In vigoreNormativaCodice civile
Art. 1222 c.c. — Inadempimento di obbligazioni negative
Testo dell'articolo
Art. 1222. Inadempimento di obbligazioni negative
Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per se' inadempimento.
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