Guida pratica
Come redigere l'istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. con l'AI
3 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
L'istanza di distrazione delle spese consente al difensore di richiedere che la condanna alle spese di lite sia pronunciata direttamente in proprio favore. Questa procedura presuppone la dichiarazione espressa di aver anticipato le spese vive e di non aver riscosso gli onorari. Grazie a edit.legal, la redazione di questa clausola può essere automatizzata garantendo la massima precisione terminologica e formale.
In sintesi
L'istanza di distrazione delle spese, disciplinata dall'art. 93 c.p.c., è l'atto con cui il difensore (antistatario) chiede al giudice che la parte soccombente versi a lui compensi e spese, anziché alla parte rappresentata. Il presupposto è la dichiarazione dell'avvocato di aver anticipato le spese e non aver ricevuto gli onorari. Se accolta, il difensore acquisisce un credito autonomo verso il soccombente. edit.legal facilita l'inserimento di questa istanza in ogni tipologia di atto giudiziario civile o del lavoro.
I passaggi
- 1.
Verifica dei presupposti dell'antistatario
Prima di redigere l'istanza, il difensore deve confermare la sussistenza della propria qualità di antistatario. Tale condizione deriva dal fatto di aver sostenuto direttamente le spese vive (contributo unificato, notifiche) e di non essere stato ancora pagato dal proprio assistito per l'attività professionale svolta. edit.legal permette di verificare rapidamente se l'istanza sia compatibile con il regime fiscale e contributivo del mandato in corso, evitando sovrapposizioni con eventuali acconti già fatturati o regimi speciali come il patrocinio a spese dello Stato.
- 2.
Inserimento della dichiarazione solenne
L'elemento centrale dell'istanza è la dichiarazione espressa del difensore. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., l'avvocato deve dichiarare 'di aver anticipato le spese e non aver riscosso gli onorari'. Senza questa formula sacramentale, o una ad essa equivalente nel significato, il giudice non può disporre la distrazione. Con edit.legal è possibile generare automaticamente questa clausola standardizzata all'interno delle conclusioni dell'atto, riducendo il rischio di omissioni formali che potrebbero precludere il riconoscimento del credito diretto.
- 3.
Collocazione nelle conclusioni dell'atto
L'istanza deve essere inserita nella parte finale dell'atto, tipicamente dopo la richiesta di condanna alle spese della controparte. La formula consigliata è: 'con distrazione delle spese in favore del sottoscritto difensore, che dichiara di averle anticipate e di non aver riscosso gli onorari'. edit.legal aiuta a posizionare correttamente l'istanza in ogni tipo di atto, dalla citazione alla comparsa di risposta, garantendo che la richiesta sia visibile e chiaramente distinta dalle domande di merito principali.
- 4.
Coordinamento con il Patrocinio a spese dello Stato
È fondamentale ricordare che l'istanza di distrazione è incompatibile con l'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato. In tale ipotesi, infatti, le spese sono sostenute dall'Erario e il difensore viene liquidato direttamente dallo Stato. edit.legal segnala automaticamente l'eventuale conflitto se nel fascicolo è presente l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, prevenendo errori deontologici o richieste processuali inammissibili che potrebbero irritare il magistrato o causare rigetti parziali della domanda.
- 5.
Monitoraggio del dispositivo e rimedi
Una volta emessa la sentenza, occorre verificare che il giudice abbia recepito l'istanza nel dispositivo. Se il giudice condanna la controparte alle spese ma omette di disporne la distrazione nonostante la richiesta, il difensore non può proporre appello ma deve attivare il procedimento di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c. edit.legal supporta il professionista nella redazione rapida del ricorso per correzione, fornendo i modelli necessari per integrare il provvedimento mancante senza avviare un nuovo grado di giudizio.
Base giuridica: Art. 93 c.p.c.Art. 287 c.p.c.Art. 288 c.p.c.D.P.R. 115/2002
Errori da evitare
- Omettere la dichiarazione di aver anticipato le spese e non aver riscosso gli onorari.
- Richiedere la distrazione in presenza di patrocinio a spese dello Stato.
- Proporre appello anziché ricorso per correzione errore materiale in caso di omissione nel dispositivo.
- Mancata indicazione del codice fiscale del difensore nell'istanza per fini fiscali.
Domande frequenti
Cosa succede se il cliente paga l'avvocato dopo la richiesta di distrazione?
Se il cliente paga, viene meno il presupposto della distrazione. L'avvocato deve rinunciare all'istanza o, se già ottenuta la sentenza, non può agire esecutivamente contro il soccombente per somme già ricevute.
La distrazione delle spese può essere chiesta per la prima volta in appello?
Sì, la richiesta di distrazione può essere formulata in ogni stato e grado del processo, purché prima della precisazione delle conclusioni o del passaggio in decisione.
L'avvocato antistatario può notificare il precetto in nome proprio?
Sì, il difensore distrattaio agisce come titolare di un diritto proprio e può notificare il titolo esecutivo e il precetto direttamente al soccombente per la sola quota delle spese e compensi.

Cosa automatizza edit.legal
- —Generazione automatica della clausola di distrazione conforme all'art. 93 c.p.c.
- —Controllo di compatibilità con la presenza di istanze di patrocinio a spese dello Stato.
- —Suggerimento del posizionamento ottimale nelle conclusioni basato sulla tipologia di atto.
- —Predisposizione del ricorso per correzione errore materiale in caso di omessa pronuncia.
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Prova edit.legal gratisQuesta guida ha finalità puramente informative e non sostituisce la consulenza di un avvocato sul caso concreto.