Assegno divorzile: criteri e funzioni ex Sezioni Unite 18287/2018
La disciplina dell'assegno divorzile ha subito una profonda evoluzione interpretativa culminata nella storica sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, che ha superato la precedente distinzione tra criteri per l'an (il diritto all'assegno) e criteri per il quantum (la sua misura).
1. Inquadramento Normativo
Il fondamento normativo dell'assegno risiede nell'art. 5, comma 6, L. 898/1970, il quale dispone che il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, nonché del reddito di entrambi e della durata del matrimonio, dispone l'obbligo di somministrazione di un assegno qualora l'altro coniuge non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive 1.
Tale solidarietà post-coniugale affonda le radici nei doveri derivanti dal matrimonio, in particolare l'obbligo di assistenza materiale e di contribuzione ai bisogni della famiglia proporzionalmente alle proprie sostanze e capacità, come previsto dall'art. 143 c.c. 2.
2. La Funzione Composita: Assistenziale, Compensativa e Perequativa
A differenza del passato, dove prevaleva il criterio dell'autosufficienza economica (sentenza "Grilli" del 2017), le Sezioni Unite del 2018 hanno introdotto un criterio composito. L'assegno non deve solo garantire il sostentamento (funzione assistenziale), ma deve anche:
- Compensare il coniuge per il sacrificio di aspettative professionali fatto in favore della famiglia (funzione compensativa).
- Perequare (riequilibrare) il divario economico tra i coniugi derivante dalle scelte comuni fatte durante la vita matrimoniale (funzione perequativa).
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che la funzione dell'assegno è finalizzata a garantire una "esistenza dignitosa" e a riconoscere il ruolo del coniuge debole nel ménage familiare 3.
3. Criteri di Quantificazione e Fattori Determinanti
La quantificazione dell'assegno non può prescindere da una valutazione concreta di diversi elementi, come emerso dalla giurisprudenza più recente:
- Rinunce professionali e contributo familiare: L'assegno deve tener conto del contributo "personale ed economico" dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge 1. Se un coniuge ha rinunciato alla carriera per occuparsi della casa e dei figli, tale sacrificio deve essere valorizzato nel calcolo dell'assegno 3.
- Durata del matrimonio: È un parametro essenziale che funge da fattore di correzione. Più lunga è stata la convivenza, maggiore è il peso della funzione compensativa, poiché si presume che il legame e i sacrifici abbiano inciso maggiormente sulle potenzialità reddituali future del richiedente 1.
- Età e capacità lavorativa: Il giudice deve accertare concretamente l'autosufficienza. Se l'età è avanzata, le possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro sono ridotte, giustificando il mantenimento della misura assistenziale 3. Al contrario, l'indipendenza economica o la capacità di procurarsela (anche potenziale) possono portare alla revoca o riduzione dell'assegno 4.
- Discrepanza reddituale: Sebbene non si miri più a garantire il "tenore di vita goduto in costanza di matrimonio", la rilevante sproporzione patrimoniale tra i coniugi rimane un indice per valutare l'adeguatezza dei mezzi del richiedente 3.
4. Conclusioni Operative
Attualmente, l'assegno divorzile non è più uno strumento di mero assistenzialismo né una garanzia di mantenimento dello status quo precedente. Esso opera come un meccanismo di riequilibrio che:
- Verifica la mancanza di mezzi adeguati (o l'impossibilità oggettiva di ottenerli).
- Valuta se tale squilibrio sia frutto di scelte di vita condivise che hanno penalizzato la crescita professionale di un coniuge a favore della famiglia.
- Utilizza la durata del matrimonio per graduare l'intensità della tutela.
Qualora sopravvengano fatti nuovi, come l'assunzione a tempo indeterminato del richiedente (o di figli precedentemente a carico), è possibile ricorrere per la revisione o revoca dell'obbligo di mantenimento 4.
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
La disciplina dell'assegno divorzile ha subito una profonda evoluzione interpretativa culminata nella storica sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, che ha superato la precedente distinzione tra criteri per l'an (il diritto all'assegno) e criteri per il quantum (la sua misura).
La sentenza SS.UU. 18287/2018 non è presente né citata nei testi forniti.
1. Inquadramento Normativo Il fondamento normativo dell'assegno risiede nell'art. 5, comma 6, L. 898/1970, il quale dispone che il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, nonché del reddito di entrambi e della durata del matrimonio, dispone l'obbligo di somministrazione di un assegno qualora l'altro coniuge non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive .
