Circostanze attenuanti comuni ex art. 62 c.p. ed effetti sulla pena
Le circostanze attenuanti comuni sono elementi accidentali del reato che comportano una diminuzione della pena applicata per il reato base. La loro disciplina principale risiede nell'art. 62 c.p., mentre le modalità di calcolo e l'incidenza sulla sanzione sono regolate dagli artt. 63, 65 e 69 c.p.
1. Elenco delle circostanze attenuanti comuni (art. 62 c.p.)
L'art. 62 c.p. 1 elenca sei categorie di circostanze che attenuano il reato, purché non ne costituiscano elementi costitutivi o circostanze speciali:
- Motivi di particolare valore morale o sociale: aver agito per una spinta interiore che la coscienza collettiva riconosce come nobile o utile alla società.
- Stato di ira determinato da fatto ingiusto altrui: la cosiddetta "provocazione", che richiede un nesso causale tra l'ingiustizia subita e la reazione iraconda.
- Suggestione di una folla in tumulto: aver agito sotto l'influsso psicologico di una massa disordinata (salvo assembramenti vietati o soggetti dichiarati delinquenti abituali/professionali).
- Tenuità del danno o del lucro: nei delitti contro il patrimonio (o che comunque lo offendono), aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità o aver agito per un lucro altrettanto esiguo, purché anche l'evento dannoso/pericoloso complessivo sia lieve 1.
- Concorso del fatto doloso della persona offesa: l'aver determinato l'evento insieme all'azione o omissione dolosa della vittima.
- Riparazione del danno o ravvedimento attuoso: l'aver integralmente risarcito il danno o restituito il bene prima del giudizio, ovvero l'essersi adoperato spontaneamente per elidere o attenuare le conseguenze del reato. Recentemente è stata aggiunta la partecipazione a programmi di giustizia riparativa conclusi con esito positivo 1.
2. Misura della diminuzione della pena (art. 65 c.p.)
Quando ricorre una sola circostanza attenuante e la legge non ne determina specificamente la misura, si applicano i criteri dell'art. 65 c.p. 2:
- Alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni.
- Per le altre pene, la diminuzione è operata in misura non eccedente un terzo della pena base.
In caso di concorso di più circostanze attenuanti, l'art. 63 c.p. stabilisce che la diminuzione successiva si opera sulla quantità di pena risultante dalla diminuzione precedente 3. Tuttavia, se concorrono attenuanti "ad effetto speciale" (che comportano una diminuzione superiore a un terzo), si applica la pena meno grave stabilita per esse, che il giudice può ulteriormente diminuire 3.
3. Rapporto con le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.)
Il giudice può inoltre concedere le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. 4 qualora ritenga sussistano elementi diversi da quelli tipizzati dall'art. 62 tali da giustificare una riduzione del rigore sanzionatorio.
- Carattere residuale: Le generiche hanno natura residuale rispetto alle comuni 5.
- Valutazione: Il giudice deve motivare la concessione o il diniego basandosi sui criteri di gravità del reato e capacità a delinquere previsti dall'art. 133 c.p. 6, 7.
- Limiti: La sola incensuratezza non è più sufficiente, di per sé, per la concessione delle generiche 4, 8.
4. Il giudizio di bilanciamento (art. 69 c.p.)
Qualora concorrano sia circostanze aggravanti che attenuanti, il giudice deve effettuare un giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 c.p. 9. Gli esiti possono essere tre:
- Prevalenza delle attenuanti: si applicano solo le diminuzioni di pena.
- Prevalenza delle aggravanti: si applicano solo gli aumenti di pena.
- Equivalenza: le circostanze si "elidono" a vicenda e si applica la pena che sarebbe stata inflitta senza alcuna circostanza 10.
La Corte Costituzionale è intervenuta ripetutamente sull'art. 69, quarto comma, dichiarandone l'illegittimità laddove vietava la prevalenza di determinate attenuanti (come quella della tenuità nel traffico di stupefacenti o nella ricettazione) sulla recidiva reiterata 9.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
Le circostanze attenuanti comuni sono elementi accidentali del reato che comportano una diminuzione della pena applicata per il reato base. La loro disciplina principale risiede nell'art. 62 c.p., mentre le modalità di calcolo e l'incidenza sulla sanzione sono regolate dagli artt. 63, 65 e 69 c.p.(contesto generale)
Il paragrafo introduce sistematicamente le attenuanti e cita norme coerenti con la struttura del codice penale senza attribuire fatti specifici a fonti esterne.
1. Elenco delle circostanze attenuanti comuni (art. 62 c.p.) L'art. 62 c.p. (#cite-source-1) elenca sei categorie di circostanze che attenuano il reato, purché non ne costituiscano elementi costitutivi o circostanze speciali:
L'art. 62 c.p. citato nel testo corrisponde alla fonte che elenca le circostanze attenuanti comuni.
1. Motivi di particolare valore morale o sociale: aver agito per una spinta interiore che la coscienza collettiva riconosce come nobile o utile alla società. 2. Stato di ira determinato da fatto ingiusto altrui: la cosiddetta "provocazione", che richiede un nesso causale tra l'ingiustizia subita e la reazione iraconda. 3. Suggestione di una folla in tumulto: aver agito sotto l'influsso psicologico di una massa disordinata (salvo assembramenti vietati o soggetti dichiarati delinquenti abituali/professionali). 4. Tenuità del danno o del lucro: nei delitti contro il patrimonio (o che comunque lo offendono), aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità o aver agito per un lucro altrettanto esiguo, purché anche l'evento dannoso/pericoloso complessivo sia lieve (#cite-source-1). 5. Concorso del fatto doloso della persona offesa: l'aver determinato l'evento insieme all'azione o omissione dolosa della vittima. 6. Riparazione del danno o ravvedimento attuoso: l'aver integralmente risarcito il danno o restituito il bene prima del giudizio, ovvero l'essersi adoperato spontaneamente per elidere o attenuare le conseguenze del reato. Recentemente è stata aggiunta la partecipazione a programmi di giustizia riparativa conclusi con esito positivo (#cite-source-1).
Il contenuto descrive accuratamente i primi tre punti dell'art. 62 c.p. presenti nella fonte 1.
2. Misura della diminuzione della pena (art. 65 c.p.) Quando ricorre una sola circostanza attenuante e la legge non ne determina specificamente la misura, si applicano i criteri dell'art. 65 c.p. (#cite-source-2): Alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni. Per le altre pene, la diminuzione è operata in misura non eccedente un terzo della pena base.
Il paragrafo riporta correttamente le diminuzioni di pena previste dall'art. 65 c.p. (ergastolo e altre pene) come da fonte 2.
In caso di concorso di più circostanze attenuanti, l'art. 63 c.p. stabilisce che la diminuzione successiva si opera sulla quantità di pena risultante dalla diminuzione precedente (#cite-source-6). Tuttavia, se concorrono attenuanti "ad effetto speciale" (che comportano una diminuzione superiore a un terzo), si applica la pena meno grave stabilita per esse, che il giudice può ulteriormente diminuire (#cite-source-6).
La descrizione del calcolo in caso di concorso di attenuanti e il riferimento alle attenuanti ad effetto speciale trovano riscontro nell'art. 63 c.p. della fonte 6.
3. Rapporto con le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) Il giudice può inoltre concedere le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. (#cite-source-4) qualora ritenga sussistano elementi diversi da quelli tipizzati dall'art. 62 tali da giustificare una riduzione del rigore sanzionatorio. Carattere residuale: Le generiche hanno natura residuale rispetto alle comuni (#cite-source-10). Valutazione: Il giudice deve motivare la concessione o il diniego basandosi sui criteri di gravità del reato e capacità a delinquere previsti dall'art. 133 c.p. (#cite-source-5), (#cite-source-7). Limiti: La sola incensuratezza non è più sufficiente, di per sé, per la concessione delle generiche (#cite-source-4), (#cite-source-8).
Il riferimento all'art. 62-bis c.p. per le attenuanti generiche e la loro natura rispetto all'art. 62 è supportato dalla fonte 4.
4. Il giudizio di bilanciamento (art. 69 c.p.) Qualora concorrano sia circostanze aggravanti che attenuanti, il giudice deve effettuare un giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 c.p. (#cite-source-3). Gli esiti possono essere tre: 1. Prevalenza delle attenuanti: si applicano solo le diminuzioni di pena. 2. Prevalenza delle aggravanti: si applicano solo gli aumenti di pena. 3. Equivalenza**: le circostanze si "elidono" a vicenda e si applica la pena che sarebbe stata inflitta senza alcuna circostanza (#cite-source-11).
Il riferimento al giudizio di bilanciamento e alla struttura dell'art. 69 c.p. è supportato dalla fonte 3.
La Corte Costituzionale è intervenuta ripetutamente sull'art. 69, quarto comma, dichiarandone l'illegittimità laddove vietava la prevalenza di determinate attenuanti (come quella della tenuità nel traffico di stupefacenti o nella ricettazione) sulla recidiva reiterata (#cite-source-3).
La fonte 3 (aggiornamento 242a) conferma espressamente la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, c.p.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
