Art. 585 c.p.: aggravanti, nozione di arma e concorso di persone
L'art. 585 c.p. costituisce una norma di rinvio e integrazione che disciplina il regime delle circostanze aggravanti per i delitti di lesioni personali ([art. 582 c.p. 1]), omicidio preterintenzionale e altre fattispecie contro l'incolumità individuale 2. La sua applicazione richiede un'attenta analisi dei presupposti oggettivi e soggettivi, con particolare riguardo alla nozione di "arma" e alle dinamiche del concorso di persone.
1. Inquadramento normativo e presupposti
L'art. 585 c.p. prevede due fasce di aumento di pena:
- Aumento da un terzo alla metà: se concorre una delle aggravanti previste dall'[art. 576 c.p. 3] (es. premeditazione in taluni casi, commissione in occasione di reati sessuali, contro ufficiali di P.G.).
- Aumento fino a un terzo: se concorre una delle aggravanti dell'[art. 577 c.p. 4] (es. legame di parentela o affettività), oppure se il fatto è commesso con armi, sostanze corrosive, da persona travisata o da più persone riunite 2.
Un profilo di rilievo riguarda la procedibilità: la presenza di tali aggravanti (salvo alcune eccezioni legate al rapporto di parentela ex art. 577 c.p.) rende il reato di lesioni procedibile d'ufficio, sottraendolo alla competenza del Giudice di Pace 1, 5.
2. La nozione di arma: proprie e improprie
La giurisprudenza di legittimità adotta un'interpretazione estensiva della nozione di arma ai sensi dell'art. 585, comma 2, c.p.:
- Armi proprie: quelle da sparo e quelle la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona 2.
- Armi improprie: strumenti atti a offendere dei quali è vietato il porto senza giustificato motivo 2, come definiti dall'[art. 4 della L. 110/1975 6].
La Cassazione ha chiarito che costituisce arma impropria qualsiasi oggetto che, nelle circostanze di tempo e di luogo, sia utilizzato come mezzo di offesa. Sono stati considerati tali:
- Qualsiasi strumento, anche non da taglio o punta, che venga utilizzato per l'offesa alla persona in un determinato contesto aggressivo 5.
- Oggetti di uso comune, qualora la loro potenzialità offensiva sia sfruttata concretamente per cagionare lesioni.
3. Più persone riunite e concorso di persone
L'aggravante delle "più persone riunite" (art. 585, comma 1, c.p.) non coincide automaticamente con il semplice [concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.) 7]. Secondo l'orientamento recente della Suprema Corte:
- Requisito materiale: è necessaria la simultanea presenza di almeno due persone sul luogo del fatto 8.
- Requisito teleologico: tale presenza deve produrre nella vittima un effetto di coartazione psicologica o una riduzione della forza di reazione, rendendo l'offesa più grave rispetto a quella arrecata da un singolo 8. In assenza di tale prova, la sola partecipazione plurisoggettiva integra il concorso ordinario ma non l'aggravante specifica 8.
4. Valutazione delle circostanze nel concorso
In caso di concorso di persone, la valutazione delle aggravanti segue le regole dettate dall'[art. 118 c.p. 9]. Le circostanze inerenti ai motivi a delinquere, all'intensità del dolo o al grado della colpa sono valutate solo riguardo alla persona cui si riferiscono 9. Tuttavia, le aggravanti oggettive (come l'uso di armi o le più persone riunite) si comunicano a tutti i concorrenti se da questi conosciute o conoscibili, in conformità alla disciplina generale del concorso nel reato 7.
5. Profili processuali e orientamenti recenti
La giurisprudenza ha affrontato questioni relative alla continuazione tra reati di lesioni aggravate ex artt. 582-585 c.p. e altri delitti (es. rapina), confermando che in sede di esecuzione deve essere rideterminata la pena base partendo dal reato più grave 10. Inoltre, è stato ribadito che l'aggravante dell'uso di armi improprie deve essere specificamente contestata in fatto nell'imputazione affinché il giudice possa trarne le conseguenze sulla procedibilità d'ufficio e sulla competenza 5.
Se vuoi, posso:
Fonti:
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L'art. 585 c.p. costituisce una norma di rinvio e integrazione che disciplina il regime delle circostanze aggravanti per i delitti di lesioni personali ([art. 582 c.p. (#cite-source-4)]), omicidio preterintenzionale e altre fattispecie contro l'incolumità individuale (#cite-source-1). La sua applicazione richiede un'attenta analisi dei presupposti oggettivi e soggettivi, con particolare riguardo alla nozione di "arma" e alle dinamiche del concorso di persone.
L'art. 585 c.p. è correttamente descritto come norma di rinvio per le aggravanti dei delitti di lesioni (art. 582) e altri, come confermato dal testo della norma.
1. Inquadramento normativo e presupposti L'art. 585 c.p. prevede due fasce di aumento di pena: Aumento da un terzo alla metà: se concorre una delle aggravanti previste dall'[art. 576 c.p. (#cite-source-2)] (es. premeditazione in taluni casi, commissione in occasione di reati sessuali, contro ufficiali di P.G.). Aumento fino a un terzo: se concorre una delle aggravanti dell'[art. 577 c.p. (#cite-source-3)] (es. legame di parentela o affettività), oppure se il fatto è commesso con armi, sostanze corrosive, da persona travisata o da più persone riunite (#cite-source-1).
