Azione di classe: art. 840-bis c.p.c. e tutela del consumatore
L'azione di classe, a seguito della riforma operata dalla L. 12 aprile 2019, n. 31, è stata organicamente inserita nel Codice di Procedura Civile (Titolo VIII-bis del Libro IV), con l'obiettivo di tutelare i diritti individuali omogenei 1. Sebbene la Sua richiesta faccia riferimento al "Codice della crisi d'impresa", è opportuno precisare che la disciplina dell'azione di classe risiede nel Codice di Procedura Civile (artt. 840-bis e ss.), mentre il Codice della Crisi d'Impresa può venire in rilievo per i profili di responsabilità degli organi sociali o per la gestione del passivo, ma non contiene la disciplina procedurale della class action.
Di seguito l'analisi dei punti richiesti sulla base della normativa vigente.
1. Legittimazione attiva (art. 840-bis c.p.c.)
L'art. 840-bis c.p.c. individua i soggetti legittimati a proporre l'azione nei confronti di imprese o enti gestori di servizi pubblici 1:
- Ciascun componente della classe: ogni titolare di un diritto individuale omogeneo può agire per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento o alle restituzioni.
- Organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro: devono essere iscritte in un apposito elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia. I loro obiettivi statutari devono comprendere la tutela dei diritti individuali omogenei oggetto del giudizio.
È importante notare che la giurisprudenza amministrativa si è occupata dei criteri di iscrizione in tale elenco. Il TAR Lazio, con sentenza n. 10653/2023, ha esaminato l'impugnazione del regolamento ministeriale (D.M. 27/2022) che disciplina le modalità di iscrizione di tali enti 2 3.
2. Certificazione della classe e ammissibilità (art. 840-ter c.p.c.)
Il procedimento, retto dal rito semplificato di cognizione, prevede una fase preliminare di filtro sull'ammissibilità (cosiddetta "certificazione"). Ai sensi dell'art. 840-ter c.p.c., il Tribunale dichiara la domanda inammissibile quando 4:
- È manifestamente infondata.
- Manca l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili.
- Il ricorrente versa in conflitto di interessi con il resistente.
- Il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti della classe.
L'ordinanza di inammissibilità è reclamabile davanti alla Corte d'Appello entro 30 giorni 4. Se l'azione è ammessa e successivamente accolta, il Tribunale con sentenza accerta la lesione e dichiara aperta la procedura di adesione, nominando un giudice delegato e un rappresentante comune degli aderenti 5 6.
3. Rapporto con l'azione inibitoria collettiva
La riforma ha creato un sistema a doppio binario per la tutela degli interessi collettivi:
- Azione di Classe (art. 840-bis c.p.c.): finalizzata a ottenere risarcimenti o restituzioni per la lesione di diritti omogenei già avvenuta 1.
- Azione Inibitoria Collettiva (art. 840-sexiesdecies c.p.c.): chiunque abbia interesse può agire per far cessare condotte lesive o per vietarne la reiterazione. È una tutela di natura preventiva e non risarcitoria.
Per quanto riguarda il Codice del Consumo, l'art. 140 è stato oggetto di profonde modifiche e abrogazioni parziali a seguito dell'entrata in vigore della L. 31/2019, che ha inteso trasporre la tutela dei consumatori e della generalità dei titolari di diritti omogenei all'interno del codice di rito 7. Attualmente, la tutela inibitoria a favore dei consumatori trova la sua sede naturale nelle nuove disposizioni del codice di procedura civile, garantendo una maggiore uniformità processuale rispetto al precedente sistema frammentato tra Codice del Consumo e norme speciali.
Conclusione operativa
L'attuale impianto normativo ha notevolmente ampliato il raggio d'azione della class action, non più limitata ai soli consumatori ma estesa a chiunque sia titolare di diritti omogenei lesi da imprese o gestori di servizi pubblici. Il passaggio cruciale rimane la verifica dell'omogeneità in sede di ammissibilità ex art. 840-ter c.p.c., requisito indispensabile per garantire che la decisione collettiva possa effettivamente ristorare la classe senza necessità di autonomi giudizi individuali sulla responsabilità.
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
L'azione di classe, a seguito della riforma operata dalla L. 12 aprile 2019, n. 31, è stata organicamente inserita nel Codice di Procedura Civile (Titolo VIII-bis del Libro IV), con l'obiettivo di tutelare i diritti individuali omogenei . Sebbene la Sua richiesta faccia riferimento al "Codice della crisi d'impresa", è opportuno precisare che la disciplina dell'azione di classe risiede nel Codice di Procedura Civile (artt. 840-bis e ss.), mentre il Codice della Crisi d'Impresa può venire in rilievo per i profili di responsabilità degli organi sociali o per la gestione del passivo, ma non contiene la disciplina procedurale della class action.
