Ricusazione del giudice: termini perentori e motivi ex art. 37 c.p.p.
La disciplina della ricusazione del giudice nel processo penale è informata al principio di tassatività dei motivi e alla perentorietà dei termini di proposizione, al fine di bilanciare la garanzia dell'imparzialità del giudicante con il principio della precostituzione del giudice ex art. 25 Cost. 1.
1. Inquadramento normativo e motivi tassativi
Ai sensi dell'art. 37 c.p.p. 2, la ricusazione è ammessa esclusivamente per le seguenti ipotesi:
- Rinvio ai motivi di astensione: il giudice può essere ricusato se si trova in una delle situazioni previste dall'art. 36, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) c.p.p. 3. Tra queste rientrano:
- Interesse nel procedimento o rapporti di debito/credito con le parti;
- Ruoli di tutela, curatela o consulenza extragiudiziale sull'oggetto del procedimento;
- Inimicizia grave con una delle parti private;
- Presenza di congiunti tra le parti offese o tra chi svolge funzioni di PM;
- Situazioni di incompatibilità ex artt. 34 e 35 c.p.p. (es. legami di parentela tra giudici nello stesso procedimento 4 o aver compiuto atti in fasi diverse del processo 5).
- Manifestazione indebita del convincimento: se il giudice, nell'esercizio delle funzioni e prima della sentenza, ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione 2.
- Valutazioni di merito in altri procedimenti: a seguito della sentenza n. 283/2000 della Corte Costituzionale 2, può essere ricusato il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in un altro procedimento (anche non penale) una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti dello stesso soggetto 6, 7.
Nota bene: La disciplina della ricusazione è limitata alle ipotesi espressamente previste dalla legge. Restano escluse le "gravi ragioni di convenienza" che, ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. h) c.p.p., legittimano esclusivamente l'astensione del giudice ma non possono fondare una dichiarazione di ricusazione ad opera delle parti 2.
2. Termini perentori per la dichiarazione
L'art. 38 c.p.p. 8 stabilisce scadenze precise a pena di inammissibilità:
- Nell'udienza preliminare: fino a quando non sono conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.
- Nel giudizio: fino a quando non sia scaduto il termine previsto dall'art. 491, comma 1 c.p.p. (questioni preliminari).
- Altri casi: prima del compimento dell'atto da parte del giudice.
- Termini "suppletivi": se la causa di ricusazione sorge o diviene nota dopo tali scadenze, la dichiarazione va proposta entro 3 giorni. Se sorge o diviene nota durante l'udienza, deve essere proposta prima del termine della stessa 8.
3. Forme e procedura
La dichiarazione deve essere proposta con atto scritto contenente l'indicazione dei motivi e delle prove, depositato nella cancelleria del giudice competente a decidere 8.
- Competenza: decide la Corte di Appello sulla ricusazione di un giudice del Tribunale o della Corte di Assise; decide una sezione diversa della Corte di Cassazione se il giudice ricusato appartiene alla stessa 9.
- Legittimazione: se non fatta personalmente dall'interessato, la dichiarazione può essere presentata dal difensore munito di procura speciale, la quale deve contenere i motivi a pena di inammissibilità 8.
4. Effetti della ricusazione
Il giudice ricusato ha il divieto di pronunciare sentenza fino a quando non intervenga l'ordinanza di inammissibilità o rigetto della ricusazione 2. Se la ricusazione viene accolta, il giudice non può più compiere alcun atto e il provvedimento di accoglimento stabilisce quali atti precedentemente compiuti conservino efficacia 10. La violazione del divieto di compiere atti ex art. 42 c.p.p. comporta la nullità assoluta del provvedimento adottato 5.
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Fonti:
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La disciplina della ricusazione del giudice nel processo penale è informata al principio di tassatività dei motivi e alla perentorietà dei termini di proposizione, al fine di bilanciare la garanzia dell'imparzialità del giudicante con il principio della precostituzione del giudice ex art. 25 Cost. (#cite-source-10).
Il paragrafo descrive correttamente la natura della ricusazione e il bilanciamento con l'art. 25 Cost., coerentemente con il contesto di Source 10.
1. Inquadramento normativo e motivi tassativi Ai sensi dell'art. 37 c.p.p. (#cite-source-1), la ricusazione è ammessa esclusivamente per le seguenti ipotesi:
L'art. 37 c.p.p. citato in Source 1 stabilisce effettivamente i casi in cui il giudice può essere ricusato.
