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Richiesta di informazioni alla P.A. ex art. 213 c.p.c.: guida per l'avvocato
5 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
L’art. 213 c.p.c. rappresenta uno strumento di cooperazione istituzionale che permette al giudice di acquisire prove dalla Pubblica Amministrazione. Tuttavia, il suo utilizzo richiede una rigorosa strategia difensiva per superare il vaglio di ammissibilità legato alla sussidiarietà.
In sintesi
L’art. 213 c.p.c. permette al giudice, su istanza di parte, di acquisire informazioni scritte dalla Pubblica Amministrazione. È uno strumento sussidiario: l’avvocato deve dimostrare di aver già tentato l’accesso agli atti (L. 241/90 o FOIA) senza successo. La richiesta non può essere esplorativa e deve riguardare fatti specifici e documenti indispensabili per il decidere, che non siano altrimenti acquisibili o reperibili tramite le basi dati digitali interoperabili della P.A. aggiornate ai parametri tecnologici del 2026.
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La natura sussidiaria dell'istituto
L'articolo 213 del Codice di Procedura Civile non costituisce un diritto soggettivo della parte, bensì un potere discrezionale del giudice. La giurisprudenza di legittimità, confermata dai recenti orientamenti del 2026 (si veda Cass. Civ. n. 20973/2021), ribadisce che tale potere ha natura sussidiaria. Ciò significa che l'avvocato non può ricorrere all'istanza ex art. 213 c.p.c. per colmare proprie lacune probatorie o per esimersi dall'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c. Prima di sollecitare il magistrato, il difensore ha l'onere di esperire i rimedi ordinari di accesso documentale o civico. Solo in caso di diniego dell'amministrazione o di oggettiva impossibilità di ottenere l'atto per via amministrativa, il giudice potrà legittimamente attivare il canale istruttorio ufficioso.
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Il requisito dell'indispensabilità e della specificità
Per ottenere l'accoglimento dell'istanza, l'avvocato deve motivare analiticamente l'indispensabilità dell'informazione richiesta. Non sono ammesse le cosiddette istanze esplorative, ovvero richieste generiche volte a verificare se la P.A. possieda elementi utili alla causa. L'istanza deve indicare con precisione l'atto o il documento, l'amministrazione detentrice e, soprattutto, il nesso di causalità tra l'informazione richiesta e il fatto decisivo oggetto di prova. Se il fatto può essere accertato tramite altri mezzi, come una prova testimoniale o documenti già in possesso delle parti, il giudice rigetterà la richiesta. La specificità è il parametro fondamentale per distinguere un uso corretto del 213 c.p.c. da un tentativo di indagine generica sui documenti pubblici.
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Oggetto della richiesta: fatti e atti, non valutazioni
L'art. 213 c.p.c. riguarda esclusivamente l'acquisizione di informazioni scritte relative ad atti e documenti che l'amministrazione già possiede o fatti storici risultanti dai suoi registri. È preclusa la possibilità di richiedere alla P.A. di esprimere giudizi, valutazioni tecniche o pareri legali sulla vicenda in esame. Tali attività rientrano eventualmente nel perimetro di una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU). L'avvocato deve quindi prestare attenzione a formulare quesiti che richiedano risposte oggettive e documentali. Ad esempio, è ammissibile chiedere se in una certa data è avvenuto un sopralluogo, ma non è ammissibile chiedere alla P.A. se, a seguito di quel sopralluogo, ritenga sussistente una responsabilità del privato.
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4.Impatto della digitalizzazione e del Piano Nazionale Dati 2026
Nel contesto operativo del 2026, la digitalizzazione della P.A. ha profondamente mutato l'applicazione dell'art. 213 c.p.c. Con il consolidamento del Piano Nazionale Dati (PND) e l'interoperabilità delle basi dati tramite PDND, molte informazioni un tempo accessibili solo tramite ordine del giudice sono ora reperibili direttamente dal difensore tramite identità digitale (SPID/CIE). La giurisprudenza di merito è diventata estremamente rigorosa: se il dato è contenuto in un registro pubblico digitale a cui l'avvocato può accedere autonomamente, l'istanza ex art. 213 c.p.c. verrà dichiarata inammissibile per difetto di sussidiarietà. Il difensore deve quindi dichiarare nell'istanza di aver verificato l'impossibilità di accesso telematico diretto ai sensi delle vigenti norme sull'amministrazione digitale.
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Utilizzo dell'AI per la motivazione dell'istanza
L'intelligenza artificiale generativa può supportare l'avvocato nella redazione di istanze più efficaci. Modelli come ChatGPT o Claude possono essere utilizzati per analizzare i motivi di rigetto della P.A. in sede di accesso amministrativo e strutturare una confutazione logica che evidenzi l'indispensabilità dell'intervento del giudice. È possibile richiedere all'AI di verificare se la descrizione dell'atto nell'istanza rispetti i criteri di specificità richiesti dalla Cassazione, riducendo il rischio che l'istanza sia qualificata come esplorativa. Tuttavia, resta fondamentale il controllo umano per evitare allucinazioni su estremi normativi o date, specialmente riguardo alle recenti riforme del 2026 sulla privacy e sulla gestione dei dati pubblici.
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Relazione con l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Esiste un confine sottile tra l'art. 210 c.p.c. (ordine di esibizione a una parte o a un terzo) e l'art. 213 c.p.c. La distinzione risiede nel fatto che il 213 riguarda informazioni scritte che la P.A. deve elaborare attingendo dai propri atti, mentre il 210 riguarda l'esibizione di un documento specifico già esistente. Nella prassi del 2026, quando l'amministrazione agisce jure privatorum (ovvero come un soggetto privato), la giurisprudenza tende a preferire lo strumento dell'art. 210 c.p.c. Per massimizzare le probabilità di successo, è consigliabile formulare l'istanza richiamando l'art. 213 c.p.c. e, in via subordinata, l'art. 210 c.p.c., qualora il giudice ritenga che l'onere gravi sulla P.A. in quanto terzo detentore del documento.
Riferimenti: Articolo 213 Codice di Procedura CivileArticolo 210 Codice di Procedura CivileArticolo 2697 Codice CivileLegge 7 agosto 1990 n. 241Cassazione Civile, Sez. VI, Ordinanza n. 20973/2021

Domande frequenti
Cosa fare se il giudice rigetta l'istanza ex art. 213 c.p.c.?
L'ordinanza di rigetto non è autonomamente impugnabile. L'avvocato deve riproporre l'istanza in sede di precisazione delle conclusioni e, in caso di esito negativo della lite, farne oggetto di specifico motivo di appello, dimostrando come la mancata acquisizione delle informazioni abbia pregiudicato il diritto alla prova e l'esito del giudizio.
L'amministrazione può rifiutarsi di rispondere al giudice?
La P.A. ha l'obbligo di collaborare con l'autorità giudiziaria. Tuttavia, può opporre il segreto di Stato o altre limitazioni specifiche previste dalla legge (es. segreto istruttorio in pendenza di indagini penali). In caso di ritardo ingiustificato, il giudice può sollecitare l'amministrazione, ma non dispone di poteri sanzionatori diretti nel processo civile, salvo segnalare la condotta ai fini della responsabilità disciplinare o erariale dei funzionari.
L'istanza sospende i termini processuali?
No, la semplice presentazione dell'istanza non sospende i termini. Tuttavia, se il giudice accoglie la richiesta e fissa un termine per la risposta della P.A., il calendario del processo viene adeguato. Se la risposta perviene tardivamente, il giudice può rimettere le parti in termini per osservazioni specifiche sul contenuto delle informazioni acquisite.
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