In vigoreNormativaCodice civile

Art. 1785 c.c.

Testo dell'articolo

Art. 1785. Limiti di responsabilita'

L'albergatore non e' responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:

1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;

2) a forza maggiore;

3) alla natura della cosa. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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