Art. 1785 ter c.c.
Testo dell'articolo
Art. 1785 ter. Obbligo di denuncia del danno
Fuori del caso previsto dall'[articolo 1785-bis](/it-IT/fonte/codice-civile/art-1785-bis), il cliente non potra' valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato. [modificato]
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