Il caso spiegato

La validità delle clausole claims made e lo scrutinio di meritevolezza secondo le Sezioni Unite

7 min di lettura · Aggiornato a ottobre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

La Corte di Cassazione, con una significativa pronuncia delle Sezioni Unite Civili, ha posto fine a un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale riguardante la legittimità delle polizze assicurative basate sul modello della richiesta fatta, il cosiddetto modello claims made. Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata nel corso degli ultimi mesi, il contrasto verteva sulla validità delle clausole che limitano la copertura assicurativa a un periodo di retroattività molto ristretto, lasciando il professionista scoperto per fatti accaduti prima di tale soglia ma denunciati durante la vigenza del contratto. Il caso, che giunge dopo anni di incertezze applicative, affronta il delicato equilibrio tra l'autonomia contrattuale delle compagnie e la tutela del contraente debole. Attraverso il consueto metodo del caso gemello, esploreremo come questa pronuncia influenzi la gestione del rischio professionale e quali siano i nuovi parametri per valutare se una polizza sia davvero utile o se costituisca un guscio vuoto privo di reale tutela giuridica.

La validità delle clausole claims made e lo scrutinio di meritevolezza secondo le Sezioni Unite

In sintesi

La sentenza delle Sezioni Unite Civili della Cassazione conferma la validità delle polizze claims made con retroattività limitata, a meno che non emerga una palese irragionevolezza o un vuoto di copertura che svuoti di senso il contratto. La Corte privilegia l'autonomia privata, imponendo però un rigoroso scrutinio di meritevolezza ex art. 1322 c.c., specialmente quando lo iato tra la prescrizione decennale e la retroattività biennale risulta eccessivo in assenza di un'adeguata informativa.

  1. Il fatto

    Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore NT+ Diritto e dalla testata Altalex, la vicenda trae origine da una richiesta di manleva presentata da un professionista sanitario contro la propria compagnia assicuratrice. Il medico era stato citato in giudizio per un presunto errore professionale e aveva chiamato in causa l'assicurazione per essere garantito dalle conseguenze della condanna. La compagnia, tuttavia, aveva eccepito l'inoperatività del contratto sulla base di una clausola che limitava la copertura ai fatti accaduti nei due anni precedenti alla stipula (retroattività biennale), mentre il fatto contestato risaliva a tre anni prima. Il procedimento ha attraversato i tre gradi di giudizio: in primo grado la clausola era stata ritenuta nulla per mancanza di meritevolezza, decisione confermata in appello. Successivamente, la questione è approdata in Cassazione. Vista la particolare rilevanza della questione e il persistente contrasto interpretativo sulla legittimità di una retroattività inferiore al termine di prescrizione ordinaria, la Terza Sezione, con ordinanza interlocitoria, ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite. La sentenza definitiva ha infine sancito la legittimità della clausola, pur fissando criteri rigorosi per il giudice di merito.

  2. Le norme in gioco

    1. L'art. 1322, comma 2, c.c. disciplina l'autonomia contrattuale, permettendo alle parti di concludere contratti atipici purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
    2. L'art. 1917, comma 1, c.c. definisce il modello legale di assicurazione della responsabilità civile fondato sul fatto accaduto, a cui la clausola claims made deroga spostando il fulcro sulla richiesta di risarcimento.
    3. L'art. 2965 c.c. vieta le clausole che stabiliscono decadenze tali da rendere eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto.
    4. L'art. 11 della legge 24/2017 (legge Gelli-Bianco) impone, limitatamente all'ambito sanitario, una retroattività minima di dieci anni, fungendo da parametro di confronto per le altre professioni.
  3. Cosa dice la giurisprudenza

    La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente abbandonato l'idea che la clausola claims made sia intrinsecamente vessatoria o nulla. In passato, si era chiarito che tale clausola non è soggetta alla specifica approvazione per iscritto prevista per le clausole onerose, poiché attiene alla delimitazione dell'oggetto del contratto e non a una limitazione di responsabilità. Successivamente, l'orientamento si è spostato sullo scrutinio di meritevolezza: il giudice deve valutare se il regolamento contrattuale nel suo complesso realizzi un equo bilanciamento del rischio. I giudici hanno precisato che la clausola è valida anche se prevede una retroattività limitata, a patto che non si traduca in un'assenza totale di copertura a fronte del premio pagato. Non esiste un obbligo generale per le compagnie di garantire una retroattività pari alla prescrizione decennale per tutte le professioni, tranne laddove la legge lo preveda espressamente. Tuttavia, se la limitazione è tale da rendere la protezione puramente illusoria, il contratto può essere dichiarato parzialmente nullo per difetto di causa in concreto.

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  5. Cosa insegna ai professionisti

    1. Verificare sempre la durata della clausola di retroattività prima di sottoscrivere o rinnovare una polizza, confrontandola con i termini di prescrizione della propria responsabilità professionale.
    2. Esigere dalla compagnia o dal broker un'informativa scritta che evidenzi i periodi scoperti, per evitare che la clausola venga considerata valida solo perché formalmente accettata.
    3. Valutare l'acquisto di garanzie postume o l'estensione della retroattività in caso di cambio di compagnia, per evitare i cosiddetti buchi di copertura tra un contratto e l'altro.
    4. Conservare traccia delle trattative e dei premi pagati per dimostrare, in sede di eventuale giudizio, la mancanza di un reale vantaggio economico a fronte della limitazione della garanzia.

Riferimenti: Art. 1322 c.c.Art. 1917 c.c.Art. 2965 c.c.L. 24/2017

Avv. Federico Papa
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Domande frequenti

Cosa succede se la mia polizza ha solo 2 anni di retroattività e ricevo una richiesta per un fatto di 5 anni fa?

In linea generale, la compagnia potrebbe negare la copertura. Tuttavia, alla luce della recente giurisprudenza, è possibile contestare la validità della clausola se si dimostra che essa rende la polizza del tutto inadeguata rispetto al rischio professionale specifico.

La clausola claims made è considerata vessatoria?

No, la Cassazione ha chiarito che non è una clausola vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. perché definisce l'oggetto del contratto, ma è soggetta al giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c.c.

I medici hanno tutele diverse rispetto ad altri professionisti?

Sì, per i medici la legge Gelli-Bianco impone una retroattività minima di 10 anni. Per avvocati, commercialisti e altri tecnici, la durata della retroattività è lasciata alla libera contrattazione, salvo lo scrutinio di ragionevolezza del giudice.

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