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Adempimento collaborativo: cosa cambia con la Circolare n. 6/E del 6 agosto 2026

6 min di lettura · Aggiornato a agosto 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

Con la Circolare n. 6/E del 6 agosto 2026 l'Agenzia delle Entrate completa il quadro operativo del regime di adempimento collaborativo dopo la riforma attuata con il D.Lgs. 221/2023. Il documento di prassi si articola in una parte generale, che ricostruisce in modo sistematico l'evoluzione dell'istituto, e in una parte speciale che risponde a 32 quesiti presentati da imprese, professionisti e associazioni di categoria. Per avvocati tributaristi, fiscalisti e direzioni finance la posta in gioco è concreta: soglie di accesso in progressiva discesa fino a 100 milioni di euro dal 2028, un Tax Control Framework certificato da professionisti indipendenti come chiave di ingresso, ed effetti premiali che vanno dall'azzeramento delle sanzioni amministrative alla riduzione di due anni dei termini di accertamento. Ecco i punti essenziali, verificati sulle fonti ufficiali.

In sintesi

La Circolare n. 6/E del 6 agosto 2026 risponde a 32 quesiti sul nuovo adempimento collaborativo riformato dal D.Lgs. 221/2023. Le soglie di accesso scendono da 750 milioni di euro (2024) a 500 milioni (2026) e a 100 milioni dal 2028. La chiave di ingresso è un Tax Control Framework certificato da professionisti indipendenti. Tra i benefici: esclusione delle sanzioni amministrative sui rischi comunicati, termini di accertamento ridotti di due anni e interpello abbreviato in 45 giorni. Prima attestazione di efficacia entro il 31 dicembre 2026.

  1. 1.

    Cos'è il regime di adempimento collaborativo

    L'adempimento collaborativo, disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del D.Lgs. 128/2015, instaura un dialogo preventivo e continuativo tra grande impresa e Agenzia delle Entrate: i rischi fiscali vengono comunicati e discussi prima della presentazione delle dichiarazioni, non anni dopo in sede di accertamento. Possono aderire i contribuenti dotati di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, il Tax Control Framework. La riforma della delega fiscale (legge 111/2023, attuata dal D.Lgs. 221/2023) ha potenziato l'istituto lungo tre direttrici: ampliamento della platea, certificazione obbligatoria del TCF e rafforzamento degli effetti premiali.

  2. 2.

    Le nuove soglie di accesso: 750, 500, poi 100 milioni

    L'articolo 7, comma 1-bis, del D.Lgs. 128/2015, introdotto dal decreto delegato, fissa un cronoprogramma biennale di ampliamento della platea: possono accedere i soggetti con volume di affari o ricavi non inferiore a 750 milioni di euro dal 2024, a 500 milioni dal 2026 e a 100 milioni di euro a decorrere dal 2028. Restano aperti due canali ulteriori: l'esecuzione della risposta all'interpello sui nuovi investimenti (di ammontare non inferiore a 15 milioni di euro, ex art. 2 D.Lgs. 147/2015), che consente l'ingresso a prescindere dal requisito dimensionale, e l'appartenenza a un gruppo con TCF gestito in modo unitario in cui almeno una società possiede i requisiti. Per chi resta sotto soglia, l'articolo 7-bis prevede un regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale con effetti premiali dedicati.

  3. 3.

    Cosa chiarisce la Circolare 6/E: 32 risposte operative

    La parte speciale della Circolare risponde a 32 quesiti raggruppati in cinque aree: requisiti soggettivi e oggettivi, certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, previsioni del codice di condotta, effetti premiali, meccanismi applicativi e fuoriuscita dal regime. Tra i chiarimenti più rilevanti: la mappatura dei rischi fiscali e contabili si coordina con i controlli già esistenti, come i modelli di organizzazione ex D.Lgs. 231/2001 e i presidi sull'informativa finanziaria della legge 262/2005 (modelli SOX); il codice di condotta ex art. 5, comma 2-bis, definisce gli impegni reciproci di Agenzia e contribuente; in caso di certificazione infedele del TCF, l'Agenzia ne tiene conto ai fini dell'ammissione o della permanenza nel regime, nell'ambito delle nuove e più penetranti forme di contraddittorio preventivo introdotte dalla riforma.

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    4.

