Art. 1785 bis c.c.
Testo dell'articolo
Art. 1785 bis. Responsabilita' per colpa dell'albergatore
L'albergatore e' responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'[articolo 1783](/it-IT/fonte/codice-civile/art-1783), quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari. [modificato]
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