Chiamata in causa su istanza di parte: termini e oneri ex art. 106 c.p.c.
L'intervento su istanza di parte, disciplinato dall'art. 106 c.p.c., consente a ciascuna parte di chiamare in causa un terzo con il quale ritiene che la causa sia comune o dal quale pretende di essere garantita 1.
In seguito alla Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022), il regime dei termini e delle decadenze per la chiamata in causa del terzo è disciplinato dalle disposizioni attuative della riforma e dalle nuove scansioni temporali del processo di cognizione 2, che anticipano tali oneri alla fase delle verifiche preliminari.
1. Inquadramento normativo e presupposti
L'art. 106 c.p.c. individua due presupposti alternativi per la chiamata 1:
- Comunanza di causa: si verifica quando vi è una connessione oggettiva (per l'oggetto o per il titolo) tra la domanda principale e il rapporto giuridico che lega una delle parti al terzo.
- Chiamata in garanzia: può essere propria (garanzia legale o contrattuale) o impropria (quando il terzo risponde in base a un titolo diverso ma connesso, come nelle vendite a catena). In questo ambito, la domanda di garanzia può essere proposta al giudice della causa principale anche in deroga alle regole ordinarie di competenza per valore 3.
2. Termini e oneri per il convenuto
Il convenuto che intenda chiamare un terzo deve farlo a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata 4.
- Dichiarazione: nella comparsa deve essere inserita la dichiarazione di voler chiamare il terzo.
- Verifiche preliminari: ai sensi del nuovo art. 171-bis c.p.c., scaduto il termine per la costituzione del convenuto, il giudice istruttore entro 15 giorni effettua le verifiche d'ufficio e pronuncia i provvedimenti necessari per la chiamata del terzo 5.
- Differimento dell'udienza: se la chiamata è autorizzata, il giudice fissa una nuova udienza di comparizione delle parti per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire 2, 5.
3. Termini e oneri per l'attore
L'attore può chiamare un terzo se l'esigenza è sorta dalle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta.
- Onere di dichiarazione: l'attore deve dichiarare la volontà di chiamare il terzo, a pena di decadenza, nella prima memoria integrativa prevista dall'art. 171-ter, comma 1, n. 1, c.p.c., da depositarsi almeno 40 giorni prima dell'udienza di comparizione 6.
- Autorizzazione: il giudice, se ritiene la chiamata ammissibile, provvede entro l'udienza fissata 5.
4. Orientamenti giurisprudenziali
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito alcuni punti cardine sulla natura di questo istituto:
- Discrezionalità del giudice: la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la chiamata del terzo ex art. 106 c.p.c. rientra nei poteri del giudice di merito. La Suprema Corte ha precisato i confini del controllo di legittimità sul rispetto delle preclusioni processuali correlate a tale istituto.
- Estensione automatica della domanda: secondo l'orientamento consolidato, se la chiamata è effettuata dal convenuto per indicare il terzo come unico e alternativo responsabile (comunanza di causa), la domanda dell'attore si estende automaticamente al terzo anche in assenza di una specifica istanza in tal senso 7. Diversamente, nella garanzia impropria, l'estensione non è automatica poiché i titoli di responsabilità sono distinti 7.
- Divieto di nuove domande (mutatio libelli): la chiamata non può essere utilizzata per introdurre domande nuove che amplino eccessivamente la "regiudicanda" oltre i limiti previsti dall'art. 183 c.p.c. (ora 171-ter c.p.c.), specialmente se non sono strettamente dipendenti dal titolo originario 8.
Conclusione operativa
Per una corretta instaurazione del contraddittorio con il terzo 9, è fondamentale:
- Per il convenuto: dichiarare la chiamata nella comparsa di risposta depositata almeno 70 giorni prima dell'udienza (o nel termine assegnato per il rito semplificato).
- Per l'attore: formulare l'istanza nella memoria di cui all'art. 171-ter n. 1 c.p.c., dimostrando che la necessità deriva dalle difese del convenuto.
- Verifica dei termini: tenere conto che l'udienza di comparizione verrà differita dal giudice per permettere al terzo di costituirsi a norma dell'art. 166 c.p.c., facendo decorrere nuovamente i termini per le memorie integrative 2.
Calcolatori utili: Memorie 171-ter, Rito semplificato, Memorie 183 c.p.c.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
L'intervento su istanza di parte, disciplinato dall'art. 106 c.p.c., consente a ciascuna parte di chiamare in causa un terzo con il quale ritiene che la causa sia comune o dal quale pretende di essere garantita (#cite-source-1).
Il paragrafo riflette fedelmente il contenuto dell'art. 106 c.p.c. citato nella fonte.
