Dichiarazioni indizianti: garanzie e inutilizzabilità ex art. 63 c.p.p.
L'istituto delle dichiarazioni indizianti, disciplinato dall'art. 63 c.p.p., rappresenta un presidio fondamentale del diritto di difesa 1 e del principio del nemo tenetur se detegere, garantito anche a livello sovranazionale dall'art. 6 CEDU 2.
Di seguito l'analisi del regime delle garanzie e delle sanzioni di inutilizzabilità previste dal codice di rito.
1. Le garanzie in caso di indizi di reità (Comma 1)
Quando una persona non imputata e non sottoposta a indagini rende dichiarazioni "indizianti" (ovvero dalle quali emergono indizi di reità a suo carico) davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, scattano immediatamente tre obblighi per l'autorità procedente 3:
- Interruzione dell'esame: l'atto deve essere immediatamente sospeso;
- Avvertimento: il dichiarante deve essere avvertito che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti;
- Invito alla nomina di un difensore: la persona deve essere invitata a nominare un legale.
Sanzione di inutilizzabilità: le dichiarazioni rese fino a quel momento possono essere utilizzate contro terzi, ma non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese (inutilizzabilità relativa o soggettiva) 3.
2. Le dichiarazioni di chi doveva essere sentito come indagato (Comma 2)
Il comma 2 disciplina l'ipotesi più grave, nota come "inutilizzabilità patologica". Se una persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini (ma è stata invece sentita come persona informata sui fatti senza garanzie), le sue dichiarazioni sono colpite da inutilizzabilità assoluta 3.
In questo caso, le dichiarazioni non possono essere utilizzate né contro il dichiarante, né contro terzi 3, 4. L'inutilizzabilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 191 c.p.p. 5.
3. Orientamenti della giurisprudenza (Cass. SS.UU. 23868/2009)
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza Donadio (n. 23868/2009), ha precisato i presupposti per l'applicazione di tale sanzione 6:
- Indizi non equivoci: l'inutilizzabilità erga omnes postula che a carico dell'interessato fossero già acquisiti, prima dell'escussione, indizi "non equivoci" di reità (anche se non gravi) 7;
- Conoscenza dell'autorità: tali indizi devono essere conosciuti dall'autorità procedente. Non rilevano semplici sospetti, intuizioni personali o un generico coinvolgimento in vicende potenzialmente penali 6, 7.
4. Limiti all'applicabilità dell'art. 63 c.p.p.
Le garanzie non scattano in modo automatico in ogni contesto, ma richiedono la presenza di specifici presupposti:
- Dichiarazioni spontanee: le garanzie previste dall'art. 63 c.p.p. non operano in presenza di dichiarazioni spontanee rese da un soggetto che non sia ancora stato raggiunto da indizi di reità e che scelga autonomamente di riferire fatti a sé sfavorevoli;
- Contesto dell'escussione: le garanzie operano se le dichiarazioni sono rese davanti all'autorità giudiziaria o alla P.G. 3. Non sono applicabili a dichiarazioni rese in via confidenziale a soggetti che non svolgono funzioni di polizia giudiziaria in quel momento 8;
- Inutilizzabilità degli avvertimenti generali: ai sensi dell'art. 64 c.p.p., l'omissione degli avvertimenti sulla facoltà di non rispondere o sulla possibilità che le dichiarazioni siano usate contro il dichiarante comporta l'inutilizzabilità delle stesse 9.
Conclusione operativa
Per eccepire l'inutilizzabilità ex art. 63 c.p.p., la difesa ha l'onere di 6, 10:
- Indicare gli atti specifici affetti dal vizio;
- Dimostrare che al momento dell'audizione esistevano già indizi oggettivi di reità a carico del dichiarante;
- Chiarire la decisività di tali dichiarazioni nel compendio probatorio complessivo 6.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
L'istituto delle dichiarazioni indizianti, disciplinato dall'art. 63 c.p.p., rappresenta un presidio fondamentale del diritto di difesa (#cite-source-7) e del principio del nemo tenetur se detegere, garantito anche a livello sovranazionale dall'art. 6 CEDU (#cite-source-6).
Il paragrafo collega correttamente l'art. 63 c.p.p. al diritto di difesa (art. 24 Cost.) e all'art. 6 CEDU, citati nelle fonti.
Di seguito l'analisi del regime delle garanzie e delle sanzioni di inutilizzabilità previste dal codice di rito.(contesto generale)
Si tratta di una frase introduttiva che delinea la struttura dell'analisi senza citare fonti specifiche o fatti determinati.
