obblighi di diligenza professionale ex art. 1218 c.c. .
L'attribuzione della responsabilità contrattuale del medico all'art. 1218 c.c. è corretta e supportata dalla fonte [3].
Tale omissione lede il diritto della donna di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), la cui disciplina è dettata dall'art. 6 della L. 194/1978 . Secondo questa norma, dopo i primi novanta giorni, l'IVG è ammessa qualora siano accertati processi patologici, incluse rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna .
Il paragrafo cita correttamente l'art. 6 della L. 194/1978 e ne riassume fedelmente il contenuto riportato nella fonte [2].
2. Il danno da nascita indesiderata (per i genitori) La giurisprudenza consolidata riconosce ai genitori il diritto al risarcimento del danno quando l'omessa diagnosi impedisce alla madre di esercitare il suo diritto all'aborto terapeutico. Danno risarcibile: Ai sensi dell'art. 1223 c.c. , il risarcimento deve comprendere sia il danno emergente (le spese per la cura del figlio disabile) sia il lucro cessante, in quanto conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. Onere della prova: La madre deve provare che, se fosse stata informata delle malformazioni, avrebbe scelto di interrompere la gravidanza in presenza delle condizioni di legge (grave pericolo per la sua salute) .
Il riferimento all'art. 1223 c.c. per la determinazione del danno risarcibile è coerente con il testo della fonte [4].
3. La questione della legittimazione del nato (il principio della sentenza 15921/2021) Il punto focale dell'ordinanza n. 15921/2021 riguarda la possibilità per il figlio, nato con disabilità non rilevata in fase prenatale, di agire autonomamente per il risarcimento del danno contro il medico.
Il paragrafo descrive correttamente l'oggetto centrale dell'ordinanza n. 15921/2021 citata nella fonte [1].
I principi cardine ribaditi dalla Cassazione sono: Esclusione del diritto a "non nascere se non sano": La Corte conferma l'orientamento secondo cui nell'ordinamento italiano non esiste un diritto a non nascere. Il sistema giuridico tutela il concepito e il diritto alla vita, ma non riconosce un danno nel fatto stesso di essere nati, anche se con gravi patologie, poiché l'alternativa sarebbe la non-esistenza, che non è un bene giuridicamente comparabile alla vita. Assenza di nesso causale: La disabilità del bambino è causata da fattori naturali o genetici preesistenti, non dall'errore del medico. L'errore del medico ha omesso di segnalare la patologia, non l'ha causata. Pertanto, non sussiste un nesso di causalità tra la condotta del medico e lo stato di salute del bambino ai fini del risarcimento ex art. 1223 c.c. . Differenza tra genitori e figlio: Mentre per i genitori il danno consiste nella lesione della libertà di autodeterminazione e nel gravame economico/esistenziale di una crescita non programmata [Source 2, Source 4], per il figlio il "danno" lamentato coinciderebbe con la sua stessa esistenza, che per il diritto non può essere considerata un pregiudizio.
Il principio dell'esclusione del diritto a non nascere se non sano è il nucleo della giurisprudenza citata nella fonte [1].
4. Conclusione operativa Secondo Cass. n. 15921/2021 : 1. I genitori sono legittimati a chiedere il risarcimento per l'omessa diagnosi, previa prova che la madre avrebbe abortito secondo le soglie previste dalla L. 194/1978 . 2. Il nato non è legittimato a richiedere il risarcimento del danno per essere nato disabile (wrongful life*), in quanto l'ordinamento non riconosce il diritto di non nascere se non sano e non può configurare la vita stessa come un danno risarcibile.
Le conclusioni operative riflettono i principi stabiliti dalla Cassazione n. 15921/2021 e il richiamo alla L. 194/1978.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
