Tabella delle spese di mediazione (D.M. 150/2023)
Al primo incontro di mediazione ogni parte paga da 100 a 280 euro tra spese di avvio e spese di mediazione (art. 28 D.M. 150/2023); se si prosegue o si arriva all’accordo, le spese di mediazione della tabella A vanno da 80 a 10.000 euro per parte secondo il valore della lite fino a 5.000.000 euro; oltre, dallo 0,2% allo 0,3% del valore.
Spese di mediazione per parte, organismi pubblici
| Valore della lite | Spese di avvio | Primo incontro | Spese di mediazione (minimo) | Spese di mediazione (massimo) | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| fino a 1000 € | 40 € | 60 € | 80 € | 160 € | D.M. 150/2023, art. 28 e allegato A |
| da 1001 € a 5000 € | 75 € | 120 € | 160 € | 290 € | D.M. 150/2023, art. 28 e allegato A |
| da 5001 € a 10.000 € | 75 € | 120 € | 290 € | 440 € | D.M. 150/2023, art. 28 e allegato A |
| da 10.001 € a 25.000 € | 75 € | 120 € | 440 € | 720 € | D.M. 150/2023, art. 28 e allegato A |
| da 25.001 € a 50.000 € | 75 € | 120 € | 720 € | 1200 € | D.M. 150/2023, art. 28 e allegato A |
| da 50.001 € a 150.000 € | 110 € | 170 € | 1200 € | 1500 € | D.M. 150/2023, art. 28 e allegato A |
| da 150.001 € a 250.000 € | 110 € | 170 € | 1500 € | 2500 € | D.M. 150/2023, art. 28 e allegato A |
| da 250.001 € a 500.000 € | 110 € | 170 € | 2500 € | 3900 € | D.M. 150/2023, art. 28 e allegato A |
| da 500.001 € a 1.500.000 € | 110 € | 170 € | 3900 € | 4600 € | D.M. 150/2023, art. 28 e allegato A |
| da 1.500.001 € a 2.500.000 € | 110 € | 170 € | 4600 € | 6500 € | D.M. 150/2023, art. 28 e allegato A |
| da 2.500.001 € a 5.000.000 € | 110 € | 170 € | 6500 € | 10.000 € | D.M. 150/2023, art. 28 e allegato A |
| oltre 5.000.000 € | 110 € | 170 € | 0,2% del valore | 0,3% del valore | D.M. 150/2023, art. 28 e allegato A |
| Indeterminabile basso | 110 € | 60 € | 1200 € | 1500 € | D.M. 150/2023, art. 28 e allegato A |
| Indeterminabile medio | 110 € | 120 € | 1200 € | 1500 € | D.M. 150/2023, art. 28 e allegato A |
| Indeterminabile alto | 110 € | 170 € | 1200 € | 1500 € | D.M. 150/2023, art. 28 e allegato A |
Importi per ciascuna parte, senza IVA e spese vive. Spese di avvio e primo incontro valgono per tutti gli organismi; le spese di mediazione della tabella sono quelle degli organismi pubblici (art. 31 D.M. 150/2023), mentre gli organismi privati applicano la propria tabella approvata dal responsabile del registro (art. 32). Nella mediazione obbligatoria o demandata dal giudice tutti gli importi si riducono di un quinto (art. 28, comma 8, e art. 30, comma 4).
Fonti e metodo
Le spese di avvio e del primo incontro sono importi fissi (art. 28 D.M. 150/2023, commi 4 e 5). Le colonne minimo e massimo riportano la tabella dell’allegato A, che vale per gli organismi pubblici; oltre i 5 milioni di euro si applicano lo 0,2% e lo 0,3% del valore, mentre per il valore indeterminabile si applica lo scaglione da 50.000 a 150.000 euro.
Con l’accordo, o se si prosegue, ogni parte paga l’importo della tabella meno le spese del primo incontro, aumentato del 10% con l’accordo al primo incontro e del 25% con l’accordo in un incontro successivo (art. 30 D.M. 150/2023). Nella mediazione obbligatoria o demandata dal giudice, tutti gli importi si riducono di un quinto.
Gli importi valgono per le domande depositate dal 15 novembre 2023 e non comprendono IVA e spese vive. Il file CSV contiene la stessa tabella.
Domande frequenti
Se il primo incontro si chiude senza accordo, si paga ancora?
No: se il primo incontro si chiude senza conciliazione e il procedimento non prosegue, sono dovute solo le spese di avvio e del primo incontro (art. 28 D.M. 150/2023, comma 6).
Chi sceglie tra minimo e massimo?
L’organismo, nei limiti della tabella; il minimo di ogni scaglione è il massimo dello scaglione precedente (art. 31 D.M. 150/2023, comma 2). Con l’accordo in un incontro successivo al primo, oltre all’aumento del 25%, i massimi possono essere aumentati fino al 20% per l’esperienza del mediatore designato su indicazione concorde delle parti o per la complessità delle questioni (art. 31, comma 3); per gli organismi privati, se la loro tabella lo prevede (art. 32, comma 3).