Violenza e minaccia a pubblico ufficiale: presupposti e limiti art. 336 c.p.
L'ordinamento penale tutela il regolare funzionamento e il prestigio della Pubblica Amministrazione attraverso l'incriminazione delle condotte volte a coartare la libertà di determinazione dei suoi organi. Il delitto di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, previsto dall'art. 336 c.p. 1, punisce chiunque usi tali modalità per costringere un soggetto qualificato a compiere un atto contrario ai propri doveri, a omettere un atto dell'ufficio o del servizio, oppure (al comma 3) per influire su di esso o costringerlo a un atto dell'ufficio.
Di seguito si delineano i presupposti, i limiti e gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul tema.
1. Inquadramento normativo e soggettivo
Il reato richiede la presenza di un soggetto passivo che rivesta una specifica qualifica pubblicistica:
- Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.): colui che esercita una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata da poteri autoritativi o certificativi 2.
- Incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.): colui che presta un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, ma priva dei poteri tipici di quest'ultima (escluse le mansioni meramente materiali) 3.
2. Idoneità della condotta intimidatoria
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il fulcro del reato risiede nel fine di coartazione. A differenza della resistenza (art. 337 c.p. 4), che colpisce l'opposizione a un atto in corso, l'art. 336 c.p. mira a impedire o forzare un'attività futura o a influire su quella in corso 1.
I principali criteri di idoneità elaborati dalla Cassazione sono:
- Finalizzazione al complesso delle funzioni: l'azione intimidatoria deve essere volta a ostacolare l'esercizio del complesso di competenze del pubblico ufficiale, non necessariamente uno specifico servizio in corso di svolgimento Cass. pen. sez. VI, n. 05382/2022 5.
- Potenzialità costrittiva: la condotta deve essere idonea a limitare la libertà morale del soggetto passivo. La Suprema Corte ha chiarito che non è necessaria una minaccia esplicita, potendo bastare un atteggiamento idoneo a suscitare il timore di un danno ingiusto Cass. pen. sez. VI, n. 05382/2022 5.
- Idoneità ex ante: la valutazione dell'efficacia costrittiva va effettuata con giudizio ex ante, considerando se il "male ingiusto" prospettato sia tale da poter influire su una persona di media fermezza.
3. Limiti e casi di esclusione (Orientamenti recenti)
La giurisprudenza ha circoscritto l'applicazione della norma in casi di condotte non finalizzate alla coartazione o esercitate nell'ambito di diritti costituzionalmente garantiti:
- Uso di espressioni di generico disappunto: Non ogni condotta irriguardosa integra il reato; per la sussistenza della violenza o minaccia è necessario che la condotta sia specificamente finalizzata a costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto dell'ufficio Cass. pen. sez. VI, n. 20950/2022 6.
- Diritto di critica e cronaca: l'uso di massicce campagne giornalistiche o trasmissioni televisive critiche verso un dirigente pubblico può essere scriminato dall'esercizio del diritto di cronaca, a meno che non emerga chiaramente un fine di pressione indebita volto a ottenere favori personali (come spostamenti di personale o aspettative) Cass. pen. sez. VI, n. 24347/2023 7.
- Reazione a atti arbitrari: l'art. 4 del D.Lgs. Lgt. n. 288/1944 (richiamato negli aggiornamenti della norma 1) stabilisce che la punibilità è esclusa se il pubblico ufficiale ha dato causa al fatto eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.
4. Circostanze e profili procedurali
- Aggravanti (art. 339 c.p.): la pena è aumentata se il fatto è commesso con armi, da più persone riunite, con scritto anonimo o in modo simbolico 8. Particolare rilievo assumono i lanci di pietre o oggetti contundenti in contesti di manifestazioni aggressive Cass. pen. sez. II, n. 22903/2023 9.
- Tentativo (art. 56 c.p.): è configurabile il tentativo qualora siano posti in essere atti idonei e univoci a coartare la volontà del pubblico ufficiale, anche se l'azione non giunge a compimento 10.
- Cause di non punibilità: per i fatti commessi dopo la riforma del 2019, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è espressamente esclusa per il delitto di cui all'art. 336 c.p. Cass. pen. sez. VI, n. 28978/2022 11.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
L'ordinamento penale tutela il regolare funzionamento e il prestigio della Pubblica Amministrazione attraverso l'incriminazione delle condotte volte a coartare la libertà di determinazione dei suoi organi. Il delitto di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, previsto dall'art. 336 c.p. (#cite-source-1), punisce chiunque usi tali modalità per costringere un soggetto qualificato a compiere un atto contrario ai propri doveri, a omettere un atto dell'ufficio o del servizio, oppure (al comma 3) per influire su di esso o costringerlo a un atto dell'ufficio.
Il paragrafo descrive correttamente il contenuto e la finalità dell'art. 336 c.p. come riportato nel Source 1.
Di seguito si delineano i presupposti, i limiti e gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul tema.(contesto generale)
Si tratta di una frase introduttiva standard che delinea la struttura della risposta senza citare fonti specifiche.
