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Art. 1221 c.c. — Effetti della mora sul rischio

Testo dell'articolo

Art. 1221. Effetti della mora sul rischio

Il debitore che e' in mora non e' liberato per la sopravvenuta impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore. In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.

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Avv. Federico Papa
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