In vigoreNormativaCodice civile

Art. 1785 bis c.c.

Testo dell'articolo

Art. 1785 bis. Responsabilita' per colpa dell'albergatore

L'albergatore e' responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'[articolo 1783](/it-IT/fonte/codice-civile/art-1783), quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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