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Art. 1698 c.c. — Estinzione dell'azione nei confronti del vettore

Testo dell'articolo

Art. 1698. Estinzione dell'azione nei confronti del vettore

Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto e' dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purche' in quest'ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento.

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Avv. Federico Papa
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