Vizio totale di mente: presupposti e riconoscimento ex art. 88 c.p.
Il riconoscimento del vizio totale di mente nell'ordinamento penale italiano è disciplinato dall'art. 88 c.p. 1 e rappresenta una causa di esclusione dell'imputabilità. Tale istituto si fonda sul principio generale espresso dall'art. 85 c.p. 2, secondo cui nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se, al momento della commissione, non era imputabile, ovvero capace di intendere e di volere.
Di seguito si delineano i presupposti necessari per la configurabilità di tale stato.
1. Inquadramento normativo e presupposti (artt. 85-88 c.p.)
Ai sensi dell'art. 88 c.p. 1, il vizio totale di mente sussiste quando il soggetto, nel momento in cui ha commesso il fatto, si trovava, per infermità, in uno stato di mente tale da escludere la capacità di intendere o di volere.
I requisiti fondamentali che emergono dal dato normativo sono:
- Esistenza di un'infermità: Deve sussistere una condizione patologica, non limitata alle sole malattie mentali in senso stretto, ma estesa a disturbi idonei a incidere sulla psiche 3.
- Contemporaneità al fatto: Lo stato di incapacità deve essere presente esattamente al momento della commissione del reato 1.
- Effetto escludente: L'infermità deve essere di tale intensità da eliminare completamente (e non solo scemare grandemente, come previsto invece per il vizio parziale ex art. 89 c.p. 4) la capacità di intendere (comprendere il valore sociale del fatto) o di volere (autodeterminarsi liberamente).
2. Il concetto di "infermità" nella giurisprudenza
L'evoluzione giurisprudenziale ha chiarito che il concetto di infermità non è ancorato rigidamente a categorie cliniche prestabilite. Come ribadito dalla Cassazione penale n. 25964/2023 3, anche i disturbi della personalità possono rientrare nel concetto di infermità rilevante ai sensi dell'art. 88 c.p. 1, purché presentino:
- Consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere;
- Un nesso eziologico diretto tra il disturbo e la specifica condotta criminosa, che deve apparire causalmente determinata dall'alterazione mentale 3.
Al contrario, non assumono rilievo ai fini dell'imputabilità le semplici anomalie caratteriali, le disarmonie della personalità o, per espressa previsione dell'art. 90 c.p. 4, gli stati emotivi o passionali 3.
3. Esclusioni e casi speciali
Il sistema prevede rigide limitazioni per impedire che l'incapacità sia strumentalizzata:
- Stupefacenti e alcol: L'azione sotto l'effetto di sostanze stupefacenti segue regole specifiche che spesso non escludono l'imputabilità (art. 93 c.p. 5).
- Incapacità procurata da terzi: Se un soggetto viene messo in stato di incapacità da altri al fine di fargli commettere un reato, della condotta risponde chi ha cagionato lo stato di incapacità (art. 86 c.p. 6).
- Gelosia e disturbi narcisistici: La giurisprudenza recente ha analizzato casi di "gelosia patologica" e "narcisismo", precisando che tali tratti incidono sull'imputabilità solo se raggiungono il livello di un vero e proprio delirio, superando la soglia del mero stato passionale 7.
4. Accertamento processuale
L'accertamento del vizio di mente è un compito doveroso del giudice di merito ogniqualvolta vi siano elementi per dubitare dell'imputabilità 3. Sebbene il giudice possa avvalersi di una perizia psichiatrica, questa rimane un mezzo di prova discrezionale; il giudice può infatti negarne l'espletamento se ritiene di avere elementi sufficienti per decidere sulla base degli atti, purché fornisca una motivazione congrua e immune da vizi logici 3.
In conclusione, per il riconoscimento dell'art. 88 c.p. non è sufficiente una diagnosi clinica generica, ma occorre dimostrare che un'infermità grave abbia totalmente annullato la capacità del soggetto di rendersi conto delle proprie azioni o di controllarle nel preciso istante del fatto tipico.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
Il riconoscimento del vizio totale di mente nell'ordinamento penale italiano è disciplinato dall'art. 88 c.p. (#cite-source-1) e rappresenta una causa di esclusione dell'imputabilità. Tale istituto si fonda sul principio generale espresso dall'art. 85 c.p. (#cite-source-2), secondo cui nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se, al momento della commissione, non era imputabile, ovvero capace di intendere e di volere.
Il paragrafo descrive correttamente il contenuto dell'art. 88 c.p. (vizio totale) e il principio di imputabilità dell'art. 85 c.p. presenti nelle fonti.
Di seguito si delineano i presupposti necessari per la configurabilità di tale stato.(contesto generale)
Si tratta di una frase introduttiva di raccordo che non contiene affermazioni fattuali o normative specifiche richiedenti grounding.
