Codice civileVigente

Art. 2725 c.c.

Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta

Quando, secondo la legge o la volonta' delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni e' ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente. La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta e' richiesta sotto pena di nullita'.