Il caso spiegato

Dossieraggio Striano-Laudati: l'accesso abusivo e i doveri di vigilanza

9 min di lettura · Aggiornato a agosto 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

Gli sviluppi dell'agosto 2024 nell'inchiesta sul cosiddetto dossieraggio, che coinvolge il luogotenente Pasquale Striano e il magistrato Antonio Laudati, hanno riaperto il dibattito sui confini dell'accesso legittimo alle banche dati istituzionali. Secondo quanto riportato dalla stampa nazionale, l'indagine condotta dalla Procura di Perugia si concentra sulla sistematica consultazione di archivi sensibili avvenuta tra il 2019 e il 2022, ponendo interrogativi cruciali sulla tenuta dei sistemi di controllo interni alla Procura Nazionale Antimafia (PNA). Mentre i precedenti approfondimenti di questa rubrica hanno esaminato il sequestro di dispositivi e l'uso di captatori informatici, questo contributo analizza la condotta di chi, pur essendo munito di credenziali, utilizzi il sistema per scopi estranei alle proprie funzioni d'ufficio. La vicenda non costituisce soltanto un caso di cronaca giudiziaria, ma rappresenta un vero e proprio banco di prova per l'interpretazione dell'articolo 615-ter del codice penale in contesti di elevata rilevanza pubblica. Attraverso il consueto caso gemello, si esaminerà come la giurisprudenza distingua l'autorizzazione formale all'ingresso in un sistema dall'abuso dei poteri conferiti, delineando la responsabilità che può ricadere sui vertici amministrativi a titolo di culpa in vigilando.

Dossieraggio Striano-Laudati: l'accesso abusivo e i doveri di vigilanza

In sintesi

L'articolo analizza l'inchiesta Striano-Laudati focalizzandosi sull'accesso abusivo a sistemi informatici (art. 615-ter c.p.) da parte di soggetti autorizzati. Esamina l'orientamento delle Sezioni Unite sulla finalità dell'accesso e la potenziale responsabilità dei vertici istituzionali per omessa vigilanza. Attraverso il caso gemello di Gaio Sventura nel Comune di Roccamesta, si illustrano le conseguenze penali dell'uso di banche dati pubbliche per scopi privati o politici, distinguendo la legittimità formale dall'illiceità sostanziale della condotta.

  1. Il fatto

    L'inchiesta, coordinata dal Procuratore Raffaele Cantone, si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e riguarda oltre 33.000 accessi ritenuti anomali alle banche dati SIVA, Serpico e SDI. Secondo quanto riportato da testate quali La Repubblica e Il Giornale, il luogotenente della Guardia di Finanza Pasquale Striano, applicato presso la Procura Nazionale Antimafia, avrebbe consultato in modo massivo dati relativi a esponenti politici, imprenditori e personaggi dello spettacolo in assenza di deleghe di indagine o di procedimenti penali idonei a giustificarne la consultazione. L'impulso investigativo è scaturito da un esposto del Ministro della Difesa Guido Crosetto, presentato a seguito della fuga di notizie a mezzo stampa riguardante i suoi compensi professionali.

    La posizione del magistrato Antonio Laudati è al vaglio degli inquirenti in merito all'ipotesi che egli abbia coordinato o avallato tali attività mediante la creazione di dossier pre-investigativi privi di concreto fondamento. Un profilo centrale dell'inchiesta, evidenziato da testate come La Verità e Domani, riguarda la vulnerabilità strutturale dei sistemi di controllo della PNA, che avrebbe consentito il protrarsi di tali condotte per anni. La difesa degli indagati sostiene la natura proattiva e legittima delle analisi svolte nell'ambito delle funzioni antimafia, escludendo qualsivoglia finalità di dossieraggio politico. Allo stato non sono state emesse sentenze e opera la presunzione di innocenza per tutti i soggetti coinvolti.

  2. Le norme in gioco

    Il perimetro normativo della vicenda ruota attorno all'art. 615-ter c.p., che sanziona l'accesso abusivo a un sistema informatico. La disposizione non punisce unicamente chi violi le protezioni digitali, ma anche chi, pur essendo munito di credenziali di accesso, vi si introduca o vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita del titolare del sistema.