Rinvio ai motivi di astensione: il giudice può essere ricusato se si trova in una delle situazioni previste dall'art. 36, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) c.p.p. (#cite-source-6). Tra queste rientrano: Interesse nel procedimento o rapporti di debito/credito con le parti; Ruoli di tutela, curatela o consulenza extragiudiziale sull'oggetto del procedimento; Inimicizia grave con una delle parti private; Presenza di congiunti tra le parti offese o tra chi svolge funzioni di PM; Situazioni di incompatibilità ex artt. 34 e 35 c.p.p. (es. legami di parentela tra giudici nello stesso procedimento (#cite-source-7) o aver compiuto atti in fasi diverse del processo (#cite-source-14)). Manifestazione indebita del convincimento: se il giudice, nell'esercizio delle funzioni e prima della sentenza, ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione (#cite-source-1). Valutazioni di merito in altri procedimenti: a seguito della sentenza n. 283/2000 della Corte Costituzionale (#cite-source-1), può essere ricusato il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in un altro procedimento (anche non penale) una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti dello stesso soggetto (#cite-source-12), (#cite-source-13).
L'art. 37 c.p.p. (Source 1) richiama i motivi di astensione dell'art. 36 c.p.p. (Source 6), che includono interesse nel procedimento e altri ruoli elencati.
Nota bene: La disciplina della ricusazione è limitata alle ipotesi espressamente previste dalla legge. Restano escluse le "gravi ragioni di convenienza" che, ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. h) c.p.p., legittimano esclusivamente l'astensione del giudice ma non possono fondare una dichiarazione di ricusazione ad opera delle parti (#cite-source-1).
L'art. 37 comma 1 lett. a) richiama solo le lettere da a) a g) dell'art. 36, escludendo implicitamente la lett. h) (gravi ragioni di convenienza).
2. Termini perentori per la dichiarazione L'art. 38 c.p.p. (#cite-source-2) stabilisce scadenze precise a pena di inammissibilità:
L'art. 38 c.p.p. in Source 2 disciplina i termini e le forme per la dichiarazione di ricusazione.
Nell'udienza preliminare: fino a quando non sono conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. Nel giudizio: fino a quando non sia scaduto il termine previsto dall'art. 491, comma 1 c.p.p. (questioni preliminari). Altri casi: prima del compimento dell'atto da parte del giudice. Termini "suppletivi": se la causa di ricusazione sorge o diviene nota dopo tali scadenze, la dichiarazione va proposta entro 3 giorni. Se sorge o diviene nota durante l'udienza, deve essere proposta prima del termine della stessa (#cite-source-2).
Il contenuto elenca correttamente i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 38 c.p.p. presenti in Source 2.
3. Forme e procedura La dichiarazione deve essere proposta con atto scritto contenente l'indicazione dei motivi e delle prove, depositato nella cancelleria del giudice competente a decidere (#cite-source-2). Competenza: decide la Corte di Appello sulla ricusazione di un giudice del Tribunale o della Corte di Assise; decide una sezione diversa della Corte di Cassazione se il giudice ricusato appartiene alla stessa (#cite-source-4). Legittimazione: se non fatta personalmente dall'interessato, la dichiarazione può essere presentata dal difensore munito di procura speciale, la quale deve contenere i motivi a pena di inammissibilità (#cite-source-2).
Il paragrafo riporta correttamente le forme (art. 38, Source 2) e le regole sulla competenza a decidere (art. 40, Source 4).
4. Effetti della ricusazione Il giudice ricusato ha il divieto di pronunciare sentenza fino a quando non intervenga l'ordinanza di inammissibilità o rigetto della ricusazione (#cite-source-1). Se la ricusazione viene accolta, il giudice non può più compiere alcun atto e il provvedimento di accoglimento stabilisce quali atti precedentemente compiuti conservino efficacia (#cite-source-8). La violazione del divieto di compiere atti ex art. 42 c.p.p. comporta la nullità assoluta del provvedimento adottato (#cite-source-14).
Il divieto di sentenza è in art. 37 c.2 (Source 1) e gli effetti dell'accoglimento sugli atti sono in art. 42 (Source 8).
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
