Art. 1697 c.c. — Accertamento della perdita e dell'avaria
Testo dell'articolo
Art. 1697. Accertamento della perdita e dell'avaria
Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l'identita' e lo stato delle cose trasportate. Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese. Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano nei modi stabiliti dall' art. 696 del codice di procedura civile .
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