Il caso spiegato

CGUE: discriminazione nell'anzianità di servizio tra lavoratori precari e stabili

6 min di lettura · Aggiornato a ottobre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

Secondo quanto evidenziato da testate specializzate quali Guida al Lavoro de Il Sole 24 Ore, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha di recente ribadito l'illegittimità di ogni trattamento deteriore nel calcolo dell'anzianità dei lavoratori precari successivamente stabilizzati. Il contenzioso interessa migliaia di dipendenti pubblici che vedono la propria carriera parzialmente azzerata all'atto dell'immissione in ruolo. Il presente articolo esamina le basi normative del principio di non discriminazione e le sue applicazioni pratiche. Attraverso la ricostruzione di un caso gemello, si illustrerà come la tutela dell'anzianità incida direttamente sulle progressioni stipendiali e sui diritti economici dei lavoratori.

CGUE: discriminazione nell'anzianità di servizio tra lavoratori precari e stabili

In sintesi

L'articolo esamina la discriminazione nell'anzianità di servizio subita dai lavoratori precari stabilizzati nella Pubblica Amministrazione. Muovendo dalla recente giurisprudenza della CGUE, si analizza il contrasto tra la normativa nazionale e l'Accordo quadro europeo. Viene presentato un caso pratico per illustrare il calcolo della ricostruzione di carriera e gli strumenti di tutela per il recupero delle differenze retributive arretrate, fornendo infine indicazioni operative per i professionisti del settore.

  1. Il fatto

    La vicenda trae origine dai numerosi ricorsi proposti da dipendenti pubblici, in particolare dei comparti scuola e sanità, che dopo anni di supplenze o contratti a termine sono stati immessi in ruolo. Come segnalato da Il Sole 24 Ore, il fulcro del contenzioso risiede nel meccanismo della ricostruzione di carriera, che spesso riconosce solo parzialmente il servizio pre-ruolo. La questione costituisce ormai giurisprudenza consolidata a livello europeo, pur proseguendo le cause dinanzi ai giudici nazionali per il recupero delle spettanze economiche. I lavoratori lamentano che le mansioni svolte a tempo determinato siano identiche a quelle dei colleghi di ruolo, rendendo la decurtazione dell'anzianità una discriminazione vietata.

  2. Le norme in gioco

    La disciplina di riferimento è la Direttiva 1999/70/CE, con cui è stato recepito l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. La clausola 4 di tale accordo sancisce il principio di non discriminazione, vietando di riservare ai lavoratori a termine un trattamento meno favorevole rispetto ai colleghi a tempo indeterminato in mancanza di ragioni oggettive. Sul piano interno, il contrasto sorge con l'art. 485 del D.Lgs. 297/1994, che limita il riconoscimento integrale dell'anzianità pre-ruolo ai primi quattro anni, abbattendo la valutazione dei periodi successivi. Tale antinomia impone al giudice nazionale di disapplicare la norma interna contrastante con il diritto dell'Unione Europea, disponendo il ricalcolo della carriera e la corresponsione delle differenze retributive.

  3. Cosa dice la giurisprudenza

    L'orientamento della giurisprudenza europea è costante nel ritenere che la natura temporanea del rapporto di lavoro non integri una ragione oggettiva idonea a giustificare il mancato riconoscimento dell'anzianità. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice di merito deve condurre una comparazione effettiva tra le mansioni svolte durante il periodo di precariato e quelle proprie del ruolo stabile: qualora le funzioni risultino sovrapponibili, l'anzianità va riconosciuta integralmente. I giudici hanno inoltre ribadito che le mere esigenze di bilancio dello Stato non valgono a giustificare deroghe al principio di parità di trattamento, confermando il diritto del lavoratore a percepire gli scatti stipendiali maturati sin dall'inizio del servizio effettivo, nei limiti della prescrizione applicabile.

  4. Analisi redatta e verificata con edit.legal

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  5. Cosa insegna ai professionisti

    1. Esaminare sempre il tertium comparationis per verificare se il lavoratore precario svolgesse mansioni equivalenti a quelle dei colleghi di ruolo.
    2. Monitorare il termine di prescrizione quinquennale per i crediti retributivi, la cui decorrenza varia in ragione della continuità o meno del rapporto di lavoro.
    3. Chiedere la disapplicazione dell'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 nei ricorsi del comparto scuola, richiamando l'obbligo di interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea.
    4. Valutare le ricadute della ricostruzione di carriera anche sui futuri trattamenti pensionistici.

Riferimenti: Direttiva 1999/70/CED.Lgs. 297/1994D.Lgs. 165/2001

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAMContenuto redatto con il supporto dell'AI e sottoposto a verifica redazionale sulle fonti. Nonostante i controlli, possono residuare imprecisioni: segnalazioni e richieste di rettifica sono benvenute. Segnala una rettifica

Domande frequenti

Cosa succede se è stata già firmata la ricostruzione di carriera?

La sottoscrizione o il ricevimento del provvedimento amministrativo di ricostruzione di carriera non preclude la possibilità di impugnarlo in sede giudiziale per ottenere il riconoscimento integrale dell'anzianità, vertendosi in materia di diritti indisponibili fondati su norme imperative dell'Unione Europea.

Quanto tempo è previsto per richiedere gli arretrati?

Il termine di prescrizione per i crediti retributivi è di cinque anni, ma la decorrenza dell'anzidetto termine può variare a seconda della stabilità del rapporto di lavoro e dell'evoluzione giurisprudenziale applicabile al caso concreto.

La regola vale anche per il settore privato?

Il principio di non discriminazione previsto dall'Accordo quadro europeo si applica a tutti i lavoratori a tempo determinato; tuttavia, nel settore privato il riconoscimento dell'anzianità pregressa è di norma disciplinato dai contratti collettivi nazionali (CCNL) o dalle pattuizioni individuali in sede di assunzione.

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