In vigoreNormativaCodice civile

Art. 1784 c.c.

Testo dell'articolo

Art. 1784. Responsabilita' per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore

La responsabilita' dell'albergatore e' illimitata:

1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;

2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare. L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli puo' rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L'albergatore puo' esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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