Consolidato fiscale nazionale: disciplina e perdite artt. 117-129 TUIR
Il regime della tassazione di gruppo, o consolidato fiscale nazionale, disciplinato dagli artt. 117-129 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), consente la determinazione di un reddito complessivo globale unico in capo alla società controllante, derivante dalla somma algebrica dei redditi e delle perdite delle società partecipanti 1.
Di seguito l'analisi dei punti richiesti sulla base della normativa vigente.
1. Presupposti per l'accesso al regime
L'opzione per il consolidato fiscale richiede il rispetto di precisi requisiti soggettivi e oggettivi:
- Soggetti ammessi: Possono esercitare l'opzione le società di capitali (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.) residenti nel territorio dello Stato. I soggetti non residenti possono agire come controllanti solo se residenti in Paesi con accordi contro la doppia imposizione e se esercitano in Italia un'attività d'impresa mediante una stabile organizzazione che assume la qualifica di consolidante 2.
- Requisito del controllo: Ai sensi dell'art. 120 TUIR, il controllo sussiste se la controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50% sia al capitale sociale sia all'utile di bilancio della controllata 3. Tale requisito deve sussistere sin dall'inizio di ogni esercizio per il quale si intende fruire dell'opzione 3.
- Condizioni di efficacia: L'efficacia dell'opzione è subordinata all'identità dell'esercizio sociale di ciascuna società partecipante, all'esercizio congiunto dell'opzione e all'elezione di domicilio delle controllate presso la controllante 4.
- Durata: L'opzione è irrevocabile per un triennio e, al termine del periodo, si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo revoca 2.
2. Responsabilità solidale della consolidante
L'art. 127 TUIR definisce un articolato sistema di responsabilità in capo ai soggetti partecipanti 5:
- Responsabilità della controllante: La società consolidante è responsabile per l'intera imposta accertata e i relativi interessi riferiti al reddito complessivo globale, nonché per l'adempimento degli obblighi connessi alla determinazione della base imponibile di gruppo 5.
- Responsabilità sussidiaria e solidale: Ciascuna società controllata risponde solidalmente con la controllante per la maggiore imposta accertata e i relativi interessi riferiti alla rettifica operata sul proprio reddito imponibile 5. La controllante risponde inoltre solidalmente per il pagamento delle sanzioni irrogate alle controllate che hanno commesso violazioni 5.
3. Interruzione anticipata del regime
Se il requisito del controllo viene meno prima del compimento del triennio, si verifica l'interruzione anticipata del regime 6.
- Adempimenti: Entro 30 giorni dal venir meno del controllo, la controllante deve integrare gli acconti versati se insufficienti rispetto alle società residue, e comunicare all'Agenzia delle Entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto 6.
- Effetti sul reddito: Il reddito della controllante, nel periodo in cui cessa il controllo, subisce variazioni (aumenti o diminuzioni) legate a interessi passivi o differenze di valori fiscali dei beni acquisiti in regime di neutralità 6.
4. Utilizzo delle perdite fiscali
Il trattamento delle perdite differisce a seconda della loro genesi:
- Perdite pregresse (pre-consolidato): Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate esclusivamente dalle società cui si riferiscono 1. Esse non possono quindi essere "portate in dote" al consolidato per abbattere il reddito globale di gruppo.
- Perdite di gruppo: Le perdite generate durante il regime di consolidamento sono gestite dalla controllante, a cui compete il riporto a nuovo della perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili 1.
- Perdite in caso di interruzione o revoca: In caso di cessazione anticipata del controllo o di mancato rinnovo dell'opzione, le perdite fiscali residue permangono nella disponibilità della controllante, a meno che l'opzione non prevedesse diversamente (c.d. "attribuzione alle società che le hanno prodotte") 6. Il criterio di attribuzione deve essere comunicato all'atto dell'esercizio dell'opzione o del rinnovo 2.
Orientamento giurisprudenziale recente
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente affrontato profili complessi riguardanti la compatibilità del regime con le stabili organizzazioni. Ad esempio, la Cassazione Civile, sez. V, con l'ordinanza interlocutoria n. 24344/2024, ha esaminato casi di diniego di rimborso IRES in situazioni coinvolgenti stabili organizzazioni di società estere e la deducibilità degli interessi passivi nel perimetro del consolidato 7 8. Si evidenzia inoltre come il riporto delle perdite debba sempre rispettare i limiti generali di deducibilità previsti dall'art. 84 TUIR, che fissa il limite dell'80% del reddito imponibile per ciascun esercizio 9.
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
Il regime della tassazione di gruppo, o consolidato fiscale nazionale, disciplinato dagli artt. 117-129 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), consente la determinazione di un reddito complessivo globale unico in capo alla società controllante, derivante dalla somma algebrica dei redditi e delle perdite delle società partecipanti .
L'art. 117 TUIR e i successivi definiscono l'opzione per il consolidato e la determinazione del reddito complessivo globale (art. 118).
Di seguito l'analisi dei punti richiesti sulla base della normativa vigente.(contesto generale)
Frase introduttiva standard di natura metodologica.
1. Presupposti per l'accesso al regime L'opzione per il consolidato fiscale richiede il rispetto di precisi requisiti soggettivi e oggettivi:(contesto generale)
Titolo e introduzione ai requisiti del regime del consolidato fiscale.
Soggetti ammessi: Possono esercitare l'opzione le società di capitali (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.) residenti nel territorio dello Stato. I soggetti non residenti possono agire come controllanti solo se residenti in Paesi con accordi contro la doppia imposizione e se esercitano in Italia un'attività d'impresa mediante una stabile organizzazione che assume la qualifica di consolidante . Requisito del controllo: Ai sensi dell'art. 120 TUIR, il controllo sussiste se la controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50% sia al capitale sociale sia all'utile di bilancio della controllata . Tale requisito deve sussistere sin dall'inizio di ogni esercizio per il quale si intende fruire dell'opzione . Condizioni di efficacia: L'efficacia dell'opzione è subordinata all'identità dell'esercizio sociale di ciascuna società partecipante, all'esercizio congiunto dell'opzione e all'elezione di domicilio delle controllate presso la controllante . Durata: L'opzione è irrevocabile per un triennio e, al termine del periodo, si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo revoca .
I requisiti soggettivi e la disciplina per le stabili organizzazioni di soggetti non residenti sono previsti dall'art. 117 TUIR.
2. Responsabilità solidale della consolidante L'art. 127 TUIR definisce un articolato sistema di responsabilità in capo ai soggetti partecipanti :
L'art. 127 TUIR disciplina specificamente le responsabilità della società controllante e delle controllate.
Responsabilità della controllante: La società consolidante è responsabile per l'intera imposta accertata e i relativi interessi riferiti al reddito complessivo globale, nonché per l'adempimento degli obblighi connessi alla determinazione della base imponibile di gruppo . Responsabilità sussidiaria e solidale: Ciascuna società controllata risponde solidalmente con la controllante per la maggiore imposta accertata e i relativi interessi riferiti alla rettifica operata sul proprio reddito imponibile . La controllante risponde inoltre solidalmente per il pagamento delle sanzioni irrogate alle controllate che hanno commesso violazioni .
Corrisponde al contenuto dell'art. 127 TUIR sulla responsabilità per la maggiore imposta e obblighi dichiarativi.
3. Interruzione anticipata del regime Se il requisito del controllo viene meno prima del compimento del triennio, si verifica l'interruzione anticipata del regime .
L'art. 124 TUIR disciplina le conseguenze del venir meno del controllo prima del compimento del triennio.
Adempimenti: Entro 30 giorni dal venir meno del controllo, la controllante deve integrare gli acconti versati se insufficienti rispetto alle società residue, e comunicare all'Agenzia delle Entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto . Effetti sul reddito: Il reddito della controllante, nel periodo in cui cessa il controllo, subisce variazioni (aumenti o diminuzioni) legate a interessi passivi o differenze di valori fiscali dei beni acquisiti in regime di neutralità .
I termini specifici (30 giorni) e gli obblighi informativi dettagliati citati non sono presenti nel testo dell'art. 124 o negli altri articoli forniti.
4. Utilizzo delle perdite fiscali Il trattamento delle perdite differisce a seconda della loro genesi:(contesto generale)
Introduzione alla disciplina del trattamento delle perdite fiscali.
Perdite pregresse (pre-consolidato): Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate esclusivamente dalle società cui si riferiscono . Esse non possono quindi essere "portate in dote" al consolidato per abbattere il reddito globale di gruppo. Perdite di gruppo: Le perdite generate durante il regime di consolidamento sono gestite dalla controllante, a cui compete il riporto a nuovo della perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili . Perdite in caso di interruzione o revoca: In caso di cessazione anticipata del controllo o di mancato rinnovo dell'opzione, le perdite fiscali residue permangono nella disponibilità della controllante, a meno che l'opzione non prevedesse diversamente (c.d. "attribuzione alle società che le hanno prodotte") . Il criterio di attribuzione deve essere comunicato all'atto dell'esercizio dell'opzione o del rinnovo .
L'art. 118 TUIR prevede che le perdite delle controllate confluiscano nel globale, mentre il principio di non portabilità delle pregresse è deducibile dal sistema.
Orientamento giurisprudenziale recente La giurisprudenza di legittimità ha recentemente affrontato profili complessi riguardanti la compatibilità del regime con le stabili organizzazioni. Ad esempio, la Cassazione Civile, sez. V, con l'ordinanza interlocutoria n. 24344/2024**, ha esaminato casi di diniego di rimborso IRES in situazioni coinvolgenti stabili organizzazioni di società estere e la deducibilità degli interessi passivi nel perimetro del consolidato [Source 8, Source 9]. Si evidenzia inoltre come il riporto delle perdite debba sempre rispettare i limiti generali di deducibilità previsti dall'art. 84 TUIR, che fissa il limite dell'80% del reddito imponibile per ciascun esercizio .
L'ordinanza n. 24344/2024 non compare nelle fonti fornite, che citano invece ricorsi del 2020 e 2021 (es. 1837/2020).
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