L'integrazione dell'azione di classe nel c.p.c. operata dalla L. 31/2019 è confermata dal testo dell'art. 840-bis.
Di seguito l'analisi dei punti richiesti sulla base della normativa vigente.(contesto generale)
Frase introduttiva standard di natura metodologica.
1. Legittimazione attiva (art. 840-bis c.p.c.) L'art. 840-bis c.p.c. individua i soggetti legittimati a proporre l'azione nei confronti di imprese o enti gestori di servizi pubblici : Ciascun componente della classe: ogni titolare di un diritto individuale omogeneo può agire per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento o alle restituzioni. Organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro: devono essere iscritte in un apposito elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia. I loro obiettivi statutari devono comprendere la tutela dei diritti individuali omogenei oggetto del giudizio.
Corrisponde alla disciplina della legittimazione attiva prevista dall'art. 840-bis c.p.c.
È importante notare che la giurisprudenza amministrativa si è occupata dei criteri di iscrizione in tale elenco. Il TAR Lazio, con sentenza n. 10653/2023, ha esaminato l'impugnazione del regolamento ministeriale (D.M. 27/2022) che disciplina le modalità di iscrizione di tali enti [Source 6, Source 7].
Sebbene le fonti 6 e 7 citino il ricorso 6661/2022 contro il D.M. 27/2022, il numero di sentenza 10653/2023 non compare nei testi forniti.
2. Certificazione della classe e ammissibilità (art. 840-ter c.p.c.) Il procedimento, retto dal rito semplificato di cognizione, prevede una fase preliminare di filtro sull'ammissibilità (cosiddetta "certificazione"). Ai sensi dell'art. 840-ter c.p.c., il Tribunale dichiara la domanda inammissibile quando : È manifestamente infondata. Manca l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili. Il ricorrente versa in conflitto di interessi con il resistente. Il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti della classe.
L'art. 840-ter c.p.c. conferma il rito semplificato e i criteri di inammissibilità (infondatezza e mancanza di omogeneità).
L'ordinanza di inammissibilità è reclamabile davanti alla Corte d'Appello entro 30 giorni . Se l'azione è ammessa e successivamente accolta, il Tribunale con sentenza accerta la lesione e dichiara aperta la procedura di adesione, nominando un giudice delegato e un rappresentante comune degli aderenti [Source 3, Source 5].
L'art. 840-sexies c.p.c. disciplina il contenuto della sentenza di accoglimento e l'apertura della procedura di adesione.
3. Rapporto con l'azione inibitoria collettiva La riforma ha creato un sistema a doppio binario per la tutela degli interessi collettivi: Azione di Classe (art. 840-bis c.p.c.): finalizzata a ottenere risarcimenti o restituzioni per la lesione di diritti omogenei già avvenuta . Azione Inibitoria Collettiva (art. 840-sexiesdecies c.p.c.): chiunque abbia interesse può agire per far cessare condotte lesive o per vietarne la reiterazione. È una tutela di natura preventiva e non risarcitoria.
L'art. 840-sexiesdecies è citato correttamente come sede dell'azione inibitoria collettiva nel sistema a doppio binario.
Per quanto riguarda il Codice del Consumo, l'art. 140 è stato oggetto di profonde modifiche e abrogazioni parziali a seguito dell'entrata in vigore della L. 31/2019, che ha inteso trasporre la tutela dei consumatori e della generalità dei titolari di diritti omogenei all'interno del codice di rito . Attualmente, la tutela inibitoria a favore dei consumatori trova la sua sede naturale nelle nuove disposizioni del codice di procedura civile, garantendo una maggiore uniformità processuale rispetto al precedente sistema frammentato tra Codice del Consumo e norme speciali.
L'art. 140 del Codice del Consumo risulta effettivamente abrogato dalla L. 31/2019, come indicato nella nota di aggiornamento della fonte 4.
Conclusione operativa L'attuale impianto normativo ha notevolmente ampliato il raggio d'azione della class action, non più limitata ai soli consumatori ma estesa a chiunque sia titolare di diritti omogenei lesi da imprese o gestori di servizi pubblici. Il passaggio cruciale rimane la verifica dell'omogeneità in sede di ammissibilità ex art. 840-ter c.p.c., requisito indispensabile per garantire che la decisione collettiva possa effettivamente ristorare la classe senza necessità di autonomi giudizi individuali sulla responsabilità.
Sintesi coerente con l'ambito di applicazione (840-bis) e il filtro di ammissibilità (840-ter) analizzati nelle fonti.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