    1. La pena edittale base prevede la reclusione da uno a cinque anni.
    2. L'ulteriore circostanza aggravante per i pubblici ufficiali o per i sistemi di interesse pubblico può comportare un aumento della sanzione fino a dieci anni.
    3. Trova altresì applicazione l'art. 326 c.p. in tema di rivelazione di segreto d'ufficio, che punisce la divulgazione di notizie destinate a rimanere segrete per ragioni di giustizia.
    4. Nell'ipotesi di alterazione di atti a giustificazione delle ricerche effettuate, possono integrare la condotta le fattispecie di falso materiale o ideologico (artt. 476 e 479 c.p.).

    Sotto il profilo della responsabilità amministrativa e disciplinare, rilevano le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e i regolamenti interni delle forze di polizia. La violazione dei protocolli di accesso non soltanto comporta sanzioni penali, ma configura altresì una responsabilità per omessa vigilanza a carico dei dirigenti, qualora non siano stati predisposti idonei sistemi di log e di monitoraggio volti a prevenire l'uso distorto delle banche dati. Tale profilo è disciplinato in prevalenza dalle norme sul procedimento disciplinare e dalla responsabilità contabile per danno all'immagine della Pubblica Amministrazione.

  3. Cosa dice la giurisprudenza

    La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'accesso si considera abusivo non soltanto se compiuto da un soggetto terzo non autorizzato, ma anche qualora il soggetto munito di credenziali agisca per finalità estranee alle ragioni di servizio. Secondo gli orientamenti consolidati delle Sezioni Unite, ciò che rileva è la violazione dei limiti oggettivi derivanti dalle mansioni affidate e dalle istruzioni impartite dal titolare del sistema.

    1. Non rileva la motivazione meramente soggettiva dell'agente, bensì l'assenza di una causa giustificativa istituzionale.
    2. L'accesso effettuato per scopi personali, semplice curiosità o per favorire terzi configura sempre una condotta abusiva, anche se eseguito mediante l'uso delle proprie credenziali personali.

    Quanto alla responsabilità dei vertici aziendali o istituzionali, la giurisprudenza precisa che il dovere di vigilanza va parametrato alla concretezza delle misure organizzative adottate. Pur non sussistendo una responsabilità penale di posizione per i fatti dei sottoposti, i dirigenti possono rispondere in sede civile e disciplinare qualora la mancanza di controlli sistematici abbia agevolato il compimento dell'illecito. La giurisprudenza amministrativa sottolinea come la Pubblica Amministrazione sia gravata da un obbligo rafforzato di tutela dei dati sensibili, rendendo il sindacato sulla culpa in vigilando particolarmente rigoroso in presenza di banche dati di rilevanza nazionale.

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  5. Cosa insegna ai professionisti

    1. Monitorare costantemente la conformità delle procedure di accesso alle banche dati interne, garantendo che ogni autenticazione sia tracciabile e collegata a uno specifico codice di pratica o incarico professionale.
    2. Nell'ambito della difesa penale per il reato di cui all'art. 615-ter c.p., concentrare la strategia probatoria sulla sussistenza della finalità di servizio, ancorché non formalizzata in un provvedimento scritto.
    3. Implementare sistemi di allerta automatizzata per le interrogazioni anomale o massive, la cui assenza costituisce il presupposto per la contestazione di responsabilità a carico dei vertici.
    4. Promuovere la formazione del personale circa il confine di demarcazione tra le facoltà di analisi proattiva e la consultazione abusiva a fini privati o giornalistici.

Riferimenti: Articolo 615-ter Codice PenaleArticolo 326 Codice PenaleDecreto Legislativo 159/2011 (Codice Antimafia)Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAMContenuto redatto con il supporto dell'AI e sottoposto a verifica redazionale sulle fonti. Nonostante i controlli, possono residuare imprecisioni: segnalazioni e richieste di rettifica sono benvenute. Segnala una rettifica

Domande frequenti

Cosa rischia chi entra in una banca dati con le proprie password per motivi privati?

Rischia una condanna per accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.), con pene che possono superare i cinque anni di reclusione qualora il soggetto rivesta la qualifica di pubblico ufficiale.

I vertici di un ente sono sempre responsabili degli accessi abusivi dei dipendenti?

In sede penale l'addebito sussiste solo in presenza di concorso o istigazione nel reato; tuttavia, i vertici possono rispondere in sede civile, amministrativa e disciplinare per omessa vigilanza o carenze organizzative.

Cosa può fare chi scopre di essere stato oggetto di dossieraggio?

Può presentare querela e costituirsi parte civile nel processo penale per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla lesione della propria riservatezza.

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