Codice civile › Libro VI › Titolo II › Capo III · Della prova testimoniale

Art. 2725 c.c.

Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta

Vigente

Art. 2725. Atti per i quali e' richiesta la prova per iscritto o la forma scritta

Quando, secondo la legge o la volonta' delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni e' ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente. La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta e' richiesta sotto pena di nullita'.

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In breve

Il regime probatorio per i contratti che richiedono la forma scritta ad substantiam (ossia sotto pena di nullità) è caratterizzato da un rigore estremo, volto a garantire che la volontà negoziale sia espressa e documentata secondo le formalità prescritte dal legislatore.

Dal quesito «Limiti alla prova testimoniale nei contratti con forma scritta ex art. 2725 c.c.» →

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Art. 2725 c.c. (Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta) «Quando, secondo la legge o la volonta' delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni e' ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente. La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta e' richiesta sotto pena di nullita'.»

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Fonte: Normattiva, testo vigente · Come produciamo i contenuti

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