Art. 661 c.p. — Abuso della credulita' popolare
Testo dell'articolo
Art. 661. Abuso della credulita' popolare
Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulita' popolare e' soggetto [modificato] , se dal fatto puo' derivare un turbamento dell'ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 [modificato] .
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 661 c.p.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
