Art. 332 c.c. — Reintegrazione nella responsabilita' genitoriale
Testo dell'articolo
Art. 332. Reintegrazione nella responsabilita' genitoriale
Il giudice puo' reintegrare nella responsabilita' genitoriale [modificato] il genitore che ne e' decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza e' stata pronunciata, e' escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.
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