Art. 664 c.p. — Distruzione o deterioramento di affissioni
Testo dell'articolo
Art. 664. Distruzione o deterioramento di affissioni
Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorita' civili o da quelle ecclesiastiche, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila [modificato] . Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorita', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila [modificato] .
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