Il caso spiegato
Distinzione tra approvazione e omologazione degli autovelox
6 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
Recenti sviluppi giurisprudenziali hanno scosso il sistema di rilevazione della velocità in Italia, confermando un principio che mette a rischio migliaia di sanzioni amministrative. Secondo quanto riportato da Il Messaggero e Altalex nelle recenti cronache giudiziarie, la distinzione tecnica tra i procedimenti di verifica degli strumenti di rilevazione non è una questione meramente formale, ma un requisito sostanziale per la legittimità della prova. L'analisi che segue ricostruisce la vicenda alla luce delle recenti ordinanze della Suprema Corte, chiarificando perché il termine «approvazione» non possa più essere considerato un sinonimo di «omologazione». Attraverso il consueto caso gemello, esploreremo le implicazioni pratiche per cittadini e amministrazioni comunali, fornendo gli strumenti necessari per navigare questa complessa transizione normativa.

In sintesi
L'articolo analizza la recente svolta della Corte di Cassazione sulla distinzione tra approvazione e omologazione dei dispositivi autovelox. Partendo dai fatti riportati dalla cronaca nazionale, si esaminano le conseguenze della mancanza di omologazione sulla validità dei verbali. Attraverso il caso gemello di Gaio Sventura, viene illustrata la procedura di contestazione basata sulla carenza dei requisiti tecnici previsti dal Codice della Strada, offrendo una guida pratica sui possibili esiti del contenzioso e sulle lezioni operative per i professionisti del diritto.
Il fatto
Secondo quanto riportato da Il Messaggero e Altalex, la vicenda scaturisce da un contenzioso seriale riguardante l'utilizzo di dispositivi di rilevazione della velocità, con particolare riferimento a modelli ampiamente diffusi sul territorio nazionale. Il caso di specie ha visto un automobilista impugnare un verbale per eccesso di velocità davanti al Giudice di Pace, arrivando fino alla Corte di Cassazione dopo che il Tribunale di Treviso aveva già affrontato la questione in sede di appello. Al centro della disputa vi è l'impiego di apparecchiature dotate di approvazione ministeriale ma prive del formale decreto di omologazione, una distinzione che molte amministrazioni locali ritenevano superflua ma che i giudici hanno considerato decisiva per la validità dell'accertamento. La Suprema Corte ha depositato di recente un'ordinanza che ha definito la questione giuridica, superando la tesi contraria del Ministero, sancendo la nullità delle sanzioni elevate mediante strumenti non regolarmente omologati.

Le norme in gioco
- L'Art. 142, comma 6, del Codice della Strada stabilisce che, per l'accertamento delle violazioni, le risultanze di apparecchiature debitamente omologate costituiscono fonte di prova.
- L'Art. 192 del Regolamento di Esecuzione distingue tra omologazione, che richiede la rispondenza a precise prescrizioni tecniche, e approvazione, prevista per dispositivi privi di standard predefiniti, rendendo i due procedimenti non fungibili.
- L'Art. 345, comma 2, del Regolamento di Esecuzione del CdS specifica che per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità devono essere impiegate apparecchiature della cui omologazione si sia dato atto nel verbale.
Cosa dice la giurisprudenza
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'approvazione e l'omologazione sono procedure diverse e che la mancanza della seconda non può essere sanata dalla prima. Secondo i giudici, il requisito dell'omologazione risponde alla necessità di garantire l'affidabilità tecnica dello strumento attraverso una verifica rigorosa e standardizzata. La Corte ha sottolineato che l'amministrazione non può ignorare il dettato legislativo che richiede espressamente l'omologazione per l'efficacia probatoria dell'accertamento. Questo orientamento mira a tutelare il cittadino assicurando che le sanzioni derivino da strumenti tecnicamente validati secondo i massimi criteri di precisione e imparzialità.
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Cosa insegna ai professionisti
- Occorre verificare meticolosamente la natura del decreto richiamato nel verbale, distinguendo tra approvazione e omologazione mediante istanza di accesso agli atti.
- È fondamentale eccepire la nullità dell'accertamento sin dal primo atto difensivo, evidenziando la non fungibilità dei procedimenti amministrativi di verifica tecnica.
- Bisogna monitorare l'evoluzione dei regolamenti tecnici ministeriali, poiché futuri decreti potrebbero tentare di sanare retroattivamente le approvazioni esistenti.
- È opportuno raccomandare al cliente la tempestività del ricorso per evitare che il verbale diventi titolo esecutivo inoppugnabile.
Riferimenti: Art. 142 Codice della StradaArt. 192 Regolamento di Esecuzione CdSArt. 345 Regolamento CdS
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Domande frequenti
Posso chiedere il rimborso per una multa già pagata?
In linea generale no, poiché il pagamento spontaneo della sanzione equivale ad acquiescenza e chiude il procedimento, rendendo il verbale inoppugnabile.
Como posso sapere se l'autovelox che mi ha multato è omologato?
È necessario verificare il decreto ministeriale citato nel verbale e, ove occorra, presentare un'istanza di accesso agli atti presso il Comune per ottenere copia del provvedimento di omologazione.
Tutte le multe degli autovelox non omologati sono nulle?
Sì, secondo la decisione della Cassazione che ha definito la questione, ma la nullità dev'essere eccepita tempestivamente con ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto.
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