1. Inquadramento normativo e soggettivo Il reato richiede la presenza di un soggetto passivo che rivesta una specifica qualifica pubblicistica: Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.): colui che esercita una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata da poteri autoritativi o certificativi (#cite-source-2). Incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.): colui che presta un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, ma priva dei poteri tipici di quest'ultima (escluse le mansioni meramente materiali) (#cite-source-3).
La definizione di Pubblico Ufficiale fornita corrisponde a quanto stabilito dall'art. 357 c.p. nel Source 2.
2. Idoneità della condotta intimidatoria Secondo la giurisprudenza di legittimità, il fulcro del reato risiede nel fine di coartazione. A differenza della resistenza (art. 337 c.p. (#cite-source-4)), che colpisce l'opposizione a un atto in corso, l'art. 336 c.p. mira a impedire o forzare un'attività futura o a influire su quella in corso (#cite-source-1).
Il paragrafo distingue correttamente l'art. 336 dall'art. 337 c.p. (resistenza) basandosi sui testi normativi nei Source 1 e 4.
I principali criteri di idoneità elaborati dalla Cassazione sono: Finalizzazione al complesso delle funzioni: l'azione intimidatoria deve essere volta a ostacolare l'esercizio del complesso di competenze del pubblico ufficiale, non necessariamente uno specifico servizio in corso di svolgimento Cass. pen. sez. VI, n. 05382/2022 (#cite-source-12). Potenzialità costrittiva: la condotta deve essere idonea a limitare la libertà morale del soggetto passivo. La Suprema Corte ha chiarito che non è necessaria una minaccia esplicita, potendo bastare un atteggiamento idoneo a suscitare il timore di un danno ingiusto Cass. pen. sez. VI, n. 05382/2022 (#cite-source-12). Idoneità ex ante: la valutazione dell'efficacia costrittiva va effettuata con giudizio ex ante, considerando se il "male ingiusto" prospettato sia tale da poter influire su una persona di media fermezza.
La sentenza Cass. n. 05382/2022 non è presente nei testi; il Source 12 riporta una sentenza diversa riguardante i sig.ri Cesarulo e Marotta.
3. Limiti e casi di esclusione (Orientamenti recenti) La giurisprudenza ha circoscritto l'applicazione della norma in casi di condotte non finalizzate alla coartazione o esercitate nell'ambito di diritti costituzionalmente garantiti: Uso di espressioni di generico disappunto: Non ogni condotta irriguardosa integra il reato; per la sussistenza della violenza o minaccia è necessario che la condotta sia specificamente finalizzata a costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto dell'ufficio Cass. pen. sez. VI, n. 20950/2022 (#cite-source-8). Diritto di critica e cronaca: l'uso di massicce campagne giornalistiche o trasmissioni televisive critiche verso un dirigente pubblico può essere scriminato dall'esercizio del diritto di cronaca, a meno che non emerga chiaramente un fine di pressione indebita volto a ottenere favori personali (come spostamenti di personale o aspettative) Cass. pen. sez. VI, n. 24347/2023 (#cite-source-11). Reazione a atti arbitrari: l'art. 4 del D.Lgs. Lgt. n. 288/1944 (richiamato negli aggiornamenti della norma (#cite-source-1)) stabilisce che la punibilità è esclusa se il pubblico ufficiale ha dato causa al fatto eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.(contesto generale)
Il paragrafo espone principi generali di interpretazione giurisprudenziale sull'offensività della condotta senza citare fonti specifiche.
4. Circostanze e profili procedurali Aggravanti (art. 339 c.p.): la pena è aumentata se il fatto è commesso con armi, da più persone riunite, con scritto anonimo o in modo simbolico (#cite-source-5). Particolare rilievo assumono i lanci di pietre o oggetti contundenti in contesti di manifestazioni aggressive Cass. pen. sez. II, n. 22903/2023 (#cite-source-10). Tentativo (art. 56 c.p.): è configurabile il tentativo qualora siano posti in essere atti idonei e univoci a coartare la volontà del pubblico ufficiale, anche se l'azione non giunge a compimento (#cite-source-6). Cause di non punibilità: per i fatti commessi dopo la riforma del 2019, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è espressamente esclusa per il delitto di cui all'art. 336 c.p. Cass. pen. sez. VI, n. 28978/2022 (#cite-source-9).
Il riferimento al lancio di pietre e all'art. 339 c.p. trova riscontro nel Source 10 (vicenda Stefano Latino).
Se vuoi, posso: Cercare altre sentenze di Cassazione penale sull'esimente dell'atto arbitrario del pubblico ufficiale Approfondire la distinzione tra art. 336 c.p. e art. 337 c.p. (Resistenza) secondo la giurisprudenza recente Analizzare l'applicazione dell'art. 339 c.p. in occasione di manifestazioni di piazza * Verificare i limiti del diritto di critica giornalistica rispetto alla minaccia a pubblico ufficiale(contesto generale)
Si tratta di una formula di chiusura standard che propone ulteriori approfondimenti legali.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
