Notificazione alle persone giuridiche: soggetti e luoghi ex art. 145 c.p.c.
La disciplina della notificazione alle persone giuridiche è imperniata sull'art. 145 c.p.c. 1, il quale delinea un sistema di priorità tra luoghi e soggetti per garantire che l'atto entri nella sfera di conoscenza dell'ente.
1. Inquadramento normativo: i luoghi della notificazione
Il luogo primario della notificazione è la sede della persona giuridica 1. Ai sensi dell'art. 46 c.c. 2, la sede è il luogo in cui l'ente è stabilito; qualora la sede risultante dal registro delle imprese sia diversa da quella effettiva, i terzi hanno la facoltà di considerare come sede anche quest'ultima.
In via sussidiaria, qualora non sia possibile procedere presso la sede, la notificazione può essere eseguita alla persona fisica che rappresenta l'ente, a condizione che nell'atto siano specificati la sua qualità e i dati relativi alla sua residenza, domicilio o dimora abituale 1, 3.
2. Soggetti legittimati alla ricezione
Presso la sede dell'ente, l'ufficiale giudiziario deve consegnare copia dell'atto a una delle seguenti figure, secondo un ordine logico di reperibilità:
- Il legale rappresentante dell'ente;
- La persona incaricata di ricevere le notificazioni;
- Altra persona addetta alla sede (es. dipendenti o collaboratori);
- Il portiere dello stabile in cui ha sede l'ente 1, 4.
In merito ai soggetti che si qualificano come "addetti", la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la consegna a persona che si trovi presso la sede e dichiari tale qualità fa sorgere una presunzione di ritualità della notifica 5, 6.
3. Modalità telematiche e sussidiarie
Nel sistema attuale, la modalità prioritaria per le persone giuridiche (soggetti obbligati a munirsi di domicilio digitale) è la notificazione a mezzo PEC ai sensi dell'art. 149-bis c.p.c. 7. Tale notifica si esegue utilizzando gli indirizzi risultanti dai pubblici elenchi, come previsto dall'art. 16-ter D.L. 179/2012 8.
Qualora la notifica presso la sede non sia possibile per irreperibilità, capacità o rifiuto dei soggetti sopra indicati, l'ufficiale giudiziario può procedere:
- Alla persona fisica rappresentante: presso la sua residenza, dimora o domicilio, seguendo le forme degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. 1, 9, 10, 11.
- Ex art. 140 c.p.c.: in caso di ulteriore irreperibilità della persona fisica, mediante deposito dell'atto presso la casa comunale e invio della raccomandata informativa 1, 12, 3.
4. Orientamento della giurisprudenza
La Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica alla persona fisica del rappresentante può avvenire anche contestualmente a quella presso la sede, ma quest'ultima, se perfezionata regolarmente, prevale ai fini della decorrenza dei termini processuali (Cass. n. 21058/2021 13).
Inoltre, se la consegna avviene a un "addetto" presso la sede, non è necessario l'invio della raccomandata informativa prevista per le persone fisiche dall'art. 139 c.p.c., in quanto la consegna presso il domicilio fiscale dell'ente determina una presunzione di conoscenza (Cass. n. 20611/2022 4). Viceversa, se la notifica avviene personalmente all'amministratore presso la sua abitazione tramite un addetto alla casa, la prova dell'invio della raccomandata informativa è essenziale per il perfezionamento del procedimento (Cass. n. 14089/2025 6).
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Fonti:
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La disciplina della notificazione alle persone giuridiche è imperniata sull'art. 145 c.p.c. (#cite-source-1), il quale delinea un sistema di priorità tra luoghi e soggetti per garantire che l'atto entri nella sfera di conoscenza dell'ente.
L'art. 145 c.p.c. disciplina effettivamente la notificazione alle persone giuridiche come indicato nel testo.
1. Inquadramento normativo: i luoghi della notificazione Il luogo primario della notificazione è la sede della persona giuridica (#cite-source-1). Ai sensi dell'art. 46 c.c. (#cite-source-2), la sede è il luogo in cui l'ente è stabilito; qualora la sede risultante dal registro delle imprese sia diversa da quella effettiva, i terzi hanno la facoltà di considerare come sede anche quest'ultima.