1. Inquadramento normativo e presupposti (artt. 85-88 c.p.) Ai sensi dell'art. 88 c.p. (#cite-source-1), il vizio totale di mente sussiste quando il soggetto, nel momento in cui ha commesso il fatto, si trovava, per infermità, in uno stato di mente tale da escludere la capacità di intendere o di volere.
La definizione di vizio totale di mente riportata corrisponde fedelmente al testo dell'art. 88 c.p. citato nella fonte 1.
I requisiti fondamentali che emergono dal dato normativo sono: Esistenza di un'infermità: Deve sussistere una condizione patologica, non limitata alle sole malattie mentali in senso stretto, ma estesa a disturbi idonei a incidere sulla psiche (#cite-source-10). Contemporaneità al fatto: Lo stato di incapacità deve essere presente esattamente al momento della commissione del reato (#cite-source-1). Effetto escludente: L'infermità deve essere di tale intensità da eliminare completamente (e non solo scemare grandemente, come previsto invece per il vizio parziale ex art. 89 c.p. (#cite-source-3)) la capacità di intendere (comprendere il valore sociale del fatto) o di volere (autodeterminarsi liberamente).
I requisiti di infermità e contemporaneità al fatto sono desumibili dal testo degli artt. 85 e 88 c.p. presenti nelle fonti.
2. Il concetto di "infermità" nella giurisprudenza L'evoluzione giurisprudenziale ha chiarito che il concetto di infermità non è ancorato rigidamente a categorie cliniche prestabilite. Come ribadito dalla Cassazione penale n. 25964/2023 (#cite-source-10), anche i disturbi della personalità possono rientrare nel concetto di infermità rilevante ai sensi dell'art. 88 c.p. (#cite-source-1), purché presentino: Consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere; Un nesso eziologico diretto tra il disturbo e la specifica condotta criminosa, che deve apparire causalmente determinata dall'alterazione mentale (#cite-source-10).
La fonte 10 menziona una sentenza della Corte di assise di appello che valuta la capacità di intendere e volere, supportando il riferimento giurisprudenziale.
Al contrario, non assumono rilievo ai fini dell'imputabilità le semplici anomalie caratteriali, le disarmonie della personalità o, per espressa previsione dell'art. 90 c.p. (#cite-source-3), gli stati emotivi o passionali (#cite-source-10).
Il paragrafo cita correttamente l'art. 90 c.p. che esclude la rilevanza di stati emotivi o passionali, come confermato dalla fonte 3.
3. Esclusioni e casi speciali Il sistema prevede rigide limitazioni per impedire che l'incapacità sia strumentalizzata: Stupefacenti e alcol: L'azione sotto l'effetto di sostanze stupefacenti segue regole specifiche che spesso non escludono l'imputabilità (art. 93 c.p. (#cite-source-5)). Incapacità procurata da terzi: Se un soggetto viene messo in stato di incapacità da altri al fine di fargli commettere un reato, della condotta risponde chi ha cagionato lo stato di incapacità (art. 86 c.p. (#cite-source-4)). Gelosia e disturbi narcisistici: La giurisprudenza recente ha analizzato casi di "gelosia patologica" e "narcisismo", precisando che tali tratti incidono sull'imputabilità solo se raggiungono il livello di un vero e proprio delirio, superando la soglia del mero stato passionale (#cite-source-6).
Il riferimento all'art. 93 c.p. per l'azione di sostanze stupefacenti e all'art. 86 c.p. per l'incapacità procurata è supportato dalle fonti 5 e 4.
4. Accertamento processuale L'accertamento del vizio di mente è un compito doveroso del giudice di merito ogniqualvolta vi siano elementi per dubitare dell'imputabilità (#cite-source-10). Sebbene il giudice possa avvalersi di una perizia psichiatrica, questa rimane un mezzo di prova discrezionale; il giudice può infatti negarne l'espletamento se ritiene di avere elementi sufficienti per decidere sulla base degli atti, purché fornisca una motivazione congrua e immune da vizi logici (#cite-source-10).
La fonte 10 illustra un caso di accertamento della capacità d'intendere e volere da parte del giudice di merito.
In conclusione, per il riconoscimento dell'art. 88 c.p. non è sufficiente una diagnosi clinica generica, ma occorre dimostrare che un'infermità grave abbia totalmente annullato la capacità del soggetto di rendersi conto delle proprie azioni o di controllarle nel preciso istante del fatto tipico.
La conclusione sintetizza correttamente i requisiti dell'art. 88 c.p. (infermità e annullamento capacità al momento del fatto) presenti nella fonte 1.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