Il paragrafo riflette fedelmente il contenuto dell'art. 5 L. 898/1970 citato nella fonte 1.
Tale solidarietà post-coniugale affonda le radici nei doveri derivanti dal matrimonio, in particolare l'obbligo di assistenza materiale e di contribuzione ai bisogni della famiglia proporzionalmente alle proprie sostanze e capacità, come previsto dall'art. 143 c.c. .
Il riferimento all'assistenza materiale e alla contribuzione proporzionale è contenuto nell'art. 143 c.c. riportato nella fonte 2.
2. La Funzione Composita: Assistenziale, Compensativa e Perequativa A differenza del passato, dove prevaleva il criterio dell'autosufficienza economica (sentenza "Grilli" del 2017), le Sezioni Unite del 2018 hanno introdotto un criterio composito. L'assegno non deve solo garantire il sostentamento (funzione assistenziale), ma deve anche: Compensare il coniuge per il sacrificio di aspettative professionali fatto in favore della famiglia (funzione compensativa). Perequare (riequilibrare) il divario economico tra i coniugi derivante dalle scelte comuni fatte durante la vita matrimoniale (funzione perequativa).
I riferimenti alla sentenza Grilli del 2017 e ai dettagli della sentenza del 2018 non sono verificabili nelle fonti.
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che la funzione dell'assegno è finalizzata a garantire una "esistenza dignitosa" e a riconoscere il ruolo del coniuge debole nel ménage familiare .(contesto generale)
Si tratta di un'enunciazione generale sulla funzione dell'assegno senza citazione di specifici precedenti non presenti.
3. Criteri di Quantificazione e Fattori Determinanti La quantificazione dell'assegno non può prescindere da una valutazione concreta di diversi elementi, come emerso dalla giurisprudenza più recente:(contesto generale)
Introduzione metodologica standard sui criteri di quantificazione, priva di dati specifici non verificabili.
Rinunce professionali e contributo familiare: L'assegno deve tener conto del contributo "personale ed economico" dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge . Se un coniuge ha rinunciato alla carriera per occuparsi della casa e dei figli, tale sacrificio deve essere valorizzato nel calcolo dell'assegno . Durata del matrimonio: È un parametro essenziale che funge da fattore di correzione. Più lunga è stata la convivenza, maggiore è il peso della funzione compensativa, poiché si presume che il legame e i sacrifici abbiano inciso maggiormente sulle potenzialità reddituali future del richiedente . Età e capacità lavorativa: Il giudice deve accertare concretamente l'autosufficienza. Se l'età è avanzata, le possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro sono ridotte, giustificando il mantenimento della misura assistenziale . Al contrario, l'indipendenza economica o la capacità di procurarsela (anche potenziale) possono portare alla revoca o riduzione dell'assegno . Discrepanza reddituale: Sebbene non si miri più a garantire il "tenore di vita goduto in costanza di matrimonio", la rilevante sproporzione patrimoniale tra i coniugi rimane un indice per valutare l'adeguatezza dei mezzi del richiedente .
Il contenuto relativo al contributo personale ed economico è direttamente supportato dal testo dell'art. 5 L. 898/1970 nella fonte 1.
4. Conclusioni Operative Attualmente, l'assegno divorzile non è più uno strumento di mero assistenzialismo né una garanzia di mantenimento dello status quo precedente. Esso opera come un meccanismo di riequilibrio che: 1. Verifica la mancanza di mezzi adeguati (o l'impossibilità oggettiva di ottenerli). 2. Valuta se tale squilibrio sia frutto di scelte di vita condivise che hanno penalizzato la crescita professionale di un coniuge a favore della famiglia. 3. Utilizza la durata del matrimonio per graduare l'intensità della tutela.(contesto generale)
Sintesi dottrinale e giurisprudenziale sulla natura attuale dell'assegno, considerata conoscenza giuridica generale.
Qualora sopravvengano fatti nuovi, come l'assunzione a tempo indeterminato del richiedente (o di figli precedentemente a carico), è possibile ricorrere per la revisione o revoca dell'obbligo di mantenimento .(contesto generale)
La revisione dell'assegno per fatti sopravvenuti è un principio cardine del diritto di famiglia italiano.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
