Il caso spiegato
Processo in corso per una nota influencer: l'accusa di truffa aggravata
7 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
La vicenda che vede coinvolta una nota influencer ha raggiunto un nuovo e significativo stadio procedurale con l'apertura del processo nel settembre 2025. Secondo quanto prospettato dall'accusa, si sono cristallizzate le ipotesi relative a operazioni commerciali legate a fini benefici realizzate tra il 2021 e il 2022. Il presente contributo approfondisce la struttura giuridica delle contestazioni, analizzando come la comunicazione digitale possa integrare gli estremi del reato di truffa. Attraverso il caso gemello di Gaio Sventura, saranno esaminati i confini tra marketing aggressivo e condotta penalmente rilevante, fornendo una guida operativa per i professionisti del settore.

In sintesi
È in corso dal settembre 2025 il processo nei confronti di una nota influencer per il reato di truffa aggravata continuata. Al centro della vicenda figurano le campagne promozionali di prodotti dolciari natalizi e pasquali, nelle quali la comunicazione a mezzo social network avrebbe indotto in errore i consumatori circa l'effettiva portata delle donazioni benefiche. L'analisi esamina l'aggravante della minorata difesa e il nesso causale tra inganno e ingiusto profitto, chiarendo l'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2001 e offrendo indicazioni operative in materia di conformità legale delle iniziative di charity marketing.
Il fatto
A partire da settembre 2025, è in corso il processo nei confronti di una nota influencer e di altri soggetti coinvolti nella gestione delle relative società e dei partner commerciali. Secondo l'ipotesi accusatoria, vi sarebbe un disegno criminoso unitario volto a indurre in errore i consumatori mediante messaggi ambigui diffusi tramite social media. La contestazione riguarda specificamente le campagne promozionali di noti prodotti dolciari. L'accusa sostiene che gli acquirenti siano stati tratti nell'inganno che l'acquisto dei prodotti avrebbe determinato una donazione proporzionale a un noto ospedale pediatrico o ad altri enti benefici; in realtà, la donazione era già stata disposta in misura fissa dalle aziende produttrici, a prescindere dal volume delle vendite. La fase procedurale attuale vede il dibattimento in corso. Le società riconducibili all'imprenditrice avrebbero conseguito, secondo l'accusa, un profitto stimato in oltre 2 milioni di euro, somma qualificata come ingiusto profitto derivante dal vizio della volontà dei compratori.

Le norme in gioco
Il fulcro normativo del procedimento è rappresentato dall'art. 640 c.p., che punisce il delitto di truffa commesso con artifizi o raggiri. Nel caso di specie, viene contestata la truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 5 c.p., ovvero l'aver approfittato della cosiddetta minorata difesa.
- L'art. 640 c.p. stabilisce la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, edittale superiore ove concorra una circostanza aggravante.
- L'art. 61 n. 5 c.p. trova applicazione qualora il reo si avvalga di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; la giurisprudenza riconduce frequentemente tale ipotesi alle vendite online, nelle quali difetta il contatto diretto tra le parti.
- Le società coinvolte non rispondono ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in quanto l'art. 640 co. 1 c.p. non rientra tra i reati-presupposto, ma sono state sanzionate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) a diverso titolo per pratica commerciale scorretta.
Cosa dice la giurisprudenza
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nell'ambito del commercio elettronico e delle vendite a distanza, l'impiego del mezzo informatico integra di norma la circostanza aggravante della minorata difesa. Il principio fondamentale risiede nel fatto che l'interposizione dello schermo ostacola l'acquirente nel verificare tempestivamente e direttamente la veridicità delle asserzioni dell'alienante. I giudici di legittimità hanno altresì precisato che il rapporto fiduciario instaurato tra un influencer ed i propri follower può assurgere a strumento di induzione in errore, attenuando la capacità critica del consumatore. Un orientamento consolidato distingue la mera enfasi pubblicitaria dalla preordinazione di un inganno sulla causa negoziale: il reato di truffa si perfeziona allorquando il consumatore sia determinato al consenso da una falsa rappresentazione della realtà idonea a incidere sul suo processo volitivo, come avviene nell'ipotesi di un acquisto effettuato per finalità solidaristiche.
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Cosa insegna ai professionisti
- Distinguere nitidamente nella comunicazione d'impresa i proventi commerciali dalle donazioni predeterminate, al fine di scongiurare la contestazione di pubblicità ingannevole o fraudolenta.
- Adottare efficaci procedure di audit interno sulle campagne pubblicitarie tramite social media, verificando la corrispondenza tra i contenuti promozionali e gli accordi contrattuali sottostanti.
- Predisporre idonee clausole di manleva ed impegni di garanzia nei contratti tra influencer ed imprese partner, disciplinando rigorosamente la responsabilità sulla veridicità dei messaggi veicolati.
- Monitorare costantemente l'evoluzione giurisprudenziale in tema di utilizzo delle tecnologie digitali e dei canali di comunicazione di massa quali circostanze aggravanti nei reati contro il patrimonio.
Nota di aggiornamento e rettifica (17 settembre 2026)
La precedente versione di questo articolo riportava erroneamente che il procedimento si trovasse nella fase di chiusura delle indagini preliminari e ipotizzava l'applicazione del D.Lgs. 231/2001 alle società coinvolte. A seguito di verifica redazionale, il testo è stato corretto per riflettere che il processo è in corso dal settembre 2025 e che il reato di truffa ex art. 640 co. 1 c.p. non rientra tra i reati-presupposto del D.Lgs. 231/2001 (le società sono state sanzionate da AGCM a diverso titolo). Inoltre, in assenza di atti giudiziari primari reperibili, i nomi delle parti reali sono stati anonimizzati nel rispetto delle regole editoriali.
Riferimenti: Articolo 640 c.p.Articolo 61 n. 5 c.p.
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Domande frequenti
Cosa rischia chi viene condannato per truffa aggravata?
La pena edittale base per il delitto di truffa è la reclusione da sei mesi a tre anni; tuttavia, con la contestazione dell'aggravante della minorata difesa, la sanzione edittale è della reclusione da uno a cinque anni, oltre alle sanzioni pecuniarie ed alle conseguenti obbligazioni risarcitorie in sede civile.
Il rinvio a giudizio equivale a una dichiarazione di colpevolezza?
No, il rinvio a giudizio indica esclusivamente che il giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto sussistenti elementi idonei a sostenere l'accusa in dibattimento. Nel processo penale vige la presunzione di innocenza fino all'eventuale sentenza definitiva di condanna.
Quando una campagna pubblicitaria integra il reato di truffa?
Una condotta pubblicitaria sconfina nel delitto di truffa allorché esuli dall'iperbole o dal consueto vanto commerciale ed impieghi artifizi o raggiri, quale la menzognera prospettazione di scopi benefici, idonei a trarre in errore il consumatore su elementi essenziali dell'operazione contrattuale.
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