1. Le garanzie in caso di indizi di reità (Comma 1) Quando una persona non imputata e non sottoposta a indagini rende dichiarazioni "indizianti" (ovvero dalle quali emergono indizi di reità a suo carico) davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, scattano immediatamente tre obblighi per l'autorità procedente (#cite-source-1): 1. Interruzione dell'esame: l'atto deve essere immediatamente sospeso; 2. Avvertimento: il dichiarante deve essere avvertito che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti; 3. Invito alla nomina di un difensore: la persona deve essere invitata a nominare un legale.
Il contenuto descrive fedelmente il comma 1 dell'art. 63 c.p.p. riguardo all'interruzione dell'esame in presenza di indizi di reità.
Sanzione di inutilizzabilità: le dichiarazioni rese fino a quel momento possono essere utilizzate contro terzi, ma non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese (inutilizzabilità relativa o soggettiva) (#cite-source-1).
L'art. 63 comma 1 c.p.p. stabilisce espressamente che le dichiarazioni non possono essere utilizzate contro chi le ha rese.
2. Le dichiarazioni di chi doveva essere sentito come indagato (Comma 2) Il comma 2 disciplina l'ipotesi più grave, nota come "inutilizzabilità patologica". Se una persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini (ma è stata invece sentita come persona informata sui fatti senza garanzie), le sue dichiarazioni sono colpite da inutilizzabilità assoluta (#cite-source-1).
Il paragrafo riflette il contenuto dell'art. 63 comma 2 c.p.p. relativo alle dichiarazioni di chi doveva essere sentito come indagato.
In questo caso, le dichiarazioni non possono essere utilizzate né contro il dichiarante, né contro terzi (#cite-source-1), (#cite-source-10). L'inutilizzabilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 191 c.p.p. (#cite-source-3).
L'inutilizzabilità rilevabile d'ufficio è confermata dall'art. 191 c.p.p. citato; il riferimento al comma 2 dell'art. 63 è coerente con la fonte 1.
3. Orientamenti della giurisprudenza (Cass. SS.UU. 23868/2009) La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza Donadio (n. 23868/2009), ha precisato i presupposti per l'applicazione di tale sanzione (#cite-source-5): Indizi non equivoci: l'inutilizzabilità erga omnes postula che a carico dell'interessato fossero già acquisiti, prima dell'escussione, indizi "non equivoci" di reità (anche se non gravi) (#cite-source-9); Conoscenza dell'autorità: tali indizi devono essere conosciuti dall'autorità procedente. Non rilevano semplici sospetti, intuizioni personali o un generico coinvolgimento in vicende potenzialmente penali (#cite-source-5), (#cite-source-9).
La citazione della Cass. SS.UU. 23868/2009 e il riferimento agli indizi non equivoci trovano riscontro nel testo della fonte 5.
4. Limiti all'applicabilità dell'art. 63 c.p.p. Le garanzie non scattano in modo automatico in ogni contesto, ma richiedono la presenza di specifici presupposti: Dichiarazioni spontanee: le garanzie previste dall'art. 63 c.p.p. non operano in presenza di dichiarazioni spontanee rese da un soggetto che non sia ancora stato raggiunto da indizi di reità e che scelga autonomamente di riferire fatti a sé sfavorevoli; Contesto dell'escussione: le garanzie operano se le dichiarazioni sono rese davanti all'autorità giudiziaria o alla P.G. (#cite-source-1). Non sono applicabili a dichiarazioni rese in via confidenziale a soggetti che non svolgono funzioni di polizia giudiziaria in quel momento (#cite-source-12); Inutilizzabilità degli avvertimenti generali: ai sensi dell'art. 64 c.p.p., l'omissione degli avvertimenti sulla facoltà di non rispondere o sulla possibilità che le dichiarazioni siano usate contro il dichiarante comporta l'inutilizzabilità delle stesse (#cite-source-2).(contesto generale)
Il paragrafo descrive l'esclusione delle dichiarazioni spontanee dalle garanzie dell'art. 63, principio generale del diritto processuale penale.
Conclusione operativa Per eccepire l'inutilizzabilità ex art. 63 c.p.p., la difesa ha l'onere di (#cite-source-5), (#cite-source-8): 1. Indicare gli atti specifici affetti dal vizio; 2. Dimostrare che al momento dell'audizione esistevano già indizi oggettivi di reità a carico del dichiarante; 3. Chiarire la decisività** di tali dichiarazioni nel compendio probatorio complessivo (#cite-source-5).
L'onere della parte di indicare gli atti e chiarirne la decisività è espressamente previsto nella massima della sentenza n. 23868/2009.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
