Tabella dei coefficienti di usufrutto per età

Per gli atti dal 1° gennaio 2026 il valore dell’usufrutto vitalizio va dal 95% della piena proprietà (usufruttuario fino a 20 anni, coefficiente 38) al 10% (da 93 a 99 anni, coefficiente 4), con i coefficienti al 2,5% confermati dal D.M. 24/12/2025 (GU n. 302 del 31/12/2025).

Coefficienti per l’usufrutto vitalizio (atti dal 2026)

CSV
Età dell’usufruttuarioCoefficienteUsufruttoNuda proprietàFonte
da 0 a 20 anni3895%5%All. 1 D.Lgs. 139/2024; D.M. 24/12/2025
da 21 a 30 anni3690%10%All. 1 D.Lgs. 139/2024; D.M. 24/12/2025
da 31 a 40 anni3485%15%All. 1 D.Lgs. 139/2024; D.M. 24/12/2025
da 41 a 45 anni3280%20%All. 1 D.Lgs. 139/2024; D.M. 24/12/2025
da 46 a 50 anni3075%25%All. 1 D.Lgs. 139/2024; D.M. 24/12/2025
da 51 a 53 anni2870%30%All. 1 D.Lgs. 139/2024; D.M. 24/12/2025
da 54 a 56 anni2665%35%All. 1 D.Lgs. 139/2024; D.M. 24/12/2025
da 57 a 60 anni2460%40%All. 1 D.Lgs. 139/2024; D.M. 24/12/2025
da 61 a 63 anni2255%45%All. 1 D.Lgs. 139/2024; D.M. 24/12/2025
da 64 a 66 anni2050%50%All. 1 D.Lgs. 139/2024; D.M. 24/12/2025
da 67 a 69 anni1845%55%All. 1 D.Lgs. 139/2024; D.M. 24/12/2025
da 70 a 72 anni1640%60%All. 1 D.Lgs. 139/2024; D.M. 24/12/2025
da 73 a 75 anni1435%65%All. 1 D.Lgs. 139/2024; D.M. 24/12/2025
da 76 a 78 anni1230%70%All. 1 D.Lgs. 139/2024; D.M. 24/12/2025
da 79 a 82 anni1025%75%All. 1 D.Lgs. 139/2024; D.M. 24/12/2025
da 83 a 86 anni820%80%All. 1 D.Lgs. 139/2024; D.M. 24/12/2025
da 87 a 92 anni615%85%All. 1 D.Lgs. 139/2024; D.M. 24/12/2025
da 93 a 99 anni410%90%All. 1 D.Lgs. 139/2024; D.M. 24/12/2025

Coefficiente × 2,5% = percentuale di usufrutto. Dal 1° gennaio 2027 l’art. 46 D.P.R. 131/1986 è sostituito dal nuovo testo unico dell’imposta di registro (D.Lgs. 123/2025): per gli atti da quella data verifica le regole in vigore.

Fonti e metodo

Il valore fiscale dell’usufrutto vitalizio è la piena proprietà × tasso × coefficiente dell’età dell’usufruttuario (art. 46 D.P.R. 131/1986, comma 2 lett. c e art. 48 D.P.R. 131/1986). Tasso × coefficiente dà la percentuale di usufrutto; la nuda proprietà vale la differenza.

Ai fini fiscali il tasso non può essere inferiore al 2,5% (art. 46 D.P.R. 131/1986, comma 5-ter e art. 17 D.Lgs. 346/1990, comma 1-ter). Con il tasso legale 2026 all’1,60%, il D.M. 24/12/2025 ha confermato il prospetto dei coefficienti al 2,5% dell’allegato 1 del D.Lgs. 139/2024, per gli atti, le successioni e le donazioni dal 1° gennaio 2026.

Sono valori fiscali per l’imposta di registro, successioni e donazioni. Il prospetto si ferma a 99 anni.

Domande frequenti

Quanto vale l’usufrutto a 70 anni?

Nella fascia da 70 a 72 anni il coefficiente è 16: l’usufrutto vale il 40% della piena proprietà e la nuda proprietà il 60%.

Perché i coefficienti non sono cambiati nel 2026?

Perché ai fini fiscali il tasso non può scendere sotto il 2,5%: con il tasso legale all’1,60%, il decreto del 24 dicembre 2025 ha confermato i coefficienti calcolati al 2,5%.