Art. 517 quater c.p.
Testo dell'articolo
Art. 517 quater. Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari
Chiunque contraffa' o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, artigianali e industriali e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 [modificato] . Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata [modificato] . COMMA ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75 [comma abrogato] . I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali.
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