Chiamata in causa del terzo su istanza di parte ex art. 269 c.p.c.
La procedura per la chiamata in causa di un terzo su istanza di parte è disciplinata dall'art. 269 c.p.c. 1, norma che declina le modalità operative per attuare l'intervento coatto previsto dall'art. 106 c.p.c. 2.
Il regime processuale differisce significativamente a seconda che la chiamata sia richiesta dal convenuto o dall'attore, ed è stato recentemente interessato dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022) 1.
1. Inquadramento normativo e presupposti
Ai sensi dell'art. 106 c.p.c. 2, una parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene la causa comune o dal quale pretende di essere garantita (garanzia propria o impropria). Tale facoltà deve essere esercitata nel rispetto di rigorose scansioni temporali e modalità formali stabilite dagli artt. 167 e 269 c.p.c.
2. La chiamata da parte del convenuto
Il convenuto che intenda chiamare un terzo deve farlo, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata tempestivamente 3.
- Dichiarazione di volontà: Il convenuto deve dichiarare espressamente la volontà di chiamare il terzo nella comparsa di costituzione e risposta 3.
- Differimento dell'udienza: Contestualmente alla dichiarazione, il convenuto deve chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire 4.
- Decreto del Giudice: Il giudice, entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, effettua le verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c. 5. Se la richiesta è regolare, provvede con decreto a fissare la nuova udienza 5.
- Atto di citazione: Il convenuto deve quindi notificare al terzo un atto di citazione conforme ai requisiti dell'art. 163 c.p.c. 6.
3. La chiamata da parte dell'attore
L'attore può chiamare un terzo solo se l'interesse alla chiamata sorge a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta.
- Istanza: L'attore deve chiederne l'autorizzazione, a pena di decadenza, nella prima memoria integrativa o, nel nuovo rito, nelle difese successive alla costituzione del convenuto.
- Autorizzazione giudiziale: A differenza del convenuto, l'attore deve essere sempre espressamente autorizzato dal giudice, il quale valuta la sussistenza del presupposto della "dipendenza" della chiamata dalle difese del convenuto 4.
4. Peculiarità nell'opposizione a decreto ingiuntivo
Un caso particolare riguarda il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'opponente (convenuto in senso sostanziale) non può citare direttamente il terzo nell'atto di citazione in opposizione 7, 8. Egli deve, a pena di decadenza, chiedere al giudice l'autorizzazione alla chiamata nello stesso atto di opposizione, citando esclusivamente il creditore opposto 8. La citazione diretta del terzo è considerata inammissibile poiché le parti originarie del monitorio possono essere solo il creditore e il debitore 9, 8.
5. Costituzione del terzo e preclusioni
Il terzo chiamato deve costituirsi a norma dell'art. 166 c.p.c., depositando la propria comparsa almeno 70 giorni prima dell'udienza fissata 1. Ai sensi dell'art. 271 c.p.c. 4:
- Il terzo gode degli stessi poteri del convenuto.
- Deve proporre eventuali domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d'ufficio, a pena di decadenza, nella propria comparsa di costituzione 4.
- Se il terzo intende a sua volta chiamare un altro terzo, deve farne dichiarazione nella comparsa e attendere l'autorizzazione del giudice ex art. 171-bis c.p.c. 4, 5.
Conclusione operativa
Per una chiamata efficace, il convenuto deve presidiare con attenzione il momento della costituzione in giudizio, inserendo la dichiarazione di chiamata e l'istanza di differimento nella comparsa depositata almeno 70 giorni prima dell'udienza indicata in citazione (o nel termine assegnato dal giudice in caso di verifiche preliminari) 1, 5.
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Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
La procedura per la chiamata in causa di un terzo su istanza di parte è disciplinata dall'art. 269 c.p.c. (#cite-source-1), norma che declina le modalità operative per attuare l'intervento coatto previsto dall'art. 106 c.p.c. (#cite-source-2).
Il paragrafo collega correttamente l'art. 269 c.p.c. alle modalit operative della chiamata del terzo ex art. 106 c.p.c., come confermato dai testi normativi citati.
Il regime processuale differisce significativamente a seconda che la chiamata sia richiesta dal convenuto o dall'attore, ed è stato recentemente interessato dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022) (#cite-source-1).
Il riferimento alla Riforma Cartabia e alla distinzione tra attore e convenuto supportato dagli aggiornamenti e dai rinvii normativi presenti nel testo dell'art. 269 c.p.c.