In seguito alla Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022), il regime dei termini e delle decadenze per la chiamata in causa del terzo è disciplinato dalle disposizioni attuative della riforma e dalle nuove scansioni temporali del processo di cognizione (#cite-source-2), che anticipano tali oneri alla fase delle verifiche preliminari.
La fonte 2 (art. 269 c.p.c.) menziona espressamente le preclusioni e il rinvio all'art. 171-ter introdotto dalla Riforma Cartabia.
1. Inquadramento normativo e presupposti L'art. 106 c.p.c. individua due presupposti alternativi per la chiamata (#cite-source-1): Comunanza di causa: si verifica quando vi è una connessione oggettiva (per l'oggetto o per il titolo) tra la domanda principale e il rapporto giuridico che lega una delle parti al terzo. Chiamata in garanzia: può essere propria (garanzia legale o contrattuale) o impropria (quando il terzo risponde in base a un titolo diverso ma connesso, come nelle vendite a catena). In questo ambito, la domanda di garanzia può essere proposta al giudice della causa principale anche in deroga alle regole ordinarie di competenza per valore (#cite-source-7).
L'art. 106 c.p.c. riportato nella fonte 1 elenca i presupposti della comunanza di causa e della garanzia.
2. Termini e oneri per il convenuto Il convenuto che intenda chiamare un terzo deve farlo a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata (#cite-source-3). Dichiarazione: nella comparsa deve essere inserita la dichiarazione di voler chiamare il terzo. Verifiche preliminari: ai sensi del nuovo art. 171-bis c.p.c., scaduto il termine per la costituzione del convenuto, il giudice istruttore entro 15 giorni effettua le verifiche d'ufficio e pronuncia i provvedimenti necessari per la chiamata del terzo (#cite-source-4). Differimento dell'udienza: se la chiamata è autorizzata, il giudice fissa una nuova udienza di comparizione delle parti per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire (#cite-source-2), (#cite-source-4).
L'art. 167 c.p.c. nella fonte 3 conferma l'onere di dichiarazione nella comparsa di risposta a pena di decadenza.
3. Termini e oneri per l'attore L'attore può chiamare un terzo se l'esigenza è sorta dalle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta. Onere di dichiarazione: l'attore deve dichiarare la volontà di chiamare il terzo, a pena di decadenza, nella prima memoria integrativa prevista dall'art. 171-ter, comma 1, n. 1, c.p.c., da depositarsi almeno 40 giorni prima dell'udienza di comparizione (#cite-source-5). Autorizzazione: il giudice, se ritiene la chiamata ammissibile, provvede entro l'udienza fissata (#cite-source-4).
L'art. 171-ter c.p.c. nella fonte 5 disciplina le memorie integrative e i termini a ritroso rispetto all'udienza.
4. Orientamenti giurisprudenziali La giurisprudenza di legittimità ha chiarito alcuni punti cardine sulla natura di questo istituto: Discrezionalità del giudice: la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la chiamata del terzo ex art. 106 c.p.c. rientra nei poteri del giudice di merito. La Suprema Corte ha precisato i confini del controllo di legittimità sul rispetto delle preclusioni processuali correlate a tale istituto. Estensione automatica della domanda: secondo l'orientamento consolidato, se la chiamata è effettuata dal convenuto per indicare il terzo come unico e alternativo responsabile (comunanza di causa), la domanda dell'attore si estende automaticamente al terzo anche in assenza di una specifica istanza in tal senso (#cite-source-12). Diversamente, nella garanzia impropria, l'estensione non è automatica poiché i titoli di responsabilità sono distinti (#cite-source-12). Divieto di nuove domande (mutatio libelli): la chiamata non può essere utilizzata per introdurre domande nuove che amplino eccessivamente la "regiudicanda" oltre i limiti previsti dall'art. 183 c.p.c. (ora 171-ter c.p.c.), specialmente se non sono strettamente dipendenti dal titolo originario (#cite-source-11).(contesto generale)
Il paragrafo descrive principi generali sulla discrezionalità del giudice di merito senza citare specifiche sentenze presenti nelle fonti.
Conclusione operativa Per una corretta instaurazione del contraddittorio con il terzo (#cite-source-6), è fondamentale: 1. Per il convenuto: dichiarare la chiamata nella comparsa di risposta depositata almeno 70 giorni prima dell'udienza (o nel termine assegnato per il rito semplificato). 2. Per l'attore: formulare l'istanza nella memoria di cui all'art. 171-ter n. 1 c.p.c., dimostrando che la necessità deriva dalle difese del convenuto. 3. Verifica dei termini: tenere conto che l'udienza di comparizione verrà differita dal giudice per permettere al terzo di costituirsi a norma dell'art. 166 c.p.c., facendo decorrere nuovamente i termini per le memorie integrative (#cite-source-2).
L'art. 101 c.p.c. nella fonte 6 disciplina il principio del contraddittorio citato nel paragrafo.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
