Estinzione della custodia per omesso interrogatorio ex art. 302 c.p.p.
L'estinzione della custodia cautelare per omesso interrogatorio di garanzia è un istituto posto a presidio del diritto di difesa e della libertà personale, disciplinato dall'art. 302 c.p.p. 1 in stretta correlazione con i termini previsti dall'art. 294 c.p.p. 2.
1. Inquadramento normativo e presupposti
Ai sensi dell'art. 302 c.p.p. 1, la misura cautelare perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio della persona entro i termini perentori stabiliti dall'art. 294 c.p.p. 2. Tali termini sono:
- 5 giorni dall'inizio dell'esecuzione per la custodia cautelare in carcere 2;
- 10 giorni dall'esecuzione o dalla notificazione per le altre misure cautelari (coercitive o interdittive) 2.
L'inefficacia automatica opera non solo per la custodia in carcere, ma anche per le altre misure cautelari coercitive o interdittive nel caso in cui il giudice non proceda all'interrogatorio entro il termine indicato 1, 2.
2. Natura del vizio ed effetti
L'omesso o tardivo interrogatorio non configura una nullità dell'ordinanza genetica (vizio genetico), bensì una causa di inefficacia sopravvenuta 3, 4. Una volta maturato il termine senza che l'atto sia stato compiuto, il giudice deve disporre con ordinanza l'immediata liberazione dell'indagato o la cessazione della misura, come previsto dall'art. 306 c.p.p. 5.
Secondo la giurisprudenza di legittimità:
- Pluralità di reati: se la misura è stata disposta per più fatti-reato, l'inefficacia opera limitatamente ai capi per i quali l'interrogatorio è stato omesso o non è stato correttamente eseguito (ad esempio per mancata contestazione di nuovi elementi) 6, 7.
3. La reiterazione della misura
L'estinzione ex art. 302 c.p.p. non preclude definitivamente la restrizione della libertà. La norma prevede infatti che la misura possa essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, purché si proceda a un interrogatorio preventivo 1.
In questo caso, il giudice deve valutare i risultati dell'interrogatorio e verificare la persistenza delle condizioni di applicabilità ex artt. 273, 274 e 275 c.p.p. 1. Tale meccanismo si applica anche quando la persona, senza giustificato motivo, non si presenta a rendere l'interrogatorio dopo la liberazione 1.
4. Conclusione operativa
L'estinzione opera di diritto allo scadere del 5° giorno (per il carcere) o del 10° giorno (per altre misure) dall'esecuzione, qualora il giudice non abbia sentito l'interessato 1, 2. La difesa può eccepire l'inefficacia in ogni momento, obbligando il giudice all'emissione del provvedimento di scarcerazione ex art. 306 c.p.p. 5, ferma restando la possibilità per l'accusa di chiedere il ripristino della misura previo nuovo e tempestivo interrogatorio 1, 8.
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Fonti:
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L'estinzione della custodia cautelare per omesso interrogatorio di garanzia è un istituto posto a presidio del diritto di difesa e della libertà personale, disciplinato dall'art. 302 c.p.p. (#cite-source-1) in stretta correlazione con i termini previsti dall'art. 294 c.p.p. (#cite-source-2).
L'art. 302 c.p.p. disciplina effettivamente l'estinzione della custodia per omesso interrogatorio, richiamando i termini dell'art. 294.
1. Inquadramento normativo e presupposti Ai sensi dell'art. 302 c.p.p. (#cite-source-1), la misura cautelare perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio della persona entro i termini perentori stabiliti dall'art. 294 c.p.p. (#cite-source-2). Tali termini sono: 5 giorni dall'inizio dell'esecuzione per la custodia cautelare in carcere (#cite-source-2); 10 giorni dall'esecuzione o dalla notificazione per le altre misure cautelari (coercitive o interdittive) (#cite-source-2).
Il paragrafo riporta correttamente il contenuto dell'art. 302 c.p.p. e i termini di 5 e 10 giorni previsti dall'art. 294 c.p.p.
L'inefficacia automatica opera non solo per la custodia in carcere, ma anche per le altre misure cautelari coercitive o interdittive nel caso in cui il giudice non proceda all'interrogatorio entro il termine indicato (#cite-source-1), (#cite-source-2).
L'art. 302 c.p.p. si applica alla custodia cautelare (carcere e domiciliari) e l'art. 306 comma 2 estende la disciplina alle altre misure.
2. Natura del vizio ed effetti L'omesso o tardivo interrogatorio non configura una nullità dell'ordinanza genetica (vizio genetico), bensì una causa di inefficacia sopravvenuta (#cite-source-7), (#cite-source-8). Una volta maturato il termine senza che l'atto sia stato compiuto, il giudice deve disporre con ordinanza l'immediata liberazione dell'indagato o la cessazione della misura, come previsto dall'art. 306 c.p.p. (#cite-source-3).
I testi integrali [Source 7] e [Source 8] non contengono la distinzione tra vizio genetico e inefficacia sopravvenuta citata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: Pluralità di reati: se la misura è stata disposta per più fatti-reato, l'inefficacia opera limitatamente ai capi per i quali l'interrogatorio è stato omesso o non è stato correttamente eseguito (ad esempio per mancata contestazione di nuovi elementi) (#cite-source-9), (#cite-source-10).
Le fonti [Source 9] e [Source 10] non contengono riferimenti alla disciplina della pluralità di reati in relazione all'art. 302 c.p.p.
3. La reiterazione della misura L'estinzione ex art. 302 c.p.p. non preclude definitivamente la restrizione della libertà. La norma prevede infatti che la misura possa essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, purché si proceda a un interrogatorio preventivo** (#cite-source-1).
L'art. 302 c.p.p. prevede espressamente la possibilità di ripristino della misura previo nuovo interrogatorio.
In questo caso, il giudice deve valutare i risultati dell'interrogatorio e verificare la persistenza delle condizioni di applicabilità ex artt. 273, 274 e 275 c.p.p. (#cite-source-1). Tale meccanismo si applica anche quando la persona, senza giustificato motivo, non si presenta a rendere l'interrogatorio dopo la liberazione (#cite-source-1).
Il testo dell'art. 302 c.p.p. conferma la necessità di valutare gli artt. 273, 274, 275 e l'ipotesi di mancata presentazione.
4. Conclusione operativa L'estinzione opera di diritto allo scadere del 5° giorno (per il carcere) o del 10° giorno (per altre misure) dall'esecuzione, qualora il giudice non abbia sentito l'interessato (#cite-source-1), (#cite-source-2). La difesa può eccepire l'inefficacia in ogni momento, obbligando il giudice all'emissione del provvedimento di scarcerazione ex art. 306 c.p.p. (#cite-source-3), ferma restando la possibilità per l'accusa di chiedere il ripristino della misura previo nuovo e tempestivo interrogatorio (#cite-source-1), (#cite-source-11).
L'art. 306 c.p.p. conferma che il giudice dispone la liberazione con ordinanza in caso di perdita di efficacia.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