1. Inquadramento normativo e presupposti Ai sensi dell'art. 106 c.p.c. (#cite-source-2), una parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene la causa comune o dal quale pretende di essere garantita (garanzia propria o impropria). Tale facoltà deve essere esercitata nel rispetto di rigorose scansioni temporali e modalità formali stabilite dagli artt. 167 e 269 c.p.c.
L'art. 106 c.p.c. nel Source 2 definisce esattamente i presupposti della chiamata (causa comune o garanzia) citati nel paragrafo.
2. La chiamata da parte del convenuto Il convenuto che intenda chiamare un terzo deve farlo, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata tempestivamente (#cite-source-3).
L'art. 167 c.p.c. nel Source 3 conferma che il convenuto deve dichiarare l'intenzione di chiamare un terzo nella comparsa di risposta.
Dichiarazione di volontà: Il convenuto deve dichiarare espressamente la volontà di chiamare il terzo nella comparsa di costituzione e risposta (#cite-source-3). Differimento dell'udienza: Contestualmente alla dichiarazione, il convenuto deve chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire (#cite-source-5). Decreto del Giudice: Il giudice, entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, effettua le verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c. (#cite-source-6). Se la richiesta è regolare, provvede con decreto a fissare la nuova udienza (#cite-source-6). Atto di citazione: Il convenuto deve quindi notificare al terzo un atto di citazione conforme ai requisiti dell'art. 163 c.p.c. (#cite-source-4).
L'art. 167 c.p.c. (Source 3) impone la dichiarazione in comparsa e il rinvio all'art. 269, che disciplina il differimento dell'udienza.
3. La chiamata da parte dell'attore L'attore può chiamare un terzo solo se l'interesse alla chiamata sorge a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta.(contesto generale)
Il paragrafo descrive il principio generale del rito civile sulla chiamata del terzo da parte dell'attore senza citare fonti specifiche.
Istanza: L'attore deve chiederne l'autorizzazione, a pena di decadenza, nella prima memoria integrativa o, nel nuovo rito, nelle difese successive alla costituzione del convenuto. Autorizzazione giudiziale: A differenza del convenuto, l'attore deve essere sempre espressamente autorizzato dal giudice, il quale valuta la sussistenza del presupposto della "dipendenza" della chiamata dalle difese del convenuto (#cite-source-5).(contesto generale)
Descrizione procedurale standard della chiamata dell'attore e del ruolo del giudice, non direttamente presente nei frammenti ma coerente con il sistema.
4. Peculiarità nell'opposizione a decreto ingiuntivo Un caso particolare riguarda il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'opponente (convenuto in senso sostanziale) non può citare direttamente il terzo nell'atto di citazione in opposizione (#cite-source-8), (#cite-source-10). Egli deve, a pena di decadenza, chiedere al giudice l'autorizzazione alla chiamata nello stesso atto di opposizione, citando esclusivamente il creditore opposto (#cite-source-10). La citazione diretta del terzo è considerata inammissibile poiché le parti originarie del monitorio possono essere solo il creditore e il debitore (#cite-source-9), (#cite-source-10).
Il Source 8 (Cassazione) conferma esplicitamente che l'opponente a decreto ingiuntivo non pu citare direttamente il terzo ma deve chiedere autorizzazione.
5. Costituzione del terzo e preclusioni Il terzo chiamato deve costituirsi a norma dell'art. 166 c.p.c., depositando la propria comparsa almeno 70 giorni prima dell'udienza fissata (#cite-source-1). Ai sensi dell'art. 271 c.p.c. (#cite-source-5): Il terzo gode degli stessi poteri del convenuto. Deve proporre eventuali domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d'ufficio, a pena di decadenza, nella propria comparsa di costituzione (#cite-source-5). Se il terzo intende a sua volta chiamare un altro terzo, deve farne dichiarazione nella comparsa e attendere l'autorizzazione del giudice ex art. 171-bis c.p.c. (#cite-source-5), (#cite-source-6).
L'art. 271 c.p.c. nel Source 5 disciplina i poteri e le decadenze del terzo chiamato, confermando il contenuto del paragrafo.
Conclusione operativa Per una chiamata efficace, il convenuto deve presidiare con attenzione il momento della costituzione in giudizio, inserendo la dichiarazione di chiamata e l'istanza di differimento nella comparsa depositata almeno 70 giorni** prima dell'udienza indicata in citazione (o nel termine assegnato dal giudice in caso di verifiche preliminari) (#cite-source-1), (#cite-source-6).
Il riferimento alle verifiche preliminari e ai termini supportato dall'art. 171-bis c.p.c. (Source 6) e dai rinvii nell'art. 269.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
