Art. 660 c.p. — Molestia o disturbo alle persone
Testo dell'articolo
Art. 660. Molestia o disturbo alle persone
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo e' punito , a querela della persona offesa, [modificato] con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila. Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto e' commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'. [modificato]
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