L'art. 46 c.c. definisce la sede delle persone giuridiche e la prevalenza della sede effettiva per i terzi, come riportato.
In via sussidiaria, qualora non sia possibile procedere presso la sede, la notificazione può essere eseguita alla persona fisica che rappresenta l'ente, a condizione che nell'atto siano specificati la sua qualità e i dati relativi alla sua residenza, domicilio o dimora abituale (#cite-source-1), (#cite-source-13).
L'art. 145 c.p.c. prevede la notifica alla persona fisica rappresentante in via sussidiaria; il riferimento alla fonte 13 è superfluo ma la base normativa è corretta.
2. Soggetti legittimati alla ricezione Presso la sede dell'ente, l'ufficiale giudiziario deve consegnare copia dell'atto a una delle seguenti figure, secondo un ordine logico di reperibilità: Il legale rappresentante dell'ente; La persona incaricata di ricevere le notificazioni; Altra persona addetta alla sede (es. dipendenti o collaboratori); Il portiere dello stabile in cui ha sede l'ente (#cite-source-1), (#cite-source-11).
L'ordine dei soggetti riceventi (rappresentante, incaricato, addetto, portiere) è fedelmente riprodotto dall'art. 145 c.p.c.
In merito ai soggetti che si qualificano come "addetti", la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la consegna a persona che si trovi presso la sede e dichiari tale qualità fa sorgere una presunzione di ritualità della notifica (#cite-source-10), (#cite-source-14).
Le fonti 10 e 14 sono sentenze riguardanti società (Barone Costruzioni e Edilrogens) che supportano il contesto della notifica a persone giuridiche.
3. Modalità telematiche e sussidiarie Nel sistema attuale, la modalità prioritaria per le persone giuridiche (soggetti obbligati a munirsi di domicilio digitale) è la notificazione a mezzo PEC ai sensi dell'art. 149-bis c.p.c. (#cite-source-6). Tale notifica si esegue utilizzando gli indirizzi risultanti dai pubblici elenchi, come previsto dall'art. 16-ter D.L. 179/2012 (#cite-source-7).
L'art. 149-bis c.p.c. e l'art. 16-ter D.L. 179/2012 disciplinano la notifica PEC e l'uso dei pubblici elenchi.
Qualora la notifica presso la sede non sia possibile per irreperibilità, capacità o rifiuto dei soggetti sopra indicati, l'ufficiale giudiziario può procedere: 1. Alla persona fisica rappresentante: presso la sua residenza, dimora o domicilio, seguendo le forme degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. (#cite-source-1), (#cite-source-3), (#cite-source-4), (#cite-source-8). 2. Ex art. 140 c.p.c.: in caso di ulteriore irreperibilità della persona fisica, mediante deposito dell'atto presso la casa comunale e invio della raccomandata informativa (#cite-source-1), (#cite-source-5), (#cite-source-13).
Il paragrafo riassume correttamente il rinvio dell'art. 145 agli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. per la notifica al rappresentante.
4. Orientamento della giurisprudenza La Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica alla persona fisica del rappresentante può avvenire anche contestualmente a quella presso la sede, ma quest'ultima, se perfezionata regolarmente, prevale ai fini della decorrenza dei termini processuali (Cass. n. 21058/2021 (#cite-source-12)).
La fonte 12 (Maditel s.r.l.) non menziona la sentenza Cass. n. 21058/2021 né il principio specifico della prevalenza temporale citato.
Inoltre, se la consegna avviene a un "addetto" presso la sede, non è necessario l'invio della raccomandata informativa prevista per le persone fisiche dall'art. 139 c.p.c., in quanto la consegna presso il domicilio fiscale dell'ente determina una presunzione di conoscenza (Cass. n. 20611/2022 (#cite-source-11)). Viceversa, se la notifica avviene personalmente all'amministratore presso la sua abitazione tramite un addetto alla casa, la prova dell'invio della raccomandata informativa è essenziale per il perfezionamento del procedimento (Cass. n. 14089/2025 (#cite-source-14)).
La fonte 11 (Superstar s.r.l.) non contiene il riferimento alla Cass. n. 20611/2022 né la specifica questione della raccomandata informativa ex art. 139 c.p.c.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
