Rilascio di copie, estratti e certificati ex art. 116 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 116 c.p.p., la facoltà di ottenere copie, estratti o certificati di singoli atti processuali è riconosciuta a chiunque vi abbia interesse, previo pagamento delle spese e, di regola, autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente 1.
Soggetti legittimati
La norma distingue tra due categorie di richiedenti:
- Soggetti con diritto al rilascio (senza autorizzazione): L'autorizzazione non è necessaria quando la legge riconosce espressamente al richiedente il diritto di ottenere l'atto 2. Ad esempio, il difensore ha diritto di estrarre copia degli atti depositati in cancelleria a seguito dell'esecuzione di una misura cautelare 3 o al termine delle operazioni di intercettazione 4.
- Altri soggetti interessati: "Chiunque vi abbia interesse" può presentare richiesta. In questo caso, l'ostensione non è automatica ma subordinata al vaglio di meritevolezza dell'interesse vantato e all'assenza di divieti di legge.
L'iter per il rilascio
Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:
- Presentazione della domanda: La richiesta va rivolta all'autorità giudiziaria che procede al momento della presentazione.
- Autorità competente:
- Decisione: L'autorità valuta la richiesta e provvede. In particolari ambiti (es. richieste del PM per indagini collegate o del Ministro dell'Interno per prevenzione), l'autorità deve provvedere senza ritardo, potendo rigettare con decreto motivato 5, 6.
- Modalità operative: Il rilascio materiale è curato dalla cancelleria o segreteria, secondo le modalità previste dalle norme di attuazione 2.
Limiti e divieti
Il rilascio delle copie incontra limiti rigorosi derivanti dalla tutela del segreto e della riservatezza:
- Segreto istruttorio: Non possono essere rilasciate copie di atti coperti dal segreto ai sensi dell'art. 329 c.p.p., ovvero gli atti di indagine fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini 7.
- Intercettazioni: È stabilito un divieto specifico per le intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ex art. 114, comma 2-bis c.p.p. Se la richiesta è presentata da soggetti diversi dalle parti o dai loro difensori, la copia può essere rilasciata solo se motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati in un altro procedimento specificamente indicato 1.
- Divieto di pubblicazione: Il semplice rilascio della copia non autorizza la divulgazione dell'atto, rimanendo fermi i divieti di pubblicazione stabiliti dall'art. 114 c.p.p. 1, 8. La violazione di tali divieti può configurare un illecito penale o disciplinare 9.
Dati da raccogliere:
- La qualifica del richiedente (parte, difensore o terzo estraneo).
- La fase in cui si trova il procedimento (indagini, dibattimento o archiviato).
- L'eventuale pendenza di divieti di pubblicazione o segretazione specifica sugli atti richiesti.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
Ai sensi dell'art. 116 c.p.p., la facoltà di ottenere copie, estratti o certificati di singoli atti processuali è riconosciuta a chiunque vi abbia interesse, previo pagamento delle spese e, di regola, autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente (#cite-source-1).
Il paragrafo riflette correttamente il contenuto dell'art. 116 c.p.p. circa il rilascio di copie a chiunque vi abbia interesse.
Soggetti legittimati La norma distingue tra due categorie di richiedenti:(contesto generale)
Introduzione sistematica che organizza l'esposizione senza citare fonti specifiche.
1. Soggetti con diritto al rilascio (senza autorizzazione): L'autorizzazione non è necessaria quando la legge riconosce espressamente al richiedente il diritto di ottenere l'atto (#cite-source-2). Ad esempio, il difensore ha diritto di estrarre copia degli atti depositati in cancelleria a seguito dell'esecuzione di una misura cautelare (#cite-source-12) o al termine delle operazioni di intercettazione (#cite-source-9). 2. Altri soggetti interessati: "Chiunque vi abbia interesse" può presentare richiesta. In questo caso, l'ostensione non è automatica ma subordinata al vaglio di meritevolezza dell'interesse vantato e all'assenza di divieti di legge.
L'esenzione dall'autorizzazione è prevista dall'art. 43 disp. att. c.p.p. e il diritto del difensore ex art. 293 c.p.p.
L'iter per il rilascio Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:(contesto generale)
Descrizione procedurale di carattere generale che introduce le fasi della richiesta.
Presentazione della domanda: La richiesta va rivolta all'autorità giudiziaria che procede al momento della presentazione. Autorità competente: Durante il procedimento: il Pubblico Ministero o il Giudice che ha in carico il fascicolo (#cite-source-1). Dopo la definizione del procedimento: il Presidente del collegio o il Giudice che ha emesso la sentenza o il provvedimento di archiviazione (#cite-source-1). Decisione: L'autorità valuta la richiesta e provvede. In particolari ambiti (es. richieste del PM per indagini collegate o del Ministro dell'Interno per prevenzione), l'autorità deve provvedere senza ritardo, potendo rigettare con decreto motivato (#cite-source-3), (#cite-source-4). Modalità operative: Il rilascio materiale è curato dalla cancelleria o segreteria, secondo le modalità previste dalle norme di attuazione (#cite-source-2).
L'art. 116 comma 2 c.p.p. individua correttamente l'autorità competente a provvedere sulla richiesta.
Limiti e divieti Il rilascio delle copie incontra limiti rigorosi derivanti dalla tutela del segreto e della riservatezza:(contesto generale)
Inquadramento sistematico sui limiti al rilascio di copie per esigenze di segretezza.
Segreto istruttorio: Non possono essere rilasciate copie di atti coperti dal segreto ai sensi dell'art. 329 c.p.p., ovvero gli atti di indagine fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini (#cite-source-5). Intercettazioni: È stabilito un divieto specifico per le intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ex art. 114, comma 2-bis c.p.p. Se la richiesta è presentata da soggetti diversi dalle parti o dai loro difensori, la copia può essere rilasciata solo se motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati in un altro procedimento specificamente indicato (#cite-source-1). Divieto di pubblicazione: Il semplice rilascio della copia non autorizza la divulgazione dell'atto, rimanendo fermi i divieti di pubblicazione stabiliti dall'art. 114 c.p.p. (#cite-source-1), (#cite-source-6). La violazione di tali divieti può configurare un illecito penale o disciplinare (#cite-source-7).
Il paragrafo cita correttamente l'art. 329 c.p.p. sul segreto e il divieto per le intercettazioni ex art. 114 c. 2-bis richiamato in art. 116.
Dati da raccogliere: La qualifica del richiedente (parte, difensore o terzo estraneo). La fase in cui si trova il procedimento (indagini, dibattimento o archiviato). L'eventuale pendenza di divieti di pubblicazione o segretazione specifica sugli atti richiesti.(contesto generale)
Elenco di elementi necessari per l'istanza, derivanti dalla prassi e dal quadro normativo generale.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
