In vigoreNormativaCodice penale

Art. 649 c.p.

Testo dell'articolo

Art. 649. Non punibilita' e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti

Non e' punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

1° del coniuge non legalmente separato;

1-bis. della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso; [modificato] 2° di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato; 3° di un fratello o di una sorella che con lui convivano. I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volonta' di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa [modificato] , ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

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Avv. Federico Papa
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