Art. 517 octies c.p. — Pena accessoria e circostanze aggravanti
Testo dell'articolo
Art. 517 octies. Pena accessoria e circostanze aggravanti
octies
(Pena accessoria e circostanze aggravanti). [modificato] . Nei casi di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies il giudice, se il fatto e' di particolare gravita' o in caso di recidiva specifica, puo' disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e' stato commesso. [modificato] . Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate se:
1) le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti;
2) i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;
3) i fatti sono di particolare gravita' in ragione della quantita' dell'alimento oggetto dell'illecito;
4) le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione. [modificato] . Se concorrono due o più delle circostanze previste dal secondo comma, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. [modificato] Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate da un terzo alla meta' se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative organizzate diretti a commettere tali reati [modificato] .
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