Art. 649 bis c.p. — Casi di procedibilita' d'ufficio
Testo dell'articolo
Art. 649 bis. Casi di procedibilita' d'ufficio
Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale , diverse dalla recidiva, [modificato] ovvero se la persona offesa e' incapace per eta' o per infermita' ... [modificato] .
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