Il caso spiegato

Caso Open: Corrispondenza dei parlamentari

7 min di lettura · Aggiornato a ottobre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

Secondo quanto riportato dalla stampa nei recenti sviluppi, la vicenda giudiziaria relativa alla Fondazione Open ha raggiunto uno snodo procedurale decisivo per quanto riguarda il trattamento del materiale informatico espunto dal fascicolo. La questione centrale, che ha visto contrapposti la Procura di Firenze e il Senato della Repubblica, riguarda il limite invalicabile posto dalle prerogative parlamentari all'attività di indagine su dispositivi elettronici appartenenti a soggetti terzi. L'articolo esamina come la protezione costituzionale della segretezza della corrispondenza non si limiti al solo supporto fisico in possesso del parlamentare, ma si estenda al contenuto comunicativo ovunque esso risieda. Attraverso il consueto caso gemello, vedremo come questa tutela influenzi l'agire dei magistrati inquirenti quando incrociano messaggi scambiati con membri delle Camere durante perquisizioni presso privati cittadini o imprenditori.

Caso Open: Corrispondenza dei parlamentari

In sintesi

L'articolo analizza il conflitto di attribuzione sollevato nel Caso Open sull'acquisizione di messaggi WhatsApp ed email di parlamentari (Renzi, Boschi, Lotti) da dispositivi di terzi senza autorizzazione preventiva. Approfondisce la sentenza della Corte Costituzionale che definisce tali messaggi come corrispondenza protetta dall'art. 68 Cost., rendendo inutilizzabili i dati acquisiti illegittimamente. Viene presentato un caso gemello con l'On. Ottavio Perdoni per illustrare l'applicazione pratica del principio di inviolabilità.

  1. Il fatto

    L'inchiesta condotta dalla Procura di Firenze sulla Fondazione Open ha ipotizzato reati di finanziamento illecito ai partiti e corruzione, coinvolgendo figure di rilievo come il senatore Matteo Renzi e i deputati Maria Elena Boschi e Luca Lotti. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano e Il Dubbio, la fase critica del procedimento è scaturita dal sequestro di smartphone e computer effettuato nel 2019 nei confronti di soggetti non parlamentari, tra cui un imprenditore. All'interno di questi dispositivi, gli inquirenti hanno rinvenuto una vasta mole di messaggi WhatsApp ed email scambiati direttamente con i parlamentari indagati. La Procura ha proceduto all'acquisizione di tali dati ritenendo che, trattandosi di dispositivi di terzi e di messaggi già ricevuti o inviati (quindi non più in transito), essi non godessero delle tutele previste dall'art. 68 della Costituzione, ma fossero semplici documenti. Il Senato della Repubblica ha invece sollevato un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale, sostenendo che l'acquisizione della corrispondenza di un parlamentare richieda sempre l'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza, a prescindere da chi detenga fisicamente il supporto. Al termine di un lungo iter, lo stadio processuale attuale vede l'espunzione e l'annullamento degli atti con l'obbligo di stralciare i messaggi a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale.

  2. Le norme in gioco

    Il quadro normativo ruota attorno all'art. 68, secondo comma, della Costituzione, il quale stabilisce che per sottoporre a sequestro la corrispondenza di un membro del Parlamento sia necessaria l'autorizzazione della Camera di appartenenza. Questa norma non configura un privilegio personale, bensì una prerogativa funzionale a presidio dell'indipendenza del potere legislativo. L'art. 15 della Costituzione garantisce inoltre l'inviolabilità e la segretezza della corrispondenza, principio che trova attuazione procedurale nella Legge n. 140/2003. L'art. 4 di tale legge specifica che l'autorità giudiziaria deve richiedere l'autorizzazione per procedere ad atti d'indagine che coinvolgano la sfera di riservatezza del parlamentare. La violazione di queste procedure comporta l'inutilizzabilità patologica dei risultati ottenuti, impedendo che tali dati possano essere usati come prova nel processo penale. Il contrasto interpretativo ha riguardato proprio la distinzione tra dato informatico come documento (acquisibile ex art. 234 c.p.p.) e dato informatico come corrispondenza (soggetto ad autorizzazione).

  3. Cosa dice la giurisprudenza

    La giurisprudenza di legittimità aveva inizialmente oscillato sulla definizione di messaggio archiviato, talvolta assimilandolo a un documento statico una volta concluso il flusso comunicativo. Tuttavia, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la tutela della corrispondenza non viene meno con la ricezione o la lettura del messaggio. Secondo l'orientamento consolidatosi con il caso in esame, e-mail e messaggi WhatsApp conservano la loro natura di comunicazione protetta anche se memorizzati nella memoria di uno smartphone o su un server cloud. I giudici hanno stabilito che l'esigenza di protezione riguarda l'intero processo comunicativo, inclusa la conservazione dei messaggi. Qualora l'autorità giudiziaria si imbatta in comunicazioni riferibili a un parlamentare su un dispositivo di un terzo, deve sospendere l'analisi e richiedere l'autorizzazione parlamentare se intende utilizzare quegli specifici contenuti. Il principio cardine è che la garanzia segue il messaggio in ragione della qualità soggettiva dell'interlocutore protetto, impedendo che le garanzie costituzionali siano vanificate dal sequestro presso terzi.

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  5. Cosa insegna ai professionisti

    1. Analisi preliminare dei contatti: gli avvocati che assistono soggetti sottoposti a perquisizione devono verificare immediatamente se tra i contatti digitali del cliente figurino membri del Parlamento per eccepire tempestivamente l'inutilizzabilità di eventuali acquisizioni.
    2. Gestione della chain of custody: è fondamentale monitorare come i dati estratti dai dispositivi vengono riversati nei fascicoli, segnalando ogni mancato passaggio per l'autorizzazione preventiva ex art. 68 Cost.
    3. Distinzione tecnica: occorre padroneggiare la distinzione tra dati in transito e dati archiviati, sapendo che per i parlamentari tale distinzione è stata superata in favore di una tutela unitaria della corrispondenza digitale.

Riferimenti: Articolo 68 CostituzioneArticolo 15 CostituzioneLegge 140/2003Articolo 234 Codice di Procedura PenaleSentenza della Corte Costituzionale sulla tutela della corrispondenza informatica dei parlamentaries (Sent. 170/2023)

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAMContenuto redatto con il supporto dell'AI e sottoposto a verifica redazionale sulle fonti. Nonostante i controlli, possono residuare imprecisioni: segnalazioni e richieste di rettifica sono benvenute. Segnala una rettifica

Domande frequenti

Cosa succede se la polizia trova messaggi di un politico per caso?

In caso di rinvenimento fortuito, l'autorità giudiziaria deve sospendere l'attività di acquisizione specifica di quei messaggi e richiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza del politico per poterli utilizzare come prova.

I messaggi WhatsApp sono considerati documenti o corrispondenza?

Secondo la Corte Costituzionale, se scambiati da un parlamentare, i messaggi WhatsApp sono considerati corrispondenza protetta dall'art. 68 Cost., anche se già letti o archiviati sullo smartphone.

Un cittadino comune può invocare la stessa protezione se scrive a un parlamentare?

La protezione mira a tutelare la funzione parlamentare, ma l'effetto pratico è che anche i messaggi presenti sul telefono del cittadino comune diventano inutilizzabili processualmente se l'interlocutore è un parlamentare e manca l'autorizzazione.

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