Art. 333 c.c. — Condotta del genitore pregiudizievole ai figli
Testo dell'articolo
Art. 333. Condotta del genitore pregiudizievole ai figli
Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non e' tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze puo' adottare i provvedimenti convenienti e puo' anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore [modificato] . Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.
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