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Deposito dei mandati sul Portale Agenti FIGC: la checklist per non perdere le commissioni

4 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

Il deposito dei mandati sul Portale Agenti FIGC costituisce il presupposto fondamentale per la regolarità operativa dei professionisti del settore sportivo. La digitalizzazione della procedura impone una rigorosa verifica di conformità documentale, onde scongiurare l'inefficacia delle pattuizioni contrattuali. La presente checklist illustra i passaggi essenziali per adempiere agli obblighi regolamentari e garantire l'esigibilità dei compensi provvigionali tramite la piattaforma telematica.

In sintesi

Il Regolamento Agenti Sportivi FIGC impone l'obbligo esclusivo di deposito telematico dei mandati tramite il Portale Agenti entro il termine perentorio di 20 giorni dalla stipulazione. L'inosservanza determina l'inefficacia del contratto e la decadenza dal diritto ai compensi provvigionali. L'iscrizione al Registro Nazionale, disciplinata dal D.Lgs. 37/2021, richiede la regolare collocazione nelle sezioni previste. L'efficacia operativa presuppone la continuità della polizza assicurativa e l'assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale. Il rispetto dei principi eurounitari sulla libera prestazione dei servizi e l'impiego di strumenti di AI assicurano la conformità dei mandati ai Comunicati Ufficiali e alle norme federali.

  1. 1.

    Obbligo esclusivo di deposito telematico

    Ai sensi del Regolamento Agenti Sportivi FIGC, ciascun nuovo mandato deve essere depositato esclusivamente mediante la funzionalità dedicata del Portale Agenti. Non è consentito l'invio tramite PEC, eccetto per le tassative deroghe previste dalla disciplina regolamentare o per atti risolutivi e di recesso. Al termine della procedura, il sistema rilascia una ricevuta di deposito attestante l'avvenuto invio, ferma restando l'efficacia del documento originale sottoscritto digitalmente.

  2. 2.

    Rispetto del termine perentorio di 20 giorni

    Il Regolamento Agenti Sportivi FIGC stabilisce il termine perentorio di 20 giorni dalla stipulazione per il deposito del contratto. Il mancato rispetto di tale termine non costituisce una mera irregolarità formale, bensì determina l'inefficacia del mandato con la conseguente perdita del diritto al compenso provvigionale. Oltre al pregiudizio economico, l'inosservanza del termine può comportare l'avvio di un procedimento disciplinare dinanzi alla Commissione Agenti Sportivi.

  3. 3.

    Verifica della sezione di iscrizione al Registro

    In conformità alla normativa CONI, il Registro Nazionale è articolato in tre sezioni: persone fisiche, società di agenti e agenti stabiliti UE/SEE. La regolare iscrizione costituisce condizione imprescindibile per l'esercizio dell'attività ai sensi del D.Lgs. 37/2021. Gli agenti che operano mediante licenza FIFA per il tramite di un collega italiano devono verificare la propria iscrizione nella sezione speciale degli agenti domiciliati prima di effettuare qualsiasi deposito.

  4. 4.

    Adeguamento del massimale assicurativo

    Ai fini della validità dei mandati depositati, l'agente è tenuto ad attestare la continuità della copertura assicurativa per responsabilità civile professionale. La normativa vigente impone che il massimale minimo rispetti i parametri stabiliti dalla Federazione. L'attestazione di rinnovo della polizza deve essere caricata tempestivamente sulla piattaforma telematica al fine di evitare la sospensione dall'iscrizione al Registro e la correlata inefficacia degli atti posti in essere.

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    5.

    Obblighi formativi e mantenimento del titolo

    La permanenza dell'iscrizione è subordinata all'assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale annuale stabiliti dal D.Lgs. 37/2021. I percorsi formativi devono essere accreditati dalla Federazione o dal CONI. L'inadempimento di tali obblighi preclude il rinnovo dell'iscrizione e inibisce il deposito di nuovi mandati sul Portale Agenti, compromettendo la continuità operativa dell'agente.

  6. 6.

    Conformità alla normativa UE sulle commissioni

    La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e le fonti regolamentari internazionali hanno ampiamente trattato la legittimità delle soglie massime alle commissioni. In sede di redazione del mandato destinato al deposito, occorre verificare che le clausole relative a compensi e durata contrattuale risultino conformi agli orientamenti eurounitari vigenti e ai principi in materia di libera prestazione dei servizi.

  7. 7.

    Equipollenza della licenza FIGC-FIFA e mandati internazionali

    Secondo la disciplina FIGC vigente, i titoli abilitativi italiani sono equipollenti alla licenza FIFA ai sensi delle procedure di riconoscimento previste. Gli agenti iscritti sono legittimati a operare in ambito internazionale previa registrazione presso le piattaforme preposte e corresponsione della quota annuale. Tale integrazione consente di gestire sul Portale Agenti FIGC la documentazione inerente a operazioni transfrontaliere, garantendo il pieno allineamento tra ordinamento federale e sovranazionale.

  8. 8.

    Tecnologia e AI per la verifica della base giuridica

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Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAMContenuto redatto con il supporto dell'AI e sottoposto a verifica redazionale sulle fonti. Nonostante i controlli, possono residuare imprecisioni: segnalazioni e richieste di rettifica sono benvenute. Segnala una rettifica

Domande frequenti

Cosa succede se il deposito del mandato avviene dopo i 20 giorni previsti?

In caso di inosservanza del termine perentorio di 20 giorni prescritto dal Regolamento FIGC, il mandato è inefficace. L'agente decade dal diritto di esigere le provvigioni pattuite e si espone all'applicazione di sanzioni disciplinari da parte della Commissione Agenti Sportivi.

È possibile depositare un mandato tramite PEC?

No. Il regolamento impone l'utilizzo esclusivo del Portale Agenti per il deposito dei nuovi mandati. L'impiego della PEC è circoscritto alle sole fattispecie tassativamente previste dalla disciplina federale o alla trasmissione di atti di risoluzione e recesso.

Quali sono i requisiti di studio necessari per l'iscrizione al Registro?

Ai sensi del D.Lgs. 37/2021, l'iscrizione presuppone il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equivalente. Tale titolo di studio costituisce requisito d'accesso per l'esame di abilitazione e per la successiva permanenza nel Registro.

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