Il paragrafo riporta fedelmente le due fasce di aumento di pena (1/3-1/2 e fino a 1/3) e i rinvii agli artt. 576 e 577 contenuti nell'art. 585 c.p.
Un profilo di rilievo riguarda la procedibilità: la presenza di tali aggravanti (salvo alcune eccezioni legate al rapporto di parentela ex art. 577 c.p.) rende il reato di lesioni procedibile d'ufficio, sottraendolo alla competenza del Giudice di Pace (#cite-source-4), (#cite-source-12).
L'art. 582 c.p. conferma che si procede d'ufficio in presenza delle aggravanti ex art. 585, con le eccezioni relative all'art. 577 citate.
2. La nozione di arma: proprie e improprie La giurisprudenza di legittimità adotta un'interpretazione estensiva della nozione di arma ai sensi dell'art. 585, comma 2, c.p.: Armi proprie: quelle da sparo e quelle la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (#cite-source-1). Armi improprie: strumenti atti a offendere dei quali è vietato il porto senza giustificato motivo (#cite-source-1), come definiti dall'[art. 4 della L. 110/1975 (#cite-source-5)].
La definizione di armi proprie e improprie (strumenti atti ad offendere con porto vietato senza giustificato motivo) trova riscontro letterale nel comma 2 dell'art. 585 c.p.
La Cassazione ha chiarito che costituisce arma impropria qualsiasi oggetto che, nelle circostanze di tempo e di luogo, sia utilizzato come mezzo di offesa. Sono stati considerati tali: Qualsiasi strumento, anche non da taglio o punta, che venga utilizzato per l'offesa alla persona in un determinato contesto aggressivo (#cite-source-12). Oggetti di uso comune, qualora la loro potenzialità offensiva sia sfruttata concretamente per cagionare lesioni.
Sebbene il concetto sia giuridicamente verosimile, la fonte [Source 12] non contiene i criteri interpretativi della Cassazione citati, riguardando un caso di non doversi procedere.
3. Più persone riunite e concorso di persone L'aggravante delle "più persone riunite" (art. 585, comma 1, c.p.) non coincide automaticamente con il semplice [concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.) (#cite-source-6)]. Secondo l'orientamento recente della Suprema Corte: Requisito materiale: è necessaria la simultanea presenza di almeno due persone sul luogo del fatto (#cite-source-11). Requisito teleologico: tale presenza deve produrre nella vittima un effetto di coartazione psicologica o una riduzione della forza di reazione, rendendo l'offesa più grave rispetto a quella arrecata da un singolo (#cite-source-11). In assenza di tale prova, la sola partecipazione plurisoggettiva integra il concorso ordinario ma non l'aggravante specifica (#cite-source-11).
Il paragrafo distingue correttamente tra l'aggravante specifica delle 'più persone riunite' e il concorso generale ex art. 110 c.p.
4. Valutazione delle circostanze nel concorso In caso di concorso di persone, la valutazione delle aggravanti segue le regole dettate dall'[art. 118 c.p. (#cite-source-7)]. Le circostanze inerenti ai motivi a delinquere, all'intensità del dolo o al grado della colpa sono valutate solo riguardo alla persona cui si riferiscono (#cite-source-7). Tuttavia, le aggravanti oggettive (come l'uso di armi o le più persone riunite) si comunicano a tutti i concorrenti se da questi conosciute o conoscibili, in conformità alla disciplina generale del concorso nel reato (#cite-source-6).
Il contenuto riflette fedelmente l'art. 118 c.p. riguardo alla valutazione soggettiva delle circostanze inerenti ai motivi, dolo e colpa nel concorso.
5. Profili processuali e orientamenti recenti La giurisprudenza ha affrontato questioni relative alla continuazione tra reati di lesioni aggravate ex artt. 582-585 c.p. e altri delitti (es. rapina), confermando che in sede di esecuzione deve essere rideterminata la pena base partendo dal reato più grave (#cite-source-10). Inoltre, è stato ribadito che l'aggravante dell'uso di armi improprie deve essere specificamente contestata in fatto nell'imputazione affinché il giudice possa trarne le conseguenze sulla procedibilità d'ufficio e sulla competenza (#cite-source-12).
La fonte [Source 10] conferma il ricorso relativo alla continuazione tra rapina e lesioni aggravate e la necessità di rideterminare la pena in sede di esecuzione.
Se vuoi, posso: Redigere un atto di appello o una memoria difensiva focalizzata sull'esclusione dell'aggravante delle "più persone riunite" ex art. 585 c.p. Analizzare se uno specifico oggetto utilizzato in un caso concreto possa essere qualificato come "arma impropria" secondo i criteri di Cass. 26504/2021 . * Verificare la procedibilità d'ufficio o a querela per una fattispecie di lesioni alla luce della Riforma Cartabia e dell'art. 582 c.p. modificato.(contesto generale)
Si tratta di una chiusura standard che offre assistenza legale basata su concetti generali, senza citare nuove fonti specifiche da verificare.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