    I benefici: sanzioni azzerate o dimezzate, accertamenti più brevi

    L'articolo 6 del D.Lgs. 128/2015, come riformato, disegna un pacchetto premiale a più livelli. Ai rischi fiscali comunicati in modo tempestivo ed esauriente, prima della presentazione delle dichiarazioni, non si applicano sanzioni amministrative se la condotta è conforme a quanto rappresentato. Per i rischi non significativi indicati nella mappa dei rischi le sanzioni sono ridotte della metà e comunque non applicabili oltre il minimo edittale. Sul piano penale, alle violazioni dipendenti da rischi comunicati non si applica l'articolo 4 del D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele) e le stesse non costituiscono notizia di reato; l'esclusione non copre le condotte simulatorie o fraudolente. Con TCF certificato, i termini di decadenza per l'accertamento sono ridotti di due anni, con un ulteriore anno di riduzione in presenza della certificazione tributaria di cui all'art. 36 del D.Lgs. 241/1997. Completano il quadro l'interpello abbreviato con risposta entro 45 giorni e l'esonero dalle garanzie per i rimborsi d'imposta.

  5. 5.

    Come si accede: il Tax Control Framework certificato

    Il percorso di adesione ruota attorno al TCF: mappatura dei rischi fiscali, ruoli e procedure, flussi informativi verso gli organi di gestione. La novità strutturale della riforma è la certificazione del sistema da parte di professionisti indipendenti iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, secondo il regolamento del D.M. n. 212 del 2024. Si passa così da un modello aperto, rimesso alle scelte organizzative dell'impresa e alla successiva valutazione dell'Agenzia, a un modello standardizzato con livelli minimi di qualità. La Circolare indica come riferimento metodologico gli standard internazionali di assurance della serie ISAE 3000 emessi dallo IAASB, con particolare riferimento al principio ISAE 3402 sui controlli. La certificazione copre sia il disegno del sistema sia, con le attestazioni periodiche, la sua efficacia operativa.

  6. 6.

    Le scadenze da segnare in agenda

    La Circolare mette ordine sul calendario. Le imprese che hanno presentato istanza di adesione nei periodi d'imposta 2024 e 2025 devono dotarsi della prima certificazione di disegno del TCF entro il 30 settembre 2026, come stabilito dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 192/2025, con aggiornamento triennale entro il 31 dicembre 2029. I soggetti già aderenti al regime alla data di entrata in vigore del decreto delegato devono acquisire entro il 31 dicembre 2026 (per gli esercizi coincidenti con l'anno solare) l'attestazione di efficacia operativa, riferita alle attività di controllo svolte nel 2024 e nel 2025; la successiva attestazione coprirà il triennio 2026-2028, con termine al 31 dicembre 2029. Per chi valuta l'ingresso, la domanda di adesione si presenta con il modello approvato dall'Agenzia, cui segue l'interlocuzione preventiva costante che caratterizza il regime.

Riferimenti: Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 6 agosto 2026D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, artt. 3-7-bisD.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 221Legge 9 agosto 2023, n. 111 (delega fiscale)D.M. n. 212 del 2024 (regolamento certificazione TCF)Art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74Art. 2 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (interpello nuovi investimenti)Art. 14 D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAMContenuto redatto con il supporto dell'AI e sottoposto a verifica redazionale sulle fonti. Nonostante i controlli, possono residuare imprecisioni: segnalazioni e richieste di rettifica sono benvenute. Segnala una rettifica

Domande frequenti

Chi può accedere al regime di adempimento collaborativo nel 2026?

Dal 2026 la soglia è di 500 milioni di euro di volume di affari o ricavi; scenderà a 100 milioni dal 2028. Possono inoltre accedere, a prescindere dalla dimensione, i contribuenti che danno esecuzione alla risposta all'interpello sui nuovi investimenti e, a determinate condizioni, le società di gruppi con TCF gestito in modo unitario. Sotto soglia resta il regime opzionale dell'art. 7-bis.

Entro quando serve la certificazione del Tax Control Framework?

Per le istanze presentate nel 2024 e 2025 la certificazione di disegno va acquisita entro il 30 settembre 2026 (art. 14, comma 2, D.Lgs. 192/2025). I soggetti già aderenti devono acquisire l'attestazione di efficacia operativa, riferita ai controlli 2024-2025, entro il 31 dicembre 2026 se l'esercizio coincide con l'anno solare.

Quali sono i vantaggi sanzionatori del regime?

Niente sanzioni amministrative sui rischi comunicati in modo tempestivo ed esauriente, sanzioni dimezzate per i rischi non significativi, esclusione della rilevanza penale della dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) sulle condotte comunicate, termini di accertamento ridotti di due anni con TCF certificato e interpello abbreviato con risposta in 45 giorni. Restano escluse le condotte simulatorie o fraudolente.

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