In vigoreNormativaCodice penale

Art. 65 c.p. — Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante

Testo dell'articolo

Art. 65. Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante

Quando ricorre una circostanza attenuante, e non e' dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

1° alla pena di morte e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni; 5

2° alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;

3° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

Aggiornamenti

5 Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 65 c.p.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale