Art. 663 bis c.p.
Testo dell'articolo
Art. 663 bis. Divulgazione di stampa clandestina
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila. Per le violazioni di cui al presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'[articolo 16](/it-IT/fonte/codice-penale/art-16) della legge 24 novembre 1981, n. 689. [modificato]
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