Art. 696 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 696. Devoluzione al sostituito
L'eredita' si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito. Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro e' devoluta ai successori legittimi dell'incapace [modificato] .
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