Art. 334 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 334. Rimozione dall'amministrazione
Quando il patrimonio del minore e' male amministrato, il tribunale puo' stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o puo' rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale. L'amministrazione e' affidata ad un curatore, se e' disposta la rimozione di entrambi i genitori [modificato